La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da assimilarla ai provvedimenti di istruzione preventiva, rivolti non tanto - o non solo - alla tutela di un diritto sostanziale, quanto piuttosto alla salvaguardia del diritto processuale alla prova.
Non è contestabile la natura cautelare della descrizione, viepiù a seguito della riforma del 2010, natura della quale, come da tempo affermato dalla stessa Corte Costituzionale, partecipano anche i provvedimenti di istruzione preventiva.
Le menzionate caratteristiche si riflettono sui presupposti necessari alla concessione del provvedimento, dovendo, secondo l’orientamento tradizionale, il fumus boni iuris essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela, e dovendo il periculum in mora essere individuato nell’esigenza di non disperdere la prova, oltre che nella probabile sopravvenienza di un pericolo di danno imminente e irreparabile alla situazione sostanziale fatta valere, pregiudizio alla cui neutralizzazione è - in via mediata - finalizzato il provvedimento cautelare richiesto.
La verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione deve essere effettuata alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. La verifica dell’esistenza del fumus boni iuris presuppone - con un grado di approfondimento proporzionato alla natura e alla specificità delle allegazioni ed eccezioni delle parti - l’accertamento sommario della validità della privativa e dell’interferenza del trovato messo in circolazione con il diritto del ricorrente, onde evitare che la misura venga richiesta allo scopo di eludere l’onere della prova gravante sul ricorrente o di arrecare danno al concorrente.
La ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 121 c.p.i. deve ritenersi operante anche nell’ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione. Nulla impedisce che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell’eccezione.
La preclusione per coesistenza dei marchi individua alcune ipotesi eccezionali in cui la protratta coesistenza sul mercato di due marchi può impedire al titolare del marchio anteriore di agire per la tutela del proprio diritto, in virtù del legittimo affidamento ingeneratosi in capo al titolare del marchio posteriormente registrato. Detto istituto presuppone la registrazione di entrambi i marchi, sia anteriore che posteriore, in quanto in assenza non può dirsi legittimamente ingenerato alcun affidamento giuridicamente tutelabile.
La tolleranza rilevante ai fini della preclusione può decorrere solo da un'effettiva consapevolezza della registrazione e dell'uso del marchio posteriore.
La preclusione per coesistenza dei marchi ha natura del tutto eccezionale e richiede, oltre alla conoscenza e alla tolleranza, l'ulteriore presupposto dell'assenza di rischio attuale di confusione.
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.
Il fatto che la norma dell'art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.
In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l'uso effettivo sul mercato - in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute - di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una "famiglia" di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.
Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente - che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé - ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva - tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.
Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.
Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.
Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.
La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.
Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).
La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.
In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.
La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.
La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.
Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.
Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.