La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i. e, pertanto, per la sua concessione è necessario: a) sul piano del fumus boni juris che sia raggiunta una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e che siano forniti elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito; b) sul piano del periculum in mora che vi sia un pericolo di distruzione, soppressione o dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze.
Il titolare di un diritto di privativa può ottenere, anche in via d’urgenza, che sia inibito a terzi ex art. 131 c.p.i. il compimento, la reiterazione o la prosecuzione di atti di violazione della propria privativa.
Il grado di fumus boni juris necessario per ottenere la tutela inibitoria è più pregnante rispetto a quello sufficiente per ottenere la descrizione, poiché le misure inibitorie non hanno carattere meramente istruttorio, ma sono volte ad ottenere una cessazione della commissione della violazione della privativa o delle sue conseguenze, cosicché per l’accoglimento dell’istanza non è sufficiente la sussistenza di una mera possibilità di commissione dell’illecito – come nella descrizione – ma è necessaria la dimostrazione di una ragionevole e concreta probabilità di accoglimento della futura azione di merito con la quale verrà denunciata la violazione della privativa; diverso è anche il grado di periculum in mora richiesto per la concessione delle misure cautelari in esame, giacché mentre per la descrizione andrà apprezzato il pericolo di dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze, per l’inibitoria andrà valutato il pericolo di prosecuzione/aggravamento/reiterazione dell’illecito.
Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).
Nel caso di violazione di diritti di privativa e di concorrenza sleale, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare della privativa rischierebbe di perdere delle quote di mercato e il danno che ne deriva è un pregiudizio che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.
La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti dell’illecito e viene concessa per un tempo che, da un lato, consente all’imprenditore che l’abbia subito di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi; e, dall’altro, ristabilisce l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta illecita, evitando che colui che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato
L’esaurimento spontaneo della condotta lesiva non implica il venire meno del periculum in mora quando vi è il rischio che possa essere reiterata, a meno che la parte responsabile della medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva come, ad esempio, una convenzione con cui l’autore dell'illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta: diversamente argomentando l’osservanza del divieto di reiterare la condotta sarebbe rimessa alla mera adesione volontaria del responsabile della violazione e, in caso di ripresa della condotta illecita, il titolare della privativa dovrebbe instaurare un nuovo giudizio per ottenere un titolo idoneo a farla cessare, “coerentemente, l'attualità della condotta lesiva non è un presupposto necessario dell'ordine di inibitoria e ritiro dal commercio, non potendo bastare a dissipare il pericolo di una ripresa della contraffazione neppure l'impegno in tal senso volontariamente assunto dall'impresa contraffattrice”.
La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti che parte ricorrente intende far valere in sede di merito.
Nel procedimento per descrizione, per giurisprudenza consolidata, il periculum in mora consiste nel rischio di modificazione o alterazione o dispersione del materiale raccolto con la descrizione, rischio particolarmente concreto quando, come nel caso di specie, la descrizione ha ad oggetto materiale informatico che può essere cancellato.
Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione
Il bilanciamento degli opposti interessi alla segretazione per esigenze di tutela delle informazioni riservate, da un lato, e al diritto all'accesso agli atti e ai documenti ai fini di giustizia, dall'altro, va di regola risolto in favore del secondo, dovendosi privilegiare il diritto di difesa, che comporta la necessità di esaminare gli esiti della descrizione, ivi compresi i documenti acquisiti ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito.
In caso di contrapposte istanze di secretazione e di accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede di descrizione, si devono ritenere applicabili le ordinarie regole processuali di accesso agli atti del fascicolo di causa, tenuto conto della necessità della parte ricorrente di esaminare e valutare gli esiti della descrizione ai fini dell'instaurazione della causa di merito, fermo l'obbligo in capo ai difensori ed ai consulenti tecnici d'ufficio di segretezza relativo ai fatti conosciuti nel corso delle loro attività professionali.
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.
Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi
La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.
La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.
La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale
La valutazione di interferenza deve riguardare la “impressione generale” destata rispettivamente dal modello e dal prodotto muovendo dall’apprezzamento di singoli aspetti che poi dovranno essere considerati nel loro insieme.
Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.
La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l'uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.
La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.
La convalidazione del marchio non comporta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, decadenza che può essere impedita soltanto dal tempestivo e corretto esercizio delle suddette azioni, restando invece irrilevante –a tal fine– l’eventuale invio di diffide stragiudiziali (Cass. civ. sez. I, 27/07/2021, n. 21566). Secondo la giurisprudenza, la prova dell’utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, gravante su chi intende avvalersi degli effetti della convalidazione, deve essere valutata in modo rigoroso, in considerazione del fatto che l’art. 28 c.p.i. rappresenta una disposizione eccezionale e di stretta applicazione (Cass. civile sez. I, 13/07/2018, n. 18736; Cass. civ. sez. I, 15/03/2023, n. 7504).
Anche in tema di marchi tridimensionali l’apprezzamento sulla confondibilità segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il marchio in generale e pertanto tale apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non attraverso un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti grafici, fonetici e visivi
Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano capacità distintiva in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata origine; deve, quindi, trattarsi di elementi del prodotto dotati di efficacia individualizzante nella duplice accezione di elementi che rendano il prodotto riconoscibile e riconducibile ad un determinato imprenditore, senza che la riproduzione sia limitata a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto
Al fine di accertare la concorrenza sleale sotto il profilo della confondibilità per imitazione servile è necessario che la comparazione tra prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di impressione e non di riflessione, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riferimento al valore artistico dell’opera va letto alla luce della ratio legis di assicurare la tutela d’autore ad una fascia alta di opere del design industriale e il riscontro della sussistenza di tale requisito non si basa, tuttavia, su valutazioni di tipo meramente soggettivo, ma si fonda su una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione a mostre o a musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla sua funzionalità
L’eventuale sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela industrialistica dei disegni e modelli non costituisce, da sola, indice dell’esistenza dei caratteri dell’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore
Il disegno o modello comunitario, al pari di ogni altro diritto di privativa, attribuisce al titolare lo ius excludendi alios nei confronti di chiunque, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, ponga in essere atti di sfruttamento commerciale. L’elencazione di tali atti ha carattere esemplificativo e non tassativo, restando esclusi unicamente quelli compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, nonché quelli effettuati a fini di sperimentazione, didattici o di citazione. Ne consegue che anche la pubblicazione sul proprio sito internet di un prodotto che incorpori il modello registrato integra una violazione dei diritti di esclusiva, trattandosi di un’attività svolta a scopo commerciale.
La rimozione delle immagini dal sito internet nelle more del cautelare non esclude il periculum di reiterazione dell’illecito, quando l’impresa dispone ancora dei mezzi per realizzare il modello oggetto di causa, con conseguente pregiudizio per la ricorrente in termini di sviamento della clientela, difficilmente risarcibile nel merito.
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.
La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.
Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.