In caso di riduzione del capitale per perdite, l’art. 2482-bis c.c. impone che all’assemblea sia sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, da depositare, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, almeno otto giorni prima dell’assemblea perché i soci possano prenderne visione. La mancata prova del tempestivo deposito integra una palese violazione del disposto normativo, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 2479-ter c.c. e più grave di un mero «deficit informativo», considerata la delicatezza dei provvedimenti che la società deve adottare in caso di perdite e il conseguente diritto del socio a essere pienamente informato dei fatti gestionali che le hanno determinate e delle possibili soluzioni; ne discende l’annullamento della delibera, anche quando la situazione patrimoniale allegata risulti aggiornata.
L’attestazione di avvenuto deposito presso la sede sociale, riportata in calce alla relazione ex art. 2482-bis c.c. e sottoscritta dall’amministratore e dal socio di maggioranza, è insufficiente a provare il tempestivo deposito e può essere smentita dagli argomenti logici desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima e dopo l’assemblea. Trattandosi di adempimento prescritto dalla legge a carico dell’organo amministrativo, l’onere di provarne il corretto adempimento grava sull’amministratore secondo le regole della responsabilità contrattuale; ove pure lo si ponesse a carico del socio impugnante, questi, dovendo provare un fatto negativo, può avvalersi anche di argomenti di ordine logico dai quali desumere la fondatezza dell’allegazione.
È valida la delibera che, a seguito di riduzione del capitale per perdite, disponga l’azzeramento e il contemporaneo aumento del capitale mediante sottoscrizione immediata e per intero da parte del socio presente, purché ai soci assenti o impossibilitati alla sottoscrizione immediata sia consentito di esercitare, nel termine stabilito, il diritto di opzione sulle partecipazioni sottoscritte in misura eccedente la quota di spettanza dell’originario sottoscrittore; l’esercizio postumo dell’opzione opera come condizione risolutiva che rimuove pro quota e retroattivamente gli effetti dell’originaria sottoscrizione.
Ove la delibera di ricapitalizzazione non imponga una determinata forma di adempimento e sia pacifica l’esigibilità del credito del socio verso la società, è ingiustificato il diniego opposto dalla società all’esercizio del diritto di opzione tempestivamente effettuato dal socio assente mediante compensazione con il proprio credito, considerato anche che in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. L’eventuale danno del socio deriva in tal caso dal successivo diniego e resta estraneo alla deliberazione di ricapitalizzazione.
Il credito del socio verso la società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale, in assenza di un divieto implicito desumibile da principi inderogabili del diritto societario; l’aumento sottoscritto mediante compensazione non è contrario all’interesse della società o dei terzi e comporta in concreto un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta ai creditori, poiché, trasformato il credito certo, liquido ed esigibile del socio in capitale di rischio, detta garanzia non copre più tale credito.
La postergazione legale del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c., volta a contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società chiuse, incide unicamente sull’ordine di soddisfazione dei crediti e lascia fermo il diritto al rimborso, senza riqualificare il finanziamento come conferimento. Pertanto nelle operazioni di ricapitalizzazione, con rideterminazione del capitale di rischio, la regola della postergazione è rispettata quando il socio liberi la sottoscrizione utilizzando la parte esigibile del proprio credito e nessuno ne alleghi l’inesigibilità.
Un danno risarcibile per il mancato esercizio del diritto di opzione presuppone l’identificabilità di un valore di mercato della quota rimasta inoptata, difficilmente configurabile in una società ininterrottamente in perdita, come conferma la regola dell’art. 2473 c.c., che àncora il rimborso spettante al socio recedente al valore del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato; tale danno resta comunque distinto dal mancato rimborso del finanziamento eseguito dal socio.
La cancellazione della società dal registro delle imprese preclude qualsiasi assegnazione al socio delle quote rimaste inoptate, residuando in astratto la sola tutela risarcitoria, la cui erogabilità va verificata alla stregua degli oneri di allegazione e di prova gravanti sull’attore e dell’assenza di somme distribuite ai soci in sede di liquidazione.
Ai fini della configurabilità del conflitto di interessi è irrilevante che la delibera consenta al socio anche il perseguimento di un proprio interesse personale, ove non risulti nel contempo evidentemente pregiudicato l’interesse della società, che è distinto dall’interesse personalistico dei soci pur senza essere necessariamente in conflitto con esso. Il conflitto rilevante ex art. 2373 c.c. va valutato in relazione al contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale, inteso come l’insieme degli interessi comuni ai soci in quanto parti del contratto di società, e prescinde dalla contrapposizione tra gli interessi dei singoli soci.
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo, cui deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società, la regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell’altrui potenziale danno; l’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli.
Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, pur di natura contrattuale, gravano sull’attore l’allegazione specifica delle violazioni e la prova del danno effettivo e del nesso di causalità con le condotte, elementi che non possono farsi discendere dalla mera violazione dei doveri di diligenza o di norme di legge. Il danno lamentato dal socio non può consistere nel danno riflesso di condotte commesse in danno della società, e l’andamento negativo dell’impresa, che può dipendere dalle più diverse cause, è di per sé inidoneo a dimostrarlo.
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare è passivamente legittimata la sola società.