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Sui presupposti della denuncia ex art. 2409 c.c.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di...

La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione sociale che il legislatore ha voluto confinare alle sole società aperte. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società, sia «una o più società controllate» (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che, tuttavia, non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.

Le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. Le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società, reputandosi, sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi. Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell’autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell’oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all’interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l’ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l’osservanza del dovere di diligenza, quanto dell’obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall’art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. In conclusione, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile. Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c..

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Sequestro giudiziario di quote societarie vendute dal titolare apparente
Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art....

Sussistono i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quote societarie nel caso in cui sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare sia emersa la non riferibilità della firma digitale apposta sull’atto di cessione all’apparente amministratore della società cedente per effetto di un possibile furto d’identità e dell’utilizzo di un dispositivo di firma rilasciato sulla base di documentazione falsa e vi sia così il rischio che durante il tempo del giudizio di merito la gestione della società sia affidata ad un soggetto non legittimato, essendo opportuna la nomina di un custode delle quote societarie

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I presupposti del sequestro giudiziario su azioni
Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i...

Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i fini di cui all'art. 670, comma 1 n. 1) c.p.c. nell'ipotesi in cui le azioni di merito preannunciate dal ricorrente o, a seconda del caso, reclamante e sottese alla richiesta di sequestro giudiziario siano la domanda di scioglimento della società mediante scissione parziale, l'accertamento della mala gestio del rappresentante della comunione ereditaria e lo spoglio della titolarità dei diritti derivanti dalla partecipazione azionaria posto che questi ultimi possono essere esercitati unicamente dal rappresentante comune in via esclusiva secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari.

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Bancarotta preferenziale: elementi e concorso nel reato
Ai fini della configurabilità della bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare (elemento oggettivo)...

Ai fini della configurabilità della bancarotta preferenziale, è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori.

Con specifico riguardo al tema del concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

L’elemento oggettivo del reato di bancarotta c.d. preferenziale è rappresentato dal pagamento da parte dell’amministratore e socio unico della società in favore di un credito chirografario in presenza di una rilevantissima entità di crediti privilegiati da soddisfare prioritariamente.

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Interesse del socio alla regolare informazione di bilancio
La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma anche...

La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere: sicché l'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione.

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Impugnazione tardiva avverso la deliberazione di esclusione del socio
Nell’ambito dell’impugnazione, da parte del socio, della delibera del CdA che ne ha disposto l’esclusione dalla compagine della società cooperativa,...

Nell’ambito dell’impugnazione, da parte del socio, della delibera del CdA che ne ha disposto l’esclusione dalla compagine della società cooperativa, la competenza spetta alla Sezione Specializzata Impresa. Ne consegue che l’atto introduttivo deve essere un atto di citazione, redatto nelle forme del c.d. rito ordinario Cartabia.

L’art. 2533, comma 3 c.c. prevede che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa; in applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione delle delibere condominiali - ma senza dubbio applicabile in via analogica al caso di delibera da parte del CdA di esclusione del socio dalla compagine della società cooperativa - ai fini della tempestività dell’opposizione dovrà tenersi conto non già della data di deposito del ricorso in cancelleria bensì della data di notifica dell’atto stesso.

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L’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 cod. proc. civ.
In tema di decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. non è finalizzata...

In tema di decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. non è finalizzata a un nuovo esame dei presupposti di cui agli artt. 642 e 648 cod. proc. civ. e può trovare accoglimento solo in presenza gravi motivi, che ricorrono allorché vi sia il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave e irreparabile il debitore ovvero quando l’opposizione sia manifestamente fondata (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato i suddetti gravi motivi nel rischio che la società opposta non fosse in grado di fornire idonee garanzie di restituzione delle somme ingiunte in caso di futura soccombenza, considerata anche l’entità del credito azionato e la natura di ente pubblico territoriale, soggetto a stringenti vincoli di bilancio, del soggetto ingiunto).

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Qualificazione della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.

La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: presupposti, attualità delle gravi irregolarità e limiti del controllo
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti...

I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

L’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione di doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare pericolo di danno (anche solo potenziale) per la società o per società controllate, restando irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato a soci o terzi.

Ai fini dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorrente deve allegare indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza essere gravato dalla piena prova delle irregolarità, che è invece oggetto di accertamento tramite il controllo giudiziale.

Le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte di quest’ultima se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.

Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. è diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Non rientrano nel suo ambito le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Le spese relative all’attività ispettiva, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico della ricorrente in forza del condivisibile principio secondo cui nel procedimento ex art. 2409 c.c. “la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può vere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti” (Cass. 30052/2011 e Cass. 9828/2002).

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La riproduzione dell’immagine dell’attore cinematografico senza il suo consenso
Le ipotesi nelle quali l’immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione;...

Le ipotesi nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L'esimente prevista dall'art. 97 della L.d.A., secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.

La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.

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Responsabilità degli amministratori: presupposti per il sequestro conservativo di beni
Ai fini del sequestro conservativo di beni, in caso di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società in liquidazione,...

Ai fini del sequestro conservativo di beni, in caso di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società in liquidazione, con riferimento al requisito del fumus boni iuris è indispensabile che la parte ricorrente alleghi e dimostri i fatti costitutivi della domanda cautelare, che consistono nella ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, non essendo invece tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività di impresa e non abbiano finalità liquidatoria. Il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in considerazione dell’entità del credito vantato dal ricorrente.

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Invalidità della delibera di esclusione del socio per difetto di tipicità della causa
In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è...

In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove un’apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità, deve ritenersi invalida la delibera di esclusione del socio attinto da provvedimento antimafia interdittivo, qualora tale ipotesi non sia contemplata nello statuto sociale, nell’ambito delle specifiche ipotesi di esclusione del socio ai sensi del citato art. 2473 bis c.c.

Ai fini della valutazione del periculum, non può essere invocata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la comparazione con il più grave pregiudizio che la società potrebbe subire con la reintegrazione del socio escluso, nei casi in cui lo statuto sociale non prevede tassativamente il rimedio dell'esclusione del socio.

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