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Tribunale di Torino, 7 Aprile 2025, n. 1701/2025

Intestazione fiduciaria di quote tra coniugi e insufficienza della prova presuntiva fondata sulla gratuità

Tribunale di Torino, 7 Aprile 2025, n. 1701/2025
Intestazione fiduciaria di quote tra coniugi e insufficienza della prova presuntiva fondata sulla gratuità

La gratuità della cessione di quote sociali [e dell’intestazione di immobili] da un coniuge all’altro non costituisce indizio grave e univoco dell’esistenza di un patto fiduciario, perché la gratuità rappresenta la causa o la concausa più comune dei trasferimenti patrimoniali tra coniugi, fondati sulla reciproca fiducia e affezione e sulla destinazione dei beni ai bisogni comuni, mentre il patto fiduciario attribuisce al fiduciante il diritto di ottenere la restituzione dei beni ad nutum. Sono parimenti privi di valenza indiziaria univoca il rapporto di fiducia derivante dal matrimonio, la contestuale adozione del regime di separazione dei beni e la circostanza che il cedente abbia continuato a gestire le società come amministratore di fatto, ruolo ben diverso da quello di socio; tanto più quando il preteso fiduciante ometta di allegare le ragioni dell’intestazione fiduciaria.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, investita della domanda di accertamento dell’intestazione fiduciaria di quote sociali, si estende ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 alla domanda di retrocessione di beni immobili [trasferiti al medesimo convenuto], quando le due domande siano connesse per il titolo.

Tra le parti, la prova della simulazione, assoluta o relativa, della cessione di quote sociali non può essere fornita per testimoni o per presunzioni, in ragione dei limiti previsti dagli artt. 2722 e 2729 c.c. Le domande di accertamento della simulazione sono imprescrittibili.

La domanda di simulazione assoluta dell’acquisto di immobili da terzi venditori è smentita dalla stessa allegazione dell’attore secondo cui egli avrebbe pagato il prezzo e i beni sarebbero stati intestati fiduciariamente al convenuto, perché tale prospettazione presuppone l’effettivo trasferimento della proprietà; la messa a disposizione della provvista per l’acquisto può semmai integrare una donazione indiretta, che non può essere accertata quando la domanda abbia ad oggetto soltanto la simulazione degli atti traslativi e la restituzione dei beni.

Data Sentenza: 07/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 16461 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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