Nell’azione di responsabilità promossa dalla società contro l’ex amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c., grava sulla società l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e di illustrare in modo chiaro e preciso le inferenze probatorie ricavabili dalle evidenze documentali depositate in giudizio, sia quanto al concreto contenuto degli obblighi dell’amministratore di cui si assume la violazione, sia quanto agli specifici pregiudizi patrimoniali eziologicamente correlati. Il mancato adempimento di tale onere non può essere sanato da una consulenza tecnica d’ufficio, che, in mancanza delle coordinate idonee a circoscrivere l’incarico dell’ausiliario, si risolverebbe in un’indagine dai contorni inammissibilmente esplorativi.
L’onere di specifica allegazione resta inadempiuto quando la società si affida alle affermazioni meramente valutative contenute in una relazione da essa stessa predisposta e richiama generiche categorie di spesa [viaggi, alberghi, ristoranti, noleggi] senza individuare le concrete situazioni di spesa contestate e le ragioni effettive delle violazioni addebitate.