Nella s.n.c. la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio sono procedimenti distinti per presupposti e finalità: la sospensione cautelare dei poteri gestori richiede l’allegazione di condotte di mala gestio, e va negata quando si contestino alla socia soltanto comportamenti riferibili alla sua qualità di socia. Nella società di persone con due soci l’esclusione può essere pronunciata solo dal tribunale ai sensi dell’art. 2287 c.c. e i suoi effetti possono essere anticipati in via cautelare se ricorrono gravi inadempienze ex art. 2286 c.c., tali da impedire o rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale.
L’abbandono della prestazione lavorativa non rileva quando l’obbligo di lavorare derivi da un contratto di lavoro e non dallo status di socio, e la violazione del divieto di concorrenza dell’art. 2301 c.c., con un’attività svolta in un comune non confinante e priva di effetti pregiudizievoli, non ha gravità tale da giustificare l’esclusione anticipata [nella specie, s.n.c. di gestione di un bar]; il periculum va inoltre allegato in concreto e si indebolisce se il ricorso è proposto a distanza di mesi dai fatti.