L’amministratrice di diritto meramente formale di una s.r.l. può chiedere l’accertamento della qualità di amministratrice di fatto di chi abbia gestito la società e ottenere da questa il risarcimento dei pregiudizi subiti per effetto di condotte a lei esclusivamente riconducibili, nei limiti di quanto provato [nella specie, sanzioni amministrative per l’emissione di assegni protestati recanti una firma falsa, attribuita all’amministratrice formale; condanna a circa 243 euro].
La prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell’ingiustizia del danno e della sua riferibilità a un terzo, secondo una regola che non muta in base al titolo contrattuale o extracontrattuale della responsabilità (Cass. n. 29328/2024); il nesso causale è provato dal raffronto tra la firma apposta sugli assegni e gli specimen dell’amministratrice formale, mentre gli ulteriori danni non provati restano esclusi.