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Tribunale di Venezia, 5 Gennaio 2026, n. 120/2026

Sospensione della prescrizione dell’azione del socio di s.r.l. contro l’amministratore fino alla cessazione dalla carica

Tribunale di Venezia, 5 Gennaio 2026, n. 120/2026
Sospensione della prescrizione dell’azione del socio di s.r.l. contro l’amministratore fino alla cessazione dalla carica

Nell’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., il decorso della prescrizione resta sospeso ai sensi dell’art. 2941 n. 7 c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica. La causa di sospensione opera a prescindere dalla mera conoscibilità, in capo al socio, di eventuali profili di responsabilità gestoria a carico dell’amministratore convenuto.

L’insoddisfazione della pretesa restitutoria della società [per i finanziamenti erogati a una partecipata] non basta di per sé a configurare la responsabilità dell’amministratore, il quale non risponde per aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, perché tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale. La responsabilità presuppone che emergano profili di negligenza nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione, e quindi l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Ai fini del giudizio di estraneità di un atto gestorio all’oggetto sociale rileva la strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto in concreto compiuto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica di produzione o scambio di beni o servizi indicata nell’atto costitutivo. L’estraneità non è desumibile dal solo fatto che l’atto non sia contemplato nello statuto, poiché l’elencazione degli atti ivi riportata non è mai esaustiva. Sono pertanto strumentali all’oggetto sociale i finanziamenti erogati a una partecipata che opera nel medesimo settore economico, quando siano coerenti con l’interesse economico della società finanziatrice.

Quando lo statuto attribuisce all’organo amministrativo i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, inclusa la concessione di mutui e finanziamenti, e non riserva ai soci alcuna competenza gestoria in materia, l’erogazione di finanziamenti a una società collegata rientra nei poteri dell’amministratore e non richiede la previa autorizzazione dell’assemblea, la cui competenza resta limitata alle materie riservate ai soci dall’art. 2479 c.c.

L’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. non richiede la preventiva delibera autorizzativa dell’assemblea, potendo la società eventualmente soltanto rinunciare all’azione.

Data Sentenza: 05/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro: RG 1071 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Sebastiano Belfi
Sebastiano Belfi

Dottorando in Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e praticante avvocato nel dipartimento mercati finanziari dello studio legale Simmons & Simmons. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, discutendo una tesi in diritto bancario, e ha conseguito un LL.M. in Corporate and Financial Law con distinction presso l’Università di Glasgow (Regno Unito).

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