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Corte d'appello di Trieste, 24 Aprile 2024, n. 184/2024

Iscrizione reiterata in bilancio del finanziamento soci come riconoscimento interruttivo della prescrizione

Corte d'appello di Trieste, 24 Aprile 2024, n. 184/2024
Iscrizione reiterata in bilancio del finanziamento soci come riconoscimento interruttivo della prescrizione

L’iscrizione reiterata nei bilanci della società del debito verso il socio per finanziamenti integra il riconoscimento interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. quando risultano specificati tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione, ossia l’entità del debito, la causale (finanziamento) e il creditore (il socio) [individuabile con certezza in una società composta da due soli soci].

Nel giudizio per la liquidazione della quota del socio defunto, quando la società contesta il valore indicato dall’attore soltanto per l’eccedenza e indica specificamente un valore inferiore, facendo propria la stima del proprio consulente, il perimetro della controversia resta limitato all’intervallo compreso tra i due valori. Il giudice può quindi liquidare la quota nella misura indicata dalla società anche quando la c.t.u., disposta per accertare il maggior valore preteso dall’attore, sia pervenuta a una stima inferiore.

Il debito della società per finanziamento soci infruttifero è documentalmente provato quando risulta annotato tra le passività nelle scritture contabili, iscritto nei bilanci e indicato nella situazione patrimoniale e nella relazione di stima della quota redatte su incarico della società. [In una società composta da due soli soci] la provenienza del finanziamento dall’altro socio può ritenersi pacifica quando il socio convenuto non allega né prova di averlo erogato egli stesso; in assenza di prova contraria, si presume [in base allo statuto] che il finanziamento sia stato erogato dai soci in proporzione alle rispettive quote.

La trasmissione all’erede del socio finanziatore della situazione patrimoniale della società, ricostruita dal commercialista sociale sulla base delle scritture contabili e dei bilanci ed esponente il debito per finanziamento soci, costituisce fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c. e riconoscimento della persistenza del debito.

Il titolo giuridico del diritto alla restituzione del finanziamento erogato dal socio risiede nel mutuo, e la ragione del finanziamento [quale l’acquisto di un bene da parte della società] attiene alla sfera interna dei motivi.

Data Sentenza: 24/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Marina Caparelli
Relatore: Anna Fasan
Registro: RG 407 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: AVV. ALINA SAMARDINA
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