Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2026, n. 1677/2026

Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per rifiuto di proposta transattiva e business judgment rule

Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2026, n. 1677/2026
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per rifiuto di proposta transattiva e business judgment rule

La valutazione da parte del liquidatore di s.r.l. di una proposta transattiva rientra pienamente nel perimetro della business judgment rule, perché la transazione comporta scelte compiute in presenza di alea, sulla scorta di una prognosi giuridica ed economica del tutto incerta, e spetta esclusivamente alle parti valutare se addivenirvi. La parte che esercita in giudizio la tutela dei propri diritti non può ritenersi, in generale, tenuta a rinunciarvi per accettare una soluzione di compromesso.

Il rifiuto di una proposta transattiva può dirsi irrazionale soltanto se la transazione avrebbe consentito di rinunciare a giudizi nei quali la condotta della parte che la riceve fosse qualificabile come manifestamente pretestuosa, o se con essa si faccia immotivata rinuncia a diritti manifestamente sussistenti; solo in tali casi, del resto, è possibile quantificare il danno. La valutazione ex post delle conseguenze della mancata transazione è aleatoria, specie quando la proposta preveda la rinuncia a giudizi, ed è fuorviante tenere conto del risultato successivo dei giudizi non rinunciati.

Il liquidatore non può essere censurato per aver rifiutato una proposta transattiva senza svolgere e documentare un’adeguata istruttoria quando il termine di validità della proposta [trenta giorni] e il contesto [impossibilità di conoscere consistenza e valore dell’azienda offerta, confisca penale di parte dei beni] escludano la possibilità concreta di approfondimenti, né per non aver chiesto una proroga del termine fissato dal proponente. I fatti successivi al rifiuto sono irrilevanti ai fini della valutazione della sua ragionevolezza.

Appartiene al buon operare di chi debba liquidare una società esaminare diverse proposte e incoraggiare ciascun interessato ad aggiornare e migliorare la propria, anche mettendo gli offerenti più o meno direttamente in gara, perché dalla concorrenza dei proponenti possono scaturire migliori opportunità per la società. Il liquidatore è libero di gestire le proposte come meglio ritiene, e l’omessa ostensione a un offerente delle proposte altrui non basta a ricostruire un intento lesivo nei suoi confronti.

Il socio di s.r.l. è legittimato a esercitare, a beneficio della società, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori [e del liquidatore] ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., in forza di una legittimazione straordinaria, derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 81 c.p.c., che consente l’azione nel solo perimetro dell’azione sociale di responsabilità gestoria. Tale legittimazione si estende all’azione di corresponsabilità contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto lesivo ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., e non ad altre azioni spettanti alla società nei confronti di terzi ulteriori corresponsabili, quale la società controllata dal socio.

Ai fini della responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., il mero procurare un’offerta alternativa [da parte della propria controllata] a quella rifiutata dal liquidatore non configura alcuna decisione o autorizzazione della condotta gestoria allegatamente lesiva.

Nel rito vigente il contraddittorio si chiude solo con la rimessione della causa al collegio ai sensi dell’art. 189, ultimo comma, c.p.c., sicché, in assenza di divieti di legge, è processualmente ammessa la produzione di documenti con le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché all’udienza di rimessione o con le note scritte che la sostituiscono. L’ammissibilità del documento come prova resta regolata dal regime delle preclusioni, che non colpiscono però i documenti formati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.

Data Sentenza: 20/02/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 5953 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Jacopo Lorenzon
Jacopo Lorenzon

Avvocato iscritto all'albo presso l'Ordine di Venezia. Mi occupo di diritto commerciale e societario, prevalentemente in ambito giudiziale. Ho maturato esperienza presso primari studi legali del Veneto.

Mostra tutto
logo