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Tribunale di Milano, 10 Giugno 2025, n. 4711/2025

Derogabilità dell’art. 1186 c.c. e decadenza dal beneficio del termine pattuita nel piano di rientro

Tribunale di Milano, 10 Giugno 2025, n. 4711/2025
Derogabilità dell’art. 1186 c.c. e decadenza dal beneficio del termine pattuita nel piano di rientro

Le parti possono liberamente derogare alla disciplina dell’art. 1186 c.c., stabilendo presupposti diversi o ulteriori al cui ricorrere il creditore può esigere immediatamente l’intera prestazione [piano di rientro concesso da un consorzio alla consorziata per contributi non versati, con decadenza dal beneficio del termine in caso di ritardato o omesso pagamento anche di una sola rata o di una sola fattura successiva]. La clausola è efficace quando dallo scambio di corrispondenza tra le parti risulta l’accettazione, da parte del debitore, del piano di rientro nelle condizioni proposte dal creditore.

Il creditore che, facendo valere la decadenza del debitore dal beneficio del termine, chiede gli interessi sulle somme che il debitore ha versato secondo le scadenze del piano di rientro deve specificare le somme su cui ha applicato il tasso, la decorrenza degli interessi e i criteri di imputazione dei pagamenti seguiti nei propri conteggi. In difetto di tali indicazioni il credito per interessi resta incerto e la relativa domanda va rigettata.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro: RG 35702 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Viviana Albano
Viviana Albano

Praticante avvocato presso lo Studio Legale PedersoliGattai (dipartimento di Corporate M&A). Laureata in Giurisprudenza con lode e speciale menzione presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

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