Quando i soci chiedano la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario con un unico ricorso proposto sia ai sensi dell’art. 2409 c.c. sia ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la domanda va qualificata, perché si fonda su titoli fra loro incompatibili: la pronuncia ex art. 2409 c.c. spetta al collegio all’esito di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione, mentre il procedimento ex art. 700 c.p.c. è di competenza monocratica e di natura contenziosa. Se il ricorrente ha chiesto un provvedimento inaudita altera parte, tipico dei procedimenti cautelari, il ricorso va qualificato ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ferma la facoltà di riproporre la domanda con ricorso ex art. 2409 c.c.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla revoca dell’amministratore e alla nomina di un amministratore giudiziario difetta del requisito della residualità, perché l’ordinamento prevede lo stesso rimedio all’art. 2409, comma 4, c.c.
Non è legittimato a chiedere la revoca dell’amministratore chi abbia perduto la qualità di socio per effetto della cessione delle quote, quando la causa di risoluzione del contratto di cessione da lui invocata non sia operante: la mera costituzione in mora del cessionario non è idonea a provocare la risoluzione di diritto del contratto [nella specie, il giudice del registro aveva già escluso l’operatività della causa di risoluzione].
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitrato irrituale tutte le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche se promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci, si applica all’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro gli amministratori, che ha per oggetto diritti di natura patrimoniale. L’indisponibilità del diritto è circoscritta agli interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata dall’iniziativa di parte, e nel dubbio la convenzione d’arbitrato va intesa, ai sensi dell’art. 808-quater c.p.c., come estesa a tutte le controversie che derivano dal rapporto cui si riferisce.
L’eccezione di arbitrato irrituale non attiene alla competenza o alla giurisdizione, ma integra un’eccezione preliminare di merito, sicché il suo accoglimento comporta l’improponibilità della domanda.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile e agganciamento, il fenomeno del c.d. look-alike rileva solo ove la combinazione degli elementi del prodotto sia idonea a generare un concreto rischio di confusione nel consumatore medio, da valutarsi in base all’impressione complessiva, dovendosi invece escludere l’illecito qualora gli elementi riprodotti siano privi di carattere distintivo e largamente diffusi nel settore, non risultando la somiglianza eccedente quella fisiologica tra prodotti concorrenti; inoltre, in materia di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il danno non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell’illecito né la violazione dell’inibitoria o l’uso illecito del segno distintivo, anche mediante nome a dominio, mentre la liquidazione equitativa attiene al quantum e presuppone comunque la prova dell’an debeatur.
In materia di diritto d’autore, l’attestato di credito rilasciato dalla SIAE ai sensi dell’art. 164 l. n. 633/1941 costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non richiede l’apposizione della formula esecutiva e, fondato sugli accertamenti dei funzionari dell’ente, fa prova dei fatti costitutivi del credito salvo prova contraria dell’opponente, mentre le contestazioni relative a vizi formali attengono al quomodo dell’azione esecutiva e sono proponibili con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; inoltre, la diffusione o comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno richiede il preventivo consenso del titolare dei diritti e il pagamento dei relativi compensi e integra comunicazione al pubblico, ai sensi degli artt. 12, 16 e 19 l. n. 633/1941, l’installazione in strutture ricettive di un impianto centralizzato idoneo a veicolare contenuti televisivi o musicali nelle camere, indipendentemente dalla prova dell’effettiva fruizione da parte degli utenti.
La rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre i propri effetti, poiché comporta l’estinzione del diritto di azione e preclude ogni ulteriore attività giurisdizionale sulla domanda proposta, determinando la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c., la responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. per le obbligazioni sociali è esclusa dall’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di unipersonalità prevista dall’art. 2470 c.c., senza che rilevi che la denominazione sociale non rechi l’indicazione «società unipersonale».
Grava sul creditore che agisce contro il socio unico ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c. l’onere di provare che i conferimenti non sono stati eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c., e la prova non può essere fornita producendo il solo statuto, perché soltanto l’atto costitutivo indica l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato e quindi le modalità del conferimento; in difetto la domanda va rigettata, restando assorbita ogni valutazione sull’insolvenza della società.
La società difetta di legittimazione passiva rispetto alla domanda con cui il creditore sociale chiede di accertare la responsabilità illimitata del socio unico ai sensi dell’art. 2462, comma 2, c.c. e di condannarlo al pagamento del debito sociale.
La riforma del 2003 ha previsto la possibilità per i soci delle s.r.l. di richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore, ai sensi dell’art 2476, co. 3, c.c., qualora questi si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione, con tale intendendosi ogni inadempimento degli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per norma statutaria, potenzialmente foriere di danno per la società. Nel caso in cui, nelle more del procedimento, intervenga la sostituzione dell’amministratore resistente, tale iniziativa esclude il rischio del compimento da parte di questi di ulteriori azioni pregiudizievoli per la società. Ed invero, costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione: 1) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza; 2) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; 3) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.
L’amministratore di s.r.l. non può trasferire le disponibilità della società a favore di un’altra società da lui amministrata, anche se interamente partecipata dalla società disponente, perché le due società sono soggetti distinti con diversi creditori, e il pregiudizio dei creditori della disponente non è escluso dall’incremento di valore della partecipazione detenuta nella beneficiaria, che va a vantaggio anche degli altri soci.
Integrano il *fumus* della responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c. la messa in liquidazione e la cancellazione della società nell’arco di pochi giorni sulla base di un bilancio finale di liquidazione che azzeri senza spiegazione debiti, crediti esigibili e immobilizzazioni risultanti dal bilancio precedente, unitamente all’irregolare tenuta della contabilità [che registri come finanziamenti di una società riconducibile all’amministratore somme in realtà provenienti dal creditore] e a distrazioni di risorse a favore di società a lui riconducibili; il danno del creditore corrisponde al credito [per finanziamenti erogati alla società] non più recuperabile per l’estinzione della società.
Ai fini del *periculum in mora* nel sequestro conservativo non vale a garantire il credito l’immobile del debitore gravato da ipoteca per un importo superiore al prezzo di acquisto, il cui valore non è a disposizione dei creditori chirografari, e il valore delle partecipazioni sociali va apprezzato tenendo conto della sua volatilità e della propensione del debitore, già manifestata, a spostare patrimoni tra società.
Il *periculum in mora* richiesto per il sequestro conservativo dall’art. 671 c.p.c. può essere desunto alternativamente da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, o da elementi soggettivi, relativi al comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che renda verosimile il depauperamento del suo patrimonio per sottrarsi all’adempimento.
La transazione ha efficacia novativa, ai sensi degli artt. 1965 e 1976 c.c., quando le parti non si limitano a rinunciare alla lite in corso, ma manifestano la volontà di estinguere integralmente il rapporto preesistente e di sostituirlo con le pattuizioni dell'accordo, destinato a divenire l'unica fonte regolatrice dei loro rapporti. Essa si distingue così dalla transazione semplice, con la quale le parti modificano soltanto alcuni aspetti del rapporto anteriore, che per il resto permane immutato. Ove da tale accordo emerga l'inequivoca volontà di rinunciare all'azione, e non ai soli atti del giudizio, ne consegue la cessazione della materia del contendere.
In tema di esclusione del socio, il filtro statutario segna il discrimen tra le società di persone e le società a responsabilità limitata. Nelle prime basta il ricorrere di una delle giuste cause tipizzate ex art. 2286 c.c.; nelle seconde, invece, l’art. 2466 c.c. prevede quale unica ipotesi legale la mancata esecuzione dei conferimenti, mentre l’art. 2473-bis c.c. affida all’autonomia statutaria la previsione di ulteriori e specifiche cause di esclusione. Vige, infatti, un principio di tipicità e tassatività che vieta di estendere in via analogica alla s.r.l. le ipotesi dettate per le società di persone. Ne consegue che, in mancanza di una apposita clausola statutaria, il venir meno dell’affectio societatis non è sufficiente a legittimare l’esclusione del socio, cui residuano unicamente eventuali profili risarcitori.
Qualora, dopo la perdita del capitale, la società abbia di fatto cessato l’attività caratteristica, all’amministratore che abbia omesso gli adempimenti conseguenti alla causa di scioglimento non sono imputabili, ai sensi dell’art. 2486 c.c., gli ammortamenti, che ripartiscono nel tempo un costo storico, né le spese generali che la società avrebbe comunque sostenuto anche in liquidazione, ma soltanto i costi divenuti non più necessari con la cessazione dell’attività [canoni di locazione di beni di terzi]. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali presuppone infatti l’accertamento di condotte estranee alla finalità conservativa del patrimonio sociale, che l’attore ha l’onere di allegare e provare.
La mancata restituzione al concedente dei beni in leasing utilizzati dalla società, non rinvenuti dal curatore e quindi sottratti dall’amministratore, cagiona alla società un danno pari al debito che ne deriva verso il concedente in base al contratto [credito ammesso al passivo fallimentare in chirografo].
Nel sequestro conservativo chiesto dal curatore contro più amministratori obbligati in solido, il periculum in mora va valutato con riferimento a ciascun debitore e può fondarsi sulla sola oggettiva insufficienza del suo patrimonio rispetto al credito, senza necessità di atti di depauperamento; il pericolo è escluso soltanto se almeno uno dei condebitori sia in grado di soddisfare l’intero credito. A tal fine non rendono capiente il patrimonio quote indivise di immobili, che non assicurano una piena disponibilità del bene né una sua agevole aggressione in via esecutiva.
Gli amministratori che mantengano in bilancio una partecipazione di controllo al costo storico, superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata in costante calo, devono dimostrare che la perdita di valore non è durevole sulla base di piani di risanamento concreti, analitici, deliberati dagli organi sociali e di breve attuazione, come richiede l’OIC 21, e non basta il generico richiamo alle potenzialità future della partecipata. In mancanza, la svalutazione omessa fa emergere la perdita del capitale e la causa di scioglimento, che gli amministratori devono rilevare in base a tutti gli elementi disponibili senza attendere l’approvazione del bilancio.