La tutela dei segreti commerciali prevista dall’art. 99 c.p.i. spetta al legittimo detentore delle informazioni, anche se non ne è proprietario. [L’agente di assicurazione] è pertanto legittimato a chiedere le misure cautelari di cui agli artt. 129-131 c.p.i. quando provi la legittimità della detenzione delle informazioni sul portafoglio clienti in virtù del contratto di mandato con [la compagnia] che gli affida la gestione delle polizze.
Un elenco di clienti che contiene, oltre ai nominativi, i dati identificativi e i recapiti, il tipo di polizza in corso, le scadenze e i premi corrisposti costituisce un complesso di informazioni dotato di valore economico, perché nella sua completezza attribuisce al concorrente un effettivo e concreto vantaggio competitivo. Nella sede cautelare, ai fini dei requisiti dell’art. 98 c.p.i., può ritenersi sufficiente la ricognizione delle misure di sicurezza normalmente adottate [dalla compagnia mandante nei rapporti con le agenzie], salvo ogni approfondimento nel giudizio di merito.
Il numero delle disdette e dei mancati rinnovi registrati [dall’agenzia] e il contestuale passaggio dei clienti all’impresa concorrente, insieme alle modalità con cui le disdette sono state comunicate, costituiscono, in mancanza di elementi di segno diverso, indice sintomatico dello sfruttamento delle informazioni riservate sul portafoglio clienti da parte di chi non ne ha la legittima detenzione né ne prova la legittima acquisizione aliunde.
Benché la clientela non appartenga all’imprenditore e la sua contesa rientri nel gioco della concorrenza, il passaggio massivo dei clienti all’impresa concorrente, quando è conseguenza di iniziative fondate sullo sfruttamento di informazioni sul portafoglio clienti dotate di valore commerciale e di cui il concorrente non ha la legittima disponibilità, è provocato con un mezzo contrario ai principi di correttezza professionale.
L’acquisizione e l’utilizzo da parte di un imprenditore concorrente, tramite ex dipendenti, di una banca dati commerciale organizzata contenente informazioni riservate integrano concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. anche in assenza di un patto di non concorrenza e anche se i dati non sono segreti in senso stretto, quando l’appropriazione riguarda un complesso informativo che eccede la normale capacità mnemonica individuale e che, pertanto, non può qualificarsi come know-how individuale dell’ex dipendente.
L’inibitoria cautelare ha ad oggetto l’acquisizione dei clienti mediante l’utilizzo delle informazioni riservate sottratte, e lascia fuori la mera acquisizione dei medesimi clienti con mezzi leciti. La penale assiste il comando per le acquisizioni successive al provvedimento, mentre le condotte anteriori possono fondare una responsabilità risarcitoria da accertare nel giudizio di merito.