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Tribunale di Torino, 4 Ottobre 2024, n. 4997/2024

Condizione di adempimento nella cessione di quote e inefficacia della rinuncia unilaterale del cedente

Tribunale di Torino, 4 Ottobre 2024, n. 4997/2024
Condizione di adempimento nella cessione di quote e inefficacia della rinuncia unilaterale del cedente

La condizione di efficacia della cessione di quote consistente nell’esatto adempimento delle obbligazioni del cessionario [pagamento del prezzo e liberazione del cedente dalle garanzie prestate per la società] è posta anche, e anzi prevalentemente, nell’interesse del cessionario, perché gli consente di far cessare l’efficacia del contratto in caso di inadempimento sottraendosi all’azione del cedente per l’esecuzione; ne consegue che il cedente non può rinunciarvi unilateralmente, e la scelta del cessionario di non adempiere, quando la società partecipata abbia intrapreso nei mesi successivi il percorso verso il fallimento, non è arbitraria ma espressione di un apprezzabile interesse tutelato dal contratto. Il mancato avveramento della condizione determina la cessazione ex tunc degli effetti della cessione, con riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, il quale non può chiedere l’adempimento né il risarcimento del danno da inadempimento, ma può trattenere le somme già percepite, comprese quelle portate dalle cambiali non ancora scadute, in applicazione della clausola penale che gli attribuisce tale diritto.

Non è illegittima, e non è fonte di danno all’immagine del cedente, la comunicazione al registro delle imprese con cui il cessionario segnali il riacquisto della qualità di socio da parte del cedente, conseguenza naturale della cessazione di efficacia del contratto di cessione. L’iscrizione del cedente quale socio è conseguenza dell’accertamento giudiziale dell’inefficacia della cessione e, ove l’ufficio del registro delle imprese non vi provveda, la questione va sottoposta al giudice competente ai sensi dell’art. 2188 c.c., non spettando al tribunale delle imprese la vigilanza sul registro.

La liberazione del cedente da garanzie fideiussorie avvenuta prima della conclusione del contratto di cessione, e alla quale il contratto si limita a fare riferimento, non è materia del regolamento contrattuale ed è quindi indifferente alla sopravvenuta inefficacia della cessione, salvo che sia allegato un collegamento negoziale.

La condizione di adempimento apposta a un contratto non è meramente potestativa ed è lecita, perché risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti, subordina l’efficacia del contratto a un evento incerto, dato che la scelta di adempiere è l’esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, e incide sul momento esecutivo e non su quello programmatico del contratto.

La dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, tempestivamente riassunta la causa davanti al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con regolamento di competenza, salve le eccezioni previste dall’art. 44 c.p.c.; in ogni caso, la controversia sulla cessione di quote tra un socio e un terzo non è controversia tra soci soggetta al foro statutario, e la clausola statutaria che non prevede una competenza esclusiva non esclude i fori di legge.

Data Sentenza: 04/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 20749 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 10/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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