Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione meramente endoassociativa di riesame e controllo e non abbiano natura di collegio arbitrale.
La rinuncia preventiva del socio alla tutela giurisdizionale ordinaria deve risultare da una previsione statutaria chiara e univoca e non può estendersi alle decisioni disciplinari degli organi interni in assenza di una valida devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto lesiva del diritto di difesa.
Il termine qualificato come perentorio dallo statuto per l’adozione della decisione disciplinare comporta la decadenza dell’organo associativo dal potere decisionale, sicché il provvedimento adottato oltre tale termine è invalido per carenza di potere.
L’invalidità del provvedimento disciplinare adottato dall’organo di primo grado per decorso del termine perentorio determina l’invalidità degli atti successivi e consequenziali, ivi compresa la decisione dell’organo di secondo grado interno all’associazione.
Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c., non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.
La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà: il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, come risultante da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita.
La decisione che accolga la domanda di restituzione del corrispettivo fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito. La domanda di ripetizione è, infatti, autonoma e distinta rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la relativa causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi.
In tema di azione di responsabilità contro l'amministratore, l'accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d'azienda asseritamente sottocosto richiede una comparazione omogenea tra le operazioni; pertanto, non è configurabile alcun pregiudizio per la società cedente qualora il maggior prezzo incassato dalla cessionaria in una successiva rivendita sia giustificato da un oggetto contrattuale più ampio, comprensivo di attrezzature tecnologiche aggiuntive e di autorizzazioni amministrative territorialmente estese.
Ai fini della determinazione del corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda, deve computarsi, oltre alla componente monetaria, anche il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto (TFR) accollati dalla società cessionaria in favore dei dipendenti trasferiti.
Il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. ha natura residuale e funzione ripristinatoria della regolarità gestoria; pertanto, esso è inammissibile qualora le irregolarità denunciate consistano in singoli atti autonomamente impugnabili o in condotte i cui effetti possono essere rimossi attraverso gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.
Ai fini del controllo giudiziario, rilevano esclusivamente le gravi irregolarità idonee a determinare un pericolo di danno per il patrimonio della società o delle sue controllate, restando invece irrilevanti le condotte che arrecano un pregiudizio diretto esclusivamente ai singoli soci o a terzi.
In virtù della business judgment rule, il sindacato giudiziale non può investire il merito delle scelte gestorie, salvo che queste risultino palesemente irragionevoli, negligenti o compiute in conflitto di interessi in pregiudizio della società.
L'esistenza di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. deve essere valutata considerando l'effettiva operatività di un organigramma aziendale e la presenza di presidi specifici, quali la nomina tempestiva di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'adozione dei documenti di valutazione dei rischi, che dimostrino l'attenzione dell'organo amministrativo per l'incolumità dei lavoratori e la continuità aziendale.
In una società a ristretta base partecipativa e a conduzione familiare, la gestione operativa affidata di fatto a un familiare dell'amministratore non costituisce di per sé grave irregolarità gestoria, specialmente qualora l'impresa presenti risultati economici e patrimoniali in costante crescita.
Ai fini dell’esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il requisito oggettivo del pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste anche quando l’atto dispositivo renda soltanto più difficile o incerta e non necessariamente impossibile la soddisfazione coattiva del credito. Non è richiesta la sussistenza del danno in atto a carico del creditore (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio per le ragioni creditorie (c.d. periculum damni).
Anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
L’onere di provare l’insussistenza del pregiudizio, per la presenza di adeguate residualità patrimoniali del debitore, grava sul convenuto che la eccepisca.
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il modello in questione non è caratterizzato da una forma nuova e da un carattere individualizzante e dunque che l'uso di segni distintivi simili, o addirittura identici, al modello “Face” in questione non costituisce una evidente forma di contraffazione e pregiudizio a tale segno.]
Il marchio “Hermès” e la sua lettera iniziale devono ritenersi avere carattere “forte”, in quanto frutto di fantasia e senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. Conseguenza di quanto precede è che detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante, con conseguente irrilevanza delle lievi differenze tra i prodotti coinvolti.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il marchio "H" in questione risulta avere spiccata capacità individualizzante (e non può essere ricondotto ad una “forma”), caratteristica che consente al consumatore finale di poter “ricondurre” il bene al suo produttore, ossia di identificare la casa di moda che ha realizzato il bene, tenuto conto della prassi invalsa nel settore delle calzature di lusso di includere marchi (evidentemente tridimensionali) a forma di tomaia, tali per cui questa viene percepita dal pubblico proprio come segno distintivo (ossia come marchio) che gli consente di identificare immediatamente il produttore, trattandosi peraltro dell’elemento della calzatura che con più immediatezza balza agli occhi di chi vede calzare il sandalo e consente all’osservatore medio di ricondurre il prodotto al suo produttore.]
Ai sensi dell'art. 12 c.p.i. e dell'art. 2571 c.c., il preuso di un marchio che importi la notorietà locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, in relazione al medesimo genere di prodotti, nell'ambito dell'uso fattone.
Ai fini della notorietà di un segno distintivo non registrato, è necessario che esso abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto o del servizio.
La notorietà locale di un marchio di fatto può discendere anche dal giro d'affari del titolare del segno, nel cui ambito commerciale tale segno è stato utilizzato.
Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il rinvio senza necessità che via sia la partecipazione totalitaria dei soci ovvero una precedente formale convocazione, richiesta invece solo in caso di convocazione di una nuova assemblea. Infatti, dal carattere unitario dell’assemblea rinviante e di quella successiva discende che l’assemblea di continuazione è competente alla trattazione degli stessi argomenti già all’ordine del giorno della prima adunanza.
Sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori, essa ha il potere di deliberare il rinvio prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c., con l’unico onere che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.
Alcuna norma prevede che il verbale dell’assemblea rinviata debba essere comunicato al socio assente ritualmente convocato, potendo lo stesso essere visionato nel libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea.
In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta sia nelle controversie tra interponente e/o interposto e il terzo, sia nei giudizi che vedano contrapposti tra loro l’interponente e l’interposto.
Laddove oggetto della predetta simulazione sia un contratto di cessione di quote, la prova dell’intento simulatorio tra le parti deve essere fornita mediante il deposito della controdichiarazione scritta attestante l’adesione all’accordo simulatorio del terzo contraente
In tema di contratto di associazione in partecipazione, la mancata tenuta della contabilità prevista contrattualmente per consentire il controllo degli introiti può integrare grave inadempimento dell’associante, anche quando, in ragione della natura o delle dimensioni dell’impresa, non sussista un obbligo legale di tenuta delle scritture contabili; tuttavia, il mancato rendiconto da parte dell’associante non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, dovendosi valutare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse dell’associato.
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.
L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.
Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.
Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.
In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.
A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.