Nel sequestro conservativo chiesto dalla liquidazione giudiziale a tutela dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaco, il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, emersa dalle rettifiche delle rimanenze sovrastimate e dei crediti non svalutati, può essere stimato con il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. quando le irregolarità contabili non impediscano di ricostruire la situazione della società, detratte in via prudenziale le spese che la liquidazione avrebbe comunque comportato [nella specie, differenziale di circa 19,4 milioni di euro e sequestro limitato a 5 milioni].
Il periculum nei confronti del consigliere privo di deleghe può desumersi dalla gravità degli elementi emersi anche in sede penale, pur in assenza di atti dispositivi successivi all’apertura della procedura, e il sequestro preventivo penale non esclude quello conservativo per il principio del ne bis in idem; quanto al sindaco, investito del controllo contabile, la gravità dell’inadempimento e il pagamento delle spese di lite solo dopo il pignoramento rivelano il pericolo di inadempimento dell’obbligazione risarcitoria [nella specie, reclamo del sindaco respinto e reclamo della procedura accolto].