Quando, con l’atto di recesso e riorganizzazione della società titolare di un marchio di fatto storico, i soci attribuiscano a uno di essi il marchio principale, l’interpretazione della volontà delle parti porta a ritenere assegnata allo stesso socio anche la variante grafica elaborata per il medesimo punto vendita, che ne richiama la data di apertura e la zona della città, perché sarebbe inverosimile che un segno usato per anni nella pubblicità, nel packaging e nelle insegne non fosse stato assegnato ad alcuno e che le parti non avessero considerato la confusione derivante dal suo uso da parte di terzi [nella specie, marchi “Dezzutto” e “1958 Dezzutto Cit Turin” di una storica pasticceria torinese].
È pertanto in mala fede, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 25, lett. b), c.p.i., la domanda di registrazione del marchio presentata dal socio receduto, che nell’atto aveva dichiarato di nulla pretendere dalla società e dai soci.