Nell’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., l’accertamento di una gestione del tutto inadeguata, non professionale e non conforme ai doveri imposti all’amministratore, anche se ammessa dallo stesso convenuto, è insufficiente a fondare la condanna risarcitoria in mancanza della prova di un danno immediato e diretto al patrimonio sociale quale conseguenza delle condotte addebitate, prova che grava sull’attore.
L’inadempimento dell’amministratore all’obbligo di consentire al socio non amministratore la consultazione dei libri e dei documenti sociali ex art. 2476, comma 2, c.c., anche quando sia accompagnato da un atteggiamento dilatorio, è irrilevante ai fini dell’azione sociale di responsabilità se da esso non deriva alcuna specifica conseguenza dannosa per il patrimonio della società.
Le violazioni delle norme sulla redazione del bilancio, pur incidendo sulla trasparenza e sulla correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, producono di per sé un effetto negativo soltanto indiretto, sicché sono inidonee a integrare il pregiudizio diretto e immediato al patrimonio sociale che l’azione di responsabilità presuppone. Questa è fondata quando la condotta dell’amministratore ha causato una perdita di valore del patrimonio o un indebitamento ingiustificato.
I debiti tributari sono a carico della società, e l’amministratore ne risponde a titolo di danno solo se, violando i doveri inerenti al suo mandato e pur disponendo di adeguate risorse sociali, omette di pagare le imposte esponendo la società a sanzioni e interessi. Allo stesso modo l’indebitamento della società, di cui non sia allegata l’origine in specifiche scelte gestorie irragionevoli o incaute, va ricondotto al rischio d’impresa, e le voci attive del bilancio non possono costituire componenti del danno in assenza dell’allegazione di una loro sottrazione da parte dell’amministratore.
Quando l’amministratore abbia consentito l’impiego di risorse sociali per spese personali dei soci dandone conto in contabilità come credito della società verso i soci, senza occultare le relative uscite, il danno al patrimonio sociale imputabile all’amministratore si configura solo in caso di irrecuperabilità del credito, che l’attore ha l’onere di allegare e dimostrare.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, sicché l’attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate, il danno e il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre il convenuto deve dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.