La cessazione della commercializzazione del dispositivo contraffattorio non fa venir meno il periculum, perché in assenza di un ordine inibitorio assistito da penale non vi sarebbe alcun titolo idoneo a impedirne la ripresa; per escludere il periculum non basta il decorso del tempo, occorrendo una tolleranza consapevole del titolare rispetto all’illecito, che va esclusa quando la commercializzazione, interrotta dopo un precedente provvedimento cautelare su un altro dispositivo, sia ripresa pochi mesi prima del nuovo ricorso [nella specie, dispositivo “Val de Crimp” per il crimpaggio di valvole cardiache protesiche, in contraffazione della frazione italiana del brevetto EP 1 928 356].
Revocato in corso di causa dall’Ufficio europeo dei brevetti l’altro titolo azionato, e rinunciata la relativa domanda, la descrizione disposta inaudita altera parte sul prodotto riferito a quel titolo va revocata; l’inibitoria può essere accompagnata da sequestro e penale per ogni dispositivo venduto, con spese compensate e pubblicazione negata perché il prodotto non è più in commercio.