Il compenso dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio, ai sensi dell’art. 2402 c.c., norma di natura imperativa e inderogabile; in difetto di determinazione statutaria o assembleare il compenso non può essere fissato in via negoziale mediante accordo tra i sindaci e l’organo amministrativo, ma deve essere determinato dal giudice secondo i criteri dell’art. 2233 c.c.
L’appostazione del compenso dei sindaci nel bilancio approvato dall’assemblea non integra la specifica delibera assembleare richiesta dall’art. 2402 c.c., poiché la delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi sono distinte e le delibere tacite o implicite contrastano con le regole di formazione della volontà sociale; sono parimenti irrilevanti la fatturazione del compenso da parte del sindaco per gli esercizi precedenti in misura corrispondente, la parità di trattamento con gli altri componenti del collegio e la mancata contestazione, da parte dello stesso sindaco nell’esercizio dei poteri di vigilanza, dell’importo iscritto in bilancio.