Nell’associazione in partecipazione l’apporto dell’associato è acquisito al patrimonio dell’associante, che assume da solo il rischio d’impresa, sicché è valido il patto che esonera l’associato dalle perdite e gli attribuisce una somma annua fissa, comprensiva della restituzione dell’apporto e del rendimento, indipendente dagli utili conseguiti, perché il divieto del patto leonino opera solo per le società. Il mancato pagamento delle annualità pattuite costituisce inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, senza che l’associante possa opporre il mancato conseguimento di utili [apporto destinato alla realizzazione e alla gestione ventennale di impianti fotovoltaici].
Nel procedimento ex art. 2485, comma 2, c.c. promosso da una parte dei soci, la divisione della compagine in due gruppi contrapposti, ciascuno dei quali abbia espresso uno degli amministratori, non giustifica la nomina di un curatore speciale della società ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c., che presuppone un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra la società e il suo rappresentante, e non tra soci o gruppi di soci. La notifica del ricorso alla società e all’amministratore dimissionario non ancora sostituito, che resta in carica in regime di prorogatio, è idonea ad assicurare il contraddittorio.
Sussiste la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea quando i soci, titolari di partecipazioni paritetiche e su posizioni inconciliabili, non riescano ad approvare il bilancio né a sostituire l’amministratore dimissionario, senza che rilevi che lo stallo sia imputabile alla condotta ostruzionistica dei soci che chiedono di accertarlo, perché il giudice deve verificare la causa di scioglimento sulla base dei soli elementi oggettivi indicati dalla legge.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. i costi dell’assistenza legale prestata all’amministratore per difendere la correttezza della propria gestione non possono essere posti a carico della società, perché la legge tiene distinte la posizione dell’amministratore, contraddittore necessario, e quella della società, portatrice dell’interesse al ripristino della corretta amministrazione e potenzialmente in conflitto con l’amministratore; il loro pagamento con fondi sociali, anche se eseguito nel corso del procedimento, integra un’ulteriore grave irregolarità. Restano invece a carico della società i costi delle consulenze contabili funzionali all’esame delle censure nell’interesse dell’ente.
Il decreto che dispone l’ispezione e quello che, all’esito, individua le irregolarità da sanare sono autonomamente e immediatamente reclamabili, perché l’ispezione non è mera attività istruttoria, sicché, se non reclamati, divengono definitivi e le questioni da essi risolte non possono essere riesaminate con il reclamo contro il provvedimento conclusivo. L’interesse dell’amministratore revocato al reclamo persiste anche dopo la nomina di un nuovo amministratore, in ragione della statuizione sulle spese.
Nelle cooperative edilizie il rapporto sociale e il rapporto di scambio, pur collegati, hanno causa autonoma, sicché il socio escluso ha diritto, oltre al rimborso della quota nei limiti previsti dallo statuto, alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. delle somme versate in funzione dell’assegnazione dell’alloggio, anche in presenza di un disavanzo di bilancio [spese per atti notarili e variazioni planimetriche e rate di mutuo, comprese quelle pagate da terzi con quietanza riferita all’alloggio del socio]. Non sono invece ripetibili i versamenti dei quali il socio non provi il titolo.