Nell’ambito di un contratto di affitto di azienda, i canoni d’affitto e le spese insoluti maturati fino alla risoluzione del contratto costituiscono debiti pregressi della società affittuaria, del cui inadempimento l’amministratrice della società debitrice non é tenuta a rispondere, nemmeno in via sussidiaria, poiché in tal caso verrebbe meno la logica che sorregge l’istituto della limitazione di responsabilità delle società di capitali.
La condotta omissiva contestata all’amministratore della società affittuaria, consistente nella mancata riconsegna, entro un tempo congruo delle chiavi dei locali aziendali oggetto di affitto di azienda, quand’anche sorretta da dolo o colpa, non integra di per sé la rappresentazione di un atto idoneo a incidere direttamente nella sfera patrimoniale della società creditrice, tale da fondare l’azione risarcitoria ex art. 2476, 7° comma, c.c.