È inammissibile, per difetto di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire in via preventiva l’esercizio del diritto di voto in assemblea [di società quotata] da parte di soci asseritamente aderenti a un patto parasociale non pubblicato ai sensi dell’art. 122 TUF o in conflitto di interessi, perché in entrambi i casi il rimedio tipico è l’impugnazione della delibera ai sensi degli artt. 2377 e 2378 c.c., che consente una verifica soltanto ex post della lesione. La lesione dell’interesse alla conoscenza degli assetti proprietari tutelato dall’art. 122 TUF si concretizza infatti con l’assunzione della delibera; inoltre la strumentalità attenuata della cautela d’urgenza priverebbe la sospensione del voto anche del contrappeso dell’onere di introdurre il giudizio di merito. Per il conflitto di interessi, la necessità di superare la prova di resistenza e di rappresentare la potenziale dannosità della delibera esclude a sua volta una tutela cautelare in fase preassembleare.
Il consiglio di amministrazione è legittimato a proporre ricorso d’urgenza volto a prevenire l’adozione di una delibera assembleare che ritiene illegittima, perché la delibera, una volta assunta, sarebbe impugnabile dagli amministratori.
Il pregiudizio che gli amministratori subirebbero da una revoca ritenuta invalida trova tutela in sede risarcitoria e non giustifica la tutela d’urgenza, mancando uno scarto intollerabile tra la tutela risarcitoria e la revoca; l’irreparabilità del danno è configurabile soltanto rispetto alla violazione della disciplina del TUF sulla trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate.
La nozione di patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF e dell’art. 2341 bis c.c. comprende i soli accordi che perseguono la funzione tipica di dare un indirizzo unitario all’organizzazione sociale o di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società; restano estranee le intese che contengano mere previsioni sul diritto di voto prive di tale causa.
La presentazione, da parte del socio di maggioranza, di una lista con un numero di candidati inferiore ai posti da coprire e, da parte del socio di minoranza, di una lista con un solo candidato non costituisce indizio di un patto parasociale occulto quando il socio di maggioranza sia in grado di nominare da solo gli amministratori e il posto residuo spetti comunque alla lista di minoranza ai sensi dell’art. 147 ter TUF. Il gradimento del socio di maggioranza per il candidato della minoranza, o il comune apprezzamento per l’operato dei sindaci, non bastano a configurare un patto volto a stabilizzare gli assetti proprietari o la governance.
In presenza di un’evidenza documentale di valore meramente indiziario, la prova dell’esistenza di un accordo parasociale complesso è ardua, ed è accidentato il percorso di ricostruzione di obbligazioni future muovendo da condotte materiali passate, specie quando si debba dimostrare anche che gli elementi non concordati fossero secondari o accessori e, in quanto tali, volontariamente lasciati a determinazioni successive.
Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può assicurare gli effetti di sentenze di mero accertamento, costitutive e di condanna, anche all’adempimento di obblighi di fare o di non fare infungibili. Ancorché debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, l’ordine provvisorio può essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo e anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza; è tuttavia inammissibile la richiesta di un provvedimento completamente satisfattivo e anche definitivo, sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia su quello dell’accertamento pieno del diritto controverso.
Le misure urgenti richieste a tutela di una domanda di mero accertamento sono di regola strumentali a una funzione preventiva, in quanto volte a inibire, nel tempo necessario all’accertamento definitivo, il comportamento che l’accoglimento della domanda mostrerà essere illegittimo. I fini meramente dichiarativi sono compatibili con la funzione cautelare dei provvedimenti d’urgenza qualora costituiscano l’unico mezzo per ovviare a un pregiudizio imminente e irreparabile determinato da chi contesta il diritto del ricorrente.