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Corte di Cassazione, 20 Maggio 2026, n. 15188/2026

Danno riflesso del socio per l’illecito del terzo verso la società: legittimazione risarcitoria della sola società. La pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, 20 Maggio 2026, n. 15188/2026
Danno riflesso del socio per l’illecito del terzo verso la società: legittimazione risarcitoria della sola società. La pronuncia della Cassazione

Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una banca sull’intero patrimonio sociale, oltre i beni ipotecati], un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Attengono alla sfera patrimoniale della società, e non dei soci, la perdita di valore degli immobili e del marchio di cui essa è titolare e il mancato ricavo dell’attività d’impresa, anche quando l’intero capitale sia detenuto dagli attori.

L’azione individuale del socio nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, poiché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Data Sentenza: 20/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mauro Di Marzio
Relatore: Eduardo Campese
Registro: RG 25720 / 2024
Allegato:
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Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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