Non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della conseguente liquidazione e regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza anche per tale fase la parte processuale che, non aderendo all'eccezione di incompetenza ex adverso formulata e mantenendo inalterata, sino alla precisazione delle conclusioni, le conclusioni rassegnate in fase introduttiva e la contestazione dell'eccezione preliminare di incompetenza, abbia in tal modo sollecitato la celebrazione della fase istruttoria avanti al giudice successivamente dichiaratosi incompetente [nella specie, opposizione a decreto ingiuntivo per compensi di amministratore, accolta per la clausola statutaria che devolve ad arbitro unico le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci]; la definizione, nelle more, di un diverso giudizio promosso dal creditore pignoratizio del credito azionato non determina cessazione della materia del contendere e non giustifica la compensazione delle spese.
Una volta eccepita l’incompetenza per la devoluzione della controversia ad arbitri, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può emettere provvedimenti diversi dalla declinatoria di competenza, e deve quindi negare tanto la provvisoria esecuzione del decreto quanto l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. sulla parte non contestata del credito.
Nell’ambito dell’azione promossa in via d’urgenza dal socio per la revoca dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, seconda parte, c.c., la sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, iscritta nel registro delle imprese, comporta la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., dovendo le condizioni dell’azione sussistere al momento della decisione; cessa conseguentemente anche l’ufficio del curatore speciale nominato alla società ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi dell’amministratore, il cui compenso grava sulla società e non rientra tra le spese processuali.
Ai fini della regolamentazione delle spese si applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza del ricorso sotto il profilo del fumus boni iuris della mala gestio e del periculum in mora, e non l’art. 2476, comma 4, c.c.: tale norma attiene alla distribuzione dell’onere delle spese tra i due soggetti legittimati in via concorrente a proporre l’azione sociale di responsabilità, la società e il socio sostituto processuale, e non deroga alla regola della soccombenza per esonerare l’amministratore; essa non si applica comunque all’azione di revoca, nella quale la legittimazione del socio è propria ed esclusiva, come si desume dagli artt. 2259 e 2409 c.c.
Integra fumus di mala gestio l’allegazione dello stesso amministratore secondo cui i pagamenti a società a lui riconducibili costituirebbero il compenso per la sua attività gestoria, poiché il compenso, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., deve essere determinato dall’assemblea e non può essere autoliquidato dall’amministratore né corrisposto a un terzo che non abbia reso alcuna prestazione alla società.
Il compenso dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, deve essere determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio, ai sensi dell’art. 2402 c.c., norma di natura imperativa e inderogabile; in difetto di determinazione statutaria o assembleare il compenso non può essere fissato in via negoziale mediante accordo tra i sindaci e l’organo amministrativo, ma deve essere determinato dal giudice secondo i criteri dell’art. 2233 c.c.
L’appostazione del compenso dei sindaci nel bilancio approvato dall’assemblea non integra la specifica delibera assembleare richiesta dall’art. 2402 c.c., poiché la delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi sono distinte e le delibere tacite o implicite contrastano con le regole di formazione della volontà sociale; sono parimenti irrilevanti la fatturazione del compenso da parte del sindaco per gli esercizi precedenti in misura corrispondente, la parità di trattamento con gli altri componenti del collegio e la mancata contestazione, da parte dello stesso sindaco nell’esercizio dei poteri di vigilanza, dell’importo iscritto in bilancio.
In caso di azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio fondata sull'aver percepito compensi superiori rispetto al deliberato assembleare, l'attore non deve limitarsi ad un addebito solo generico, incompleto e tale da non consentire di riscontrare una responsabilità del convenuto.
Laddove i verbali assembleari diano indicazioni del compenso base, mentre è incontestato che fosse autorizzata anche una parte variabile coperta con l’attribuzione di share options a fronte di delibera del CdA, l'attore è tenuto ad allegare e provare la misura dei compensi complessivi autorizzati anno per anno e quelli effettivamente incassati dall'amministratore al fine di ritenere fondata l'azione di responsabilità.
Nelle società di capitali, laddove manchi una disposizione dell’atto costitutivo in tema di compenso degli amministratori (e relativa misura) o l’assemblea ometta/si rifiuti di stabilirlo, sussiste il potere del giudice di determinarlo anche in via equitativa, purché sussistano elementi a riprova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi.
L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica una “ratifica” dei compensi percepiti dagli amministratori che non risultino specificamente deliberati o siano comunque superiori a quelli iscritti in bilancio.
Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. Ove non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l’amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera nomina alla carica di amministratore non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova; invero, il compenso dell’amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell’azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.
Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita. La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori. Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l’art. 2120 c.c. regola la diversa figura del TFR). Sebbene manchi nella disciplina civilistica l’espressa previsione dell’indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso. In assenza di un’espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall’assemblea dei soci. La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili. Peraltro, ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l’accettazione dell’incarico. L’autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l’esigibilità dell’indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo.
È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la precedente fase cautelare ante causam, ove tale procedimento si sia concluso con ordinanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 669 decies c.p.c., intervenuta prima dell’introduzione del giudizio di merito. La revoca del sequestro ante causam comporta infatti la conclusione del procedimento cautelare e il venir meno della necessità di introdurre il giudizio di merito, sicché la parte ricorrente aveva l’onere di richiedere le spese e i compensi relativi alla fase cautelare nell’ambito del procedimento di revoca. In applicazione dell’art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese va chiesta all’esito del processo e deve essere pronunciata dal giudice adito con il provvedimento che lo chiude.
La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può essere anche tacita, trovando espressione in un c.d. comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. L'effettivo esercizio di una simile facoltà viene dalla giurisprudenza di legittimità inquadrato nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. c.c., con l'applicazione delle relative regole. Per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto. A tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. Non è pertanto sufficiente la mera inerzia o il silenzio.
Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.
Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.
La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.
Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.
In tema di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non sussiste il presupposto della carente capacità processuale della società convenuta nell'ambito di un giudizio (anche arbitrale) avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera dell'organo amministrativo, atteso che in tali ipotesi non ricorre un conflitto di interessi immanente tra la società e il suo legale rappresentante, posto che il legislatore presuppone che legittimata passiva alle azioni di impugnazione sia esclusivamente la società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale. Non è, pertanto, fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, (i.e. approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia redatto, deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c., delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.).
Il convenuto non può far valere in via di azione le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nell'ambito del giudizio incardinato dall'attore avanti a giudice incompetente, nel quale si sia tardivamente costituito. Nello specifico, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.
Il diritto, statutariamente previsto, dell'amministratore a percepire un compenso non è escluso dalla mancata deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione né ciò può essere inteso quale rinuncia implicita al compenso. Al contempo, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'amministratore che sia rimasto inerte, non trattandosi di evento pregiudizievole derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell’evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall’avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. A tal proposito, il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell’amministratore della società, a cui spetta di occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli.
Non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell’amministratore, che può essere in qualunque tempo revocato dall’assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa, che può ben essere integrata dal conflitto insanabile tra i membri del Consiglio di Amministrazione tale da aver portato alla dimissione della maggioranza del Consiglio stesso e alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea.