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Corte d'appello di Milano, 24 Ottobre 2024, n. 2825/2024

Vendita di un asset sotto il valore di mercato e depauperamento della società eterodiretta

Corte d'appello di Milano, 24 Ottobre 2024, n. 2825/2024
Vendita di un asset sotto il valore di mercato e depauperamento della società eterodiretta

In tema di responsabilità da direzione e coordinamento, la vendita di un asset della società eterodiretta a un prezzo inferiore a quello di mercato, inteso come prezzo ipoteticamente ricavabile in una vendita stand alone, inserita in un più ampio schema di operazioni [di riassetto del gruppo], non comporta automaticamente il depauperamento della società; occorre verificare se la vendita le apporti indirettamente altri vantaggi capaci di incidere sul suo valore, che si riflette su quello della partecipazione del socio e che dipende da fattori ulteriori rispetto all’entità del patrimonio o dei ricavi.

L’azione di responsabilità riconosciuta al socio dall’art. 2497 c.c. presuppone l’accertamento di un esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento, in sé lecita, e di un pregiudizio al patrimonio della società eterodiretta che si rifletta sul valore o sulla redditività della partecipazione, il cui onere della prova grava sul socio; in assenza della prova del danno, sono infondate sia la domanda risarcitoria fondata sull’art. 2497 c.c., sia quella proposta in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Quando la società eterodiretta è quotata in borsa, il valore della partecipazione sociale non può determinarsi in modo avulso dal prezzo di scambio dell’azione; il socio di minoranza che lamenta di aver ceduto le azioni aderendo a un’offerta pubblica di acquisto a un prezzo non inferiore alle quotazioni del periodo precedente deve allegare e provare in che modo, in assenza dell’offerta, avrebbe potuto realizzare un prezzo superiore, tenuto conto anche della libera scelta di aderire all’offerta.

L’attività di direzione e coordinamento può essere esercitata congiuntamente da due società che, in forza di patti parasociali diretti a regolarne la gestione comune, nominano pariteticamente la quasi totalità del consiglio di amministrazione della società eterodiretta, anche se tale elemento esula dalle presunzioni previste dall’art. 2497-sexies c.c. e la maggioranza dei voti nell’assemblea è detenuta da una holding intermedia partecipata in misura paritaria.

Data Sentenza: 24/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Carla Romana Raineri
Relatore: Beatrice Siccardi
Registro: RG 3107 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: gabriella.romano
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