In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.
Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.
Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove "sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non possa essere identificata con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisprudenziale". L'eccezione di difetto di legittimazione passiva nell'ambito di una causa per contraffazione di privativa industriale va rigettata allorché, dal compendio probatorio agli atti, emerga il coinvolgimento della parte che invoca tale eccezione nei flussi commerciali del prodotto in asserita contraffazione.
Le rivendicazioni di un brevetto mirano a perimetrare il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, in modo che i terzi possano, ex ante, conoscere quale sia il prodotto o il procedimento protetto.
In virtù del criterio del c.d. triple identity test, da svolgere per valutare l'analisi circa la contraffazione per equivalenti di un brevetto, il giudice deve preliminarmente determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, successivamente individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e infine verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.
È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la consegna della documentazione prevista dall’art. 2487-bis, comma 3, c.c., costituita dai libri sociali, dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e dal rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Il periculum in mora va individuato nell’esigenza del liquidatore di acquisire con urgenza detta documentazione, indispensabile per la verifica della situazione patrimoniale della società, per avviare la procedura di liquidazione e per dare corso agli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge.
Il pregiudizio lamentato – consistente nell’impossibilità di scegliere per la campagna agricola 2024 il proprio acquirente sul libero mercato e con esso trattare liberamente del prezzo di vendita del bene senza subire i vincoli impositivi di quantità e prezzo discendenti dall’obbligo di trattare la vendita solo con i distributori “imposti” dalla resistente e la risoluzione del contratto di affitto ove la ricorrente decidesse spontaneamente di vendere a terzi – si traduce di fatto in un pregiudizio di natura meramente economica quantificabile sulla base della maggiore quantità di frutta che si sarebbe potuta vendere rispetto a quella da conferirsi ai distributori autorizzati, i quali non hanno assorbito l’intera produzione e dell’eventuale maggior prezzo a cui la libera cessione potrebbe effettuarsi e suscettibile di ristoro per equivalente.
La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
L'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.
L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. La carenza anche di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus, presupposto indefettibile per agire è la titolarità di un credito che, sia pur non ancora liquido o esigibile, sia quanto meno verosimile ed attuale. Non è legittimato a chiedere la cautela il soggetto che vanti una posizione creditoria meramente eventuale o ipotetica. Il periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta
Nell'ampia nozione di finanziamento rientra ogni volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.
Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti dello scioglimento, occorre ricorrere - ove ne ricorrano i presupposti - al criterio equitativo della differenza tra i patrimoni netti (art. 2486 co. 3 c.c.), avendo cioè riguardo alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura del fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.
In punto di prescrizione, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto, per cui l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare, a norma dell'art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, con termine decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità (da parte dei creditori) dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione). Tale circostanza non corrisponde allo stato di insolvenza, di cui all'art. 5 legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Siffatto onere non può essere soddisfatto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, per cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall'eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.
La responsabilità dell'amministratore non è esclusa dal fatto di essere privo di deleghe. Invero, in base all'art. 2381, comma 6, c.c., gli amministratori privi di deleghe hanno l'obbligo di agire informati, il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale; del pari, gli amministratori non esecutivi assumono un ruolo centrale nella governance della società, poiché a essi è affidato il compito di favorire l'assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo.
La condotta dell'amministratore è punibile a titolo di colpa e il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell'indagine all'elemento oggettivo dell'illecito e alla suitas della condotta inosservante, con onere per il trasgressore di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Ciò non equivale ad accollare una responsabilità oggettiva in capo agli amministratori non esecutivi, dal momento che gli stessi sono perseguibili laddove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia, ancora, il nesso eziologico tra i medesimi, sia, per l'appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato - colposamente - i segnali dell'altrui illecita gestione (pur percepibili con la diligenza della carica) e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l'evento.
Il sesto comma dell'art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso» è disposizione - ormai abrogata - che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non, per converso, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale.