Il diritto del socio di minoranza [di s.r.l.] di accedere alla documentazione sociale e di estrarre copia dei documenti ritenuti utili a preservare il valore della partecipazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., è tutelabile ex se in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., anche quando la richiesta sia prodromica all’azione di responsabilità contro l’organo gestorio per l’impedito esercizio di tale diritto. Poiché la disciplina societaria è permeata dai canoni di correttezza, veridicità e trasparenza, il socio ha diritto ad avere piena contezza dell’andamento della gestione e l’esercizio dei diritti inerenti allo status di socio non può essere compresso per un apprezzabile arco temporale.
Sussiste il periculum in mora quando [a fronte di una richiesta di ispezione rimasta inevasa, dell’omessa approvazione del bilancio nei termini di legge e di statuto e di iniziative per l’accertamento di una causa di scioglimento della società] vi è il fondato timore che iniziative sociali non compiutamente conosciute dal socio arrechino danno alla società e, di riflesso, al valore della sua partecipazione. L’iniziativa cautelare è priva di finalità emulative quando è fondata sul diritto del socio a una compiuta informazione sulle vicende sociali per poter esprimere una ponderata opzione.
Il provvedimento d’urgenza può ordinare alla società di consentire al socio, anche tramite professionisti da lui indicati, l’esame diretto di tutta la documentazione sociale e l’estrazione di copie a sue spese, entro finestre temporali indicate dalla società.