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Periculum in mora connesso alla commercializzazione di una piante in contraffazione di una varietà vegetale protetta
Nell’ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora...

Nell'ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora per l'accoglimento della domanda atteso che la commercializzazione della varietà vegetale coltivata o che potrebbe essere in futuro ancora coltivata, arrecherebbe un danno in termini di sviamento della clientela non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all'esito del giudizio di merito.

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Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari
Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli...

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

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Esclusione del socio di s.r.l.: presupposti dell’abuso di maggioranza
Non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso qualora la delibera di esclusione trovi giustificazione...

Non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso qualora la delibera di esclusione trovi giustificazione nell’interesse della società e non nel conseguimento di un interesse personale - antitetico rispetto a quello sociale - dei soci di maggioranza.

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Conferma delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII...

Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.

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Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti
Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all’amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e...

Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all'amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e sulla gestione societaria ex art. 2476 co. 2 c.c., è altrettanto vero che la partecipazione del socio istante ad una o più frazioni della gestione societaria non gli impedisce di richiedere informazioni e documenti per le frazioni alle quali è rimasto estraneo.

L’approvazione come socio dei bilanci societari in assemblea non postula la necessaria conoscenza da parte dello stesso delle singole movimentazioni bancarie operate dal legale rappresentante pro tempore e l’approvazione di un bilancio in sede di consiglio di amministrazione da parte di un consigliere di amministrazione non preclude allo stesso di chiedere non solo documenti inerenti alle spese e alle entrate della società di altri anni, ma anche quelli dell’anno coincidente con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato per esercitare quella vigilanza, anche postuma, che spetta a ciascun componente del consiglio di amministrazione.

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Inerzia del commissario liquidatore e soppressione dell’EIPLI: effetti sui giudizi pendenti
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella...

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

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Azione di rendimento del conto e responsabilità degli amministratori di società di persone
Il procedimento di rendimento del conto di cui all’art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al...

Il procedimento di rendimento del conto di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Il procedimento di rendimento del conto si distingue, dunque, da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti; tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo. Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale. Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale. Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati. In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò, l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.

L'azione di rendiconto è finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. Rispetto a tale azione non c'è litisconsorzio necessario né degli altri soci né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori.

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Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

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Responsabilità dell’amministratore per operazioni distrattive e riparto dell’onere della prova tra convenuto e curatela fallimentare
Premesso che l’amministratore di società ha l’obbligo di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rilevarsi svantaggiosa per la società...

Premesso che l’amministratore di società ha l’obbligo di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rilevarsi svantaggiosa per la società e lesiva dei soci e dei creditori, tra le suddette operazioni dannose sono comprese le distrazioni del patrimonio sociale, ovvero quelle operazioni finalizzate a sottrarre beni e risorse finanziarie della società, destinati al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e contrari allo scopo sociale, il curatore che faccia valere in giudizio la responsabilità dell’organo gestorio per operazioni distrattive e per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale esercita una azione cumulativa ai sensi dell’art. 146 L.F. nella quale confluiscono le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c.. Ne consegue l’onere in capo alla Curatela attrice dell’allegazione e della prova della riconducibilità del pregiudizio patrimoniale alla condotta dell’amministratore, mentre spetta al convenuto, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme in questione siano state destinate per fini sociali, nonché la non imputabilità della condotta contestata, nella specie non assolto.

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Diritto di consultazione del socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. ed esercizio dopo la cessazione del rapporto sociale: natura e limiti
Il diritto del socio non amministratore contemplato dall’art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l’obbligo...

Il diritto del socio non amministratore contemplato dall'art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l'obbligo della società di fornire le informazioni richieste e di consentire e subire l'ispezione da parte del socio o di un suo incaricato. Tale diritto è strumentale rispetto non solo ai diritti del socio di partecipazione sociale, ma anche al suo potere di controllo sull'operato degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2476 c.c. in capo al socio sorge un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari. Tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione ordinario, purché con riferimento a quei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando rivestiva tale qualità. La società può rifiutarsi solo quando si tratti di richiesta abusiva, come nel caso di atti emulativi da parte del socio oppure qualora la finalità perseguita sia illecita.

Il diritto dei soci di consultare e di estrarre copia della documentazione sociale, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., deve coordinarsi con l'obbligo per l'imprenditore, di cui all'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Pertanto, tale diritto dei soci non può estendersi ai documenti eccedenti il termine decennale di conservazione previsto dall'art. 2220 c.c.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso...

In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio deve essere rivolto alla società in persona del suo legale rappresentante, la quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare, rimanendo privi di legittimazione passiva i singoli amministratori.

Il diritto di informazione del socio e di accesso ai documenti relativi all’amministrazione, essendo connaturato alla qualità di socio, avendo carattere potestativo, ed essendo espressione del diritto di ciascun socio di vigilare sulla gestione della società, può essere sempre esercitato senza limiti particolari, non essendo necessario dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse alla consultazione della documentazione di cui dovesse essere chiesta l’ostensione, sicché è possibile ricorrere alla tutela cautelare anche solo per far valere il diritto medesimo. Il diritto di controllo non ha poi ad oggetto soltanto i libri sociali, bensì tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” è in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto del fumus boni iuris nel relativo procedimento cautelare per il ricorrente sarà sufficiente dimostrare il possesso della qualifica di socio non amministratore. Diversamente, graverà invece sulla società resistente, eventualmente, l’onere di dimostrare che la richiesta avanzata dal socio risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto il diritto risulta essere esercitato per finalità estranee a quelle strettamente informative, ovvero unicamente con l’obiettivo di turbare e/o ostacolare l’operato dell’organo amministrativo (e quindi in maniera pretestuosa).

Quanto periculum in mora tale presupposto deve considerarsi in re ipsa, in quanto insito nella struttura stessa del diritto di informazione e controllo riconosciuto al socio non amministratore di una s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., trattandosi di diritto preordinato principalmente a verificare la corretta gestione della società da parte dell’organo amministrativo (anche nell’ottica della revoca dell’amministratore e/o della proposizione di un’azione di responsabilità a carico dello stesso) che presuppone necessariamente che il suo accoglimento avvenga in tempi rapidi, che sono incompatibili con la durata di un giudizio ordinario, perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all’esercizio dei diritti sociali.

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Estensione e limiti del potere di ispezione e controllo del socio di srl
Al socio di srl, in virtù della natura personalistica del tipo sociale, spetta ai sensi del secondo comma dell’art. 2476...

Al socio di srl, in virtù della natura personalistica del tipo sociale, spetta ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. il diritto potestativo di ispezione e di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria che deve svolgersi nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e non può essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali. È necessario, tuttavia, che l’intento meramente emulativo del socio risulti in maniera chiara dovendosi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente. In particolare, l’eventuale presenza di un socio concorrente o in potenziale conflitto d’interessi esula dal tema della buona fede e delle modalità abusive di esercizio del diritto, attenendo al potenziale utilizzo delle informazioni e delle notizie ottenute, e non consente di escludere in radice il diritto individuale di controllo, così come prive di rilievo sono eventuali liti pendenti tra soci. Ciò premesso, il diritto di controllo e ispezione del socio (che tale qualità documenti) può essere fatto valere in via cautelare ove sia allegata l’inerzia della società nella consegna di tutti i documenti richiesti

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