La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e società che possano formare oggetto di compromesso non comprende l’impugnazione per nullità della deliberazione di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza, perché il bilancio assolve una funzione informativa verso i soci e il mercato ai sensi dell’art. 2423 c.c., presidiata da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, sicché la controversia attiene a diritti indisponibili. Rientrano invece nella competenza arbitrale le impugnazioni di altre deliberazioni assembleari e le domande dei soci di accertamento dei propri crediti verso la società.
Le regole di redazione del bilancio, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione di approvazione ai sensi dell’art. 2379 c.c., con operatività del termine triennale di impugnazione in luogo di quello di novanta giorni previsto dall’art. 2377 c.c. e legittimazione estesa a chiunque vi abbia interesse. Le scelte dei redattori sono sempre sindacabili, salvo che siano riconducibili all’ambito delle scelte insindacabili di gestione.
In forza del principio di continuità tra gli esercizi, la verifica della correttezza del bilancio presuppone l’analisi, anche solo incidentale, dei valori patrimoniali contabilizzati nei bilanci precedenti. Viola i principi di chiarezza, verità e correttezza il bilancio che iscriva per la prima volta poste [crediti della società verso i soci per il ripianamento delle perdite] riferibili a fatti di esercizi precedenti, mai rappresentati nei bilanci anteriori, neutralizzandone l’effetto con l’iscrizione di un corrispondente debito in modo da non far emergere alcuna perdita; a tal fine sono irrilevanti le ragioni di fatto sottostanti alla scelta dei redattori.
Accertata la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, il giudice si limita a dichiararla, spettando alla società apportare le conseguenti rettifiche.
L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione di approvazione del bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali sussiste, oltre che per la frustrazione dell’aspettativa a un dividendo o a un immediato vantaggio patrimoniale, ogni volta che la scorrettezza o la poca chiarezza del bilancio gli impedisca di disporre delle informazioni sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, destinate a riflettersi anche sul valore della sua partecipazione. L’impugnante ha l’onere di indicare quali poste siano state iscritte in violazione dei principi legali, spettando poi al giudice verificarne la conformità ai precetti di legge.
Dopo la riforma dell’art. 819 ter c.p.c., il rapporto tra arbitri e giudice ordinario si configura in termini di competenza, e l’eccezione di compromesso ha natura processuale; essa è correttamente proposta anche se qualificata atecnicamente come difetto di giurisdizione, e il suo esame precede quello delle eccezioni di inammissibilità e di tardività dell’impugnazione.