Il credito del consorzio di urbanizzazione per i contributi dovuti dai consorziati ha fonte negoziale nell’adesione volontaria allo statuto, manifestata dall’acquirente contestualmente all’acquisto, e si prescrive nel termine ordinario decennale, perché la deliberazione di approvazione del rendiconto e di ripartizione delle spese costituisce ogni anno la fonte autonoma dell’obbligo di pagamento pro quota e non il frazionamento nel tempo di una somma predeterminata da un atto presupposto, sicché l’obbligazione non ha natura periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.