Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 7, n. 2, reg. (UE) n. 1215/2012, sulla domanda cautelare contro una società con sede in altro Stato membro accusata di manipolare i nomi a dominio contenenti il marchio della ricorrente per dirottare gli utenti verso il proprio sito, quando il sito è tradotto in italiano e i prodotti sono destinati anche al mercato italiano, in cui la danneggiata opera [nella specie, ex direttore commerciale della ricorrente e sua società concorrente].
Il decorso del tempo tra le prime condotte e il ricorso non esclude il periculum quando le condotte proseguano, confermando il rischio di aggravamento della lesione, salvo che si siano prodotti medio tempore risultati irreversibili; lo sviamento di clientela, anche solo potenziale, integra un pregiudizio irreparabile, tanto più per condotte diffuse sul web. In accoglimento del reclamo può quindi inibirsi l’uso del marchio e dei nomi a dominio con penale giornaliera, con spese di entrambe le fasi a carico della reclamata, mentre la pubblicazione può essere negata perché l’inibitoria è già satisfattiva.