Quando il titolare di un’impresa abbia ceduto, con un’operazione negoziale complessiva, un punto vendita insieme al segno distintivo costituito dal proprio patronimico, la società cessionaria acquista il diritto di continuare a usare il segno, divenuto oggetto di un preuso di notorietà locale: i marchi successivamente registrati dal cedente non sono nulli, ma il loro diritto di esclusiva soggiace ai limiti derivanti dal preuso del segno confondibile, sicché va respinta la domanda di inibitoria contro la cessionaria [nella specie, ottica “Di Lernia”]. L’interpretazione della cessione si ricava anche dal comportamento complessivo delle parti successivo alla conclusione del contratto, compresi i contratti collegati di locazione commerciale.
Per evitare la confusione, il titolare del marchio registrato deve integrare o modificare il segno usato nel punto vendita vicino a quello della cessionaria, così da differenziarlo; la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiede comunque la prova degli elementi necessari alla liquidazione del danno e la mala fede o colpa grave della controparte.