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Azione ex art. 146 l.fall.: onere probatorio rafforzato e insussistenza di “società di fatto” nel gruppo familiare
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la relativa disciplina. La curatela è tenuta ad allegare le specifiche violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori e a provare il danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, mentre incombe sugli amministratori la prova della non imputabilità dell’inadempimento.

La sola esistenza di rapporti familiari tra i soci e di imprese riconducibili al medesimo nucleo familiare, anche operanti in settori comuni, non consente di imputare indistintamente a tutti i soggetti coinvolti le condotte depauperative, né è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una direzione unitaria o di una società di fatto, occorrendo la rigorosa prova del comune intento sociale e della gestione unitaria degli affari sociali.

La violazione dei doveri gestori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, della responsabilità risarcitoria, dovendo essere provati anche il deterioramento effettivo della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta contestata. La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto quando l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi.

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Differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia e perdita del diritto di regresso del garante
Una convenzione stipulata tra un confidi e un istituto di credito deve qualificarsi come fideiussione, anziché come contratto autonomo di...

Una convenzione stipulata tra un confidi e un istituto di credito deve qualificarsi come fideiussione, anziché come contratto autonomo di garanzia, qualora dalle relative clausole si ricavi il carattere accessorio della garanzia, desumibile dalla previsione di una garanzia solidale, dall’assenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e dall’identità tra obbligazione principale e obbligazione del garante. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1952 c.c., ai sensi del quale il fideiussore perde il diritto di regresso verso il debitore principale se, avendo omesso di informarlo del pagamento eseguito in favore del creditore, il debitore paga ugualmente il debito. La perdita del diritto di regresso del confidi comporta il diritto del socio al recesso dalla cooperativa e alla restituzione delle quote sociali, restando salva l’azione di ripetizione del fideiussore nei confronti del creditore.

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Sul diritto di recesso del socio di s.r.l. in società contratta a tempo determinato
La possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussiste solo nel caso in cui la società sia...

La possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure laddove il termine di durata della società sia lontano nel tempo.

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Successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il socio della società di capitali che, subentrando nella posizione della società estinta, diviene titolare pro quota di beni già appartenenti alla società, se non contesta (o non può contestare) l’obbligazione in origine gravante sulla società, non necessariamente deve subire l’espropriazione forzata dei beni della società entrati nel suo patrimonio, ben potendo trovare soluzioni di definizione volontaria della pendenza con i creditori della società, come, ad esempio, alienando detti beni e mettendo il ricavato a disposizione dei creditori medesimi ovvero operando una cessio bonorum ex art. 1977 c.c. in loro favore.
Diversamente, qualora intenda contestare la sussistenza dei debiti sociali, esercita a pieno titolo un diritto proprio del successore a titolo universale, sicché legittimamente lo stesso finisce per rispondere con il proprio patrimonio, nel quale si confondono i beni provenienti dalla società estinta, di quei debiti qualora vengano giudizialmente accertati.
Inoltre, la titolarità di beni in capo ai soci quale effetto dell’estinzione della società di capitali è pur sempre una scelta non imposta al socio, il quale divenendo tale deve essere ab origine consapevole che sussiste la possibilità che succeda alla società nella titolarità dei suoi beni.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l.: natura potestativa e limiti di esercizio
La tutela prevista dall’art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima...

La tutela prevista dall'art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima garantisce il diritto potestativo di informazione e controllo del socio, mentre il secondo tutela l'integrità del patrimonio sociale in presenza di gravi irregolarità gestionali. Infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. conferisce al socio un autonomo e generale potere di controllo, funzionale sia all'esercizio consapevole dei propri diritti amministrativi sia al monitoraggio dell'operato degli amministratori, in modo da prevenire il verificarsi di quelle "gravi irregolarità" che legittimano invece l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario presuppone, di contro, il fondato sospetto che la violazione dei canoni di corretta gestione da parte degli amministratori stia determinando un pregiudizio attuale non ai diritti dei singoli soci, ma all'integrità del patrimonio sociale. Dunque, in caso di irregolarità informative o meramente formali, che, per quanto gravi, non siano di per sé idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio sociale, il socio ha come unico strumento l'art. 2476, comma 2, c.c. Infatti, l'inerzia nella risposta all'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., poiché lesiva di un diritto individuale del socio.

In caso di impedimento od ostacolo all'esercizio del diritto del socio di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione ex art. 2476, comma 2, c.c., avendo questo come limite unicamente la buona fede, è ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., quale strumento idoneo a garantire l'effettiva attuazione di tale diritto.

Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore dall'art. 2476, comma 2, c.c. ha natura potestativa e incondizionata ed è esercitabile senza che il socio sia tenuto a dimostrare l'utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza delle informazioni o dei documenti richiesti. Grava sugli amministratori il correlato dovere di consentire ai soci l'effettiva attuazione del diritto mediante l'accesso diretto ai libri sociali e alla documentazione societaria, salvo il limite dell'esercizio di tale diritto contrario a buona fede o lesivo degli interessi della società. Nel caso di richiesta emulativa, vessatoria o con un fine dilatorio od ostruzionistico, gli amministratori possono rifiutarsi legittimamente di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali.

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Marchio tridimensionale e figurativo – Contraffazione e legittimazione attiva
Sussiste la contraffazione di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale registrati per contenitori (nella specie, orci per olio)...

Sussiste la contraffazione di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale registrati per contenitori (nella specie, orci per olio) qualora un concorrente produca e commercializzi un prodotto le cui struttura, forma e decorazioni (disegno e tonalità di colore) risultino identici o comunque molto simili, creando così nel consumatore un'impressione complessiva sostanzialmente identica.

Ai fini della tutela giudiziale, la legittimazione attiva del licenziatario d'uso esclusivo può essere provata anche in via presuntiva, ad esempio attraverso l'azione giudiziale congiunta con il titolare del marchi, non essendo richiesta la forma scritta per il contratto di licenza di marchi.

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Nella contraffazione di brevetti e modelli, fumus e periculum ai fini della descrizione cautelare ex artt. 129-130 c.p.i. possono desumersi da elementi presuntivi e CTU
In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e...

In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.

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Sequestro cautelare e legittimazione attiva
La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non...

La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non liquido ed esigibile, sicché, ai fini della concessione del sequestro conservativo, occorre l’attuale esistenza di un fatto che importi un’eventuale e non meramente ipotetica ragione di credito.

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Il procedimento di descrizione e la partecipazione del tecnico di fiducia
La facoltà, prevista dall’art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico...

La facoltà, prevista dall'art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico di fiducia durante le operazioni, non comporta un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio che vanificherebbe l'effetto a sorpresa della misura. La partecipazione del destinatario è necessaria in quanto le operazioni si svolgono in luoghi nella sua disponibilità, ma l'intervento del tecnico di fiducia è ammissibile solo se avviene "a stretto giro", compatibilmente con la natura cautelare e urgente delle operazioni, senza pregiudicare le finalità della misura stessa.

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Diritto di informazione del socio di s.r.l.: limiti temporali e azione cautelare
Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al...

Il diritto di informazione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull'attività gestoria, sia a tutela di propri interessi individuali sia anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. La tutela riconosciuta ai soci dall'art. 2476 c.c. si impernia sul principio, connaturato al tipo delle società a responsabilità limitata, secondo il quale, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Di conseguenza il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell'impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo.

Laddove tale accesso sia richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris non andrà valutato in funzione delle eventuali inziative giudiziarie che possono conseguire all’ottenuta informazione o documentazione ma solo al diritto cautelato, rappresentato appunto dall’informazione o documentazione. Il periculum andrà ritenuto in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie sui conti da parte della società.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: canone incongruo, danno risarcibile e prova del nesso causale ex art. 2476 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la...

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la prova, da parte della società, delle violazioni, del danno concreto e del nesso causale, gravando sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto; ne consegue che è risarcibile il danno derivante dalla stipula di un contratto manifestamente incongruo rispetto al valore di mercato (nella specie, affitto di terreni a canone irrisorio), da quantificarsi nella differenza tra canone pattuito e canone equo per il periodo provato, mentre devono rigettarsi le ulteriori domande risarcitorie in difetto di prova del danno, anche in presenza di condotte astrattamente irregolari o in conflitto di interessi.

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Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

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