Il diritto del socio non amministratore contemplato dall'art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l'obbligo della società di fornire le informazioni richieste e di consentire e subire l'ispezione da parte del socio o di un suo incaricato. Tale diritto è strumentale rispetto non solo ai diritti del socio di partecipazione sociale, ma anche al suo potere di controllo sull'operato degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2476 c.c. in capo al socio sorge un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari. Tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione ordinario, purché con riferimento a quei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando rivestiva tale qualità. La società può rifiutarsi solo quando si tratti di richiesta abusiva, come nel caso di atti emulativi da parte del socio oppure qualora la finalità perseguita sia illecita.
Il diritto dei soci di consultare e di estrarre copia della documentazione sociale, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., deve coordinarsi con l'obbligo per l'imprenditore, di cui all'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Pertanto, tale diritto dei soci non può estendersi ai documenti eccedenti il termine decennale di conservazione previsto dall'art. 2220 c.c.
In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio deve essere rivolto alla società in persona del suo legale rappresentante, la quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare, rimanendo privi di legittimazione passiva i singoli amministratori.
Il diritto di informazione del socio e di accesso ai documenti relativi all’amministrazione, essendo connaturato alla qualità di socio, avendo carattere potestativo, ed essendo espressione del diritto di ciascun socio di vigilare sulla gestione della società, può essere sempre esercitato senza limiti particolari, non essendo necessario dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse alla consultazione della documentazione di cui dovesse essere chiesta l’ostensione, sicché è possibile ricorrere alla tutela cautelare anche solo per far valere il diritto medesimo. Il diritto di controllo non ha poi ad oggetto soltanto i libri sociali, bensì tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” è in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.
Ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto del fumus boni iuris nel relativo procedimento cautelare per il ricorrente sarà sufficiente dimostrare il possesso della qualifica di socio non amministratore. Diversamente, graverà invece sulla società resistente, eventualmente, l’onere di dimostrare che la richiesta avanzata dal socio risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto il diritto risulta essere esercitato per finalità estranee a quelle strettamente informative, ovvero unicamente con l’obiettivo di turbare e/o ostacolare l’operato dell’organo amministrativo (e quindi in maniera pretestuosa).
Quanto periculum in mora tale presupposto deve considerarsi in re ipsa, in quanto insito nella struttura stessa del diritto di informazione e controllo riconosciuto al socio non amministratore di una s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., trattandosi di diritto preordinato principalmente a verificare la corretta gestione della società da parte dell’organo amministrativo (anche nell’ottica della revoca dell’amministratore e/o della proposizione di un’azione di responsabilità a carico dello stesso) che presuppone necessariamente che il suo accoglimento avvenga in tempi rapidi, che sono incompatibili con la durata di un giudizio ordinario, perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all’esercizio dei diritti sociali.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la domanda di ripetizione di indebito proposta dal socio per la restituzione di somme versate in occasione di un aumento di capitale sociale è improponibile davanti al giudice ordinario. Trattandosi di controversia concernente posizioni patrimoniali disponibili e non l'acquisto o la perdita dello status socii, l'eccezione di arbitrato comporta la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emesso e la devoluzione della lite alla cognizione degli arbitri
In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del vizio denunciato (onus probandi incumbit ei qui dicit). Pertanto, la dedotta violazione dell’obbligo di deposito o di messa a disposizione della documentazione contabile non può ritenersi provata ove dagli atti di causa emerga che il socio abbia avuto accesso alla documentazione sociale e non risulti, per contro, alcuna specifica richiesta di visione del bilancio, né alcuna tempestiva contestazione, anche in sede assembleare, circa l’impossibilità di prenderne conoscenza.
In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.
La figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale.
La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata, quindi, amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.
In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.
Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.
Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove "sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non possa essere identificata con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisprudenziale". L'eccezione di difetto di legittimazione passiva nell'ambito di una causa per contraffazione di privativa industriale va rigettata allorché, dal compendio probatorio agli atti, emerga il coinvolgimento della parte che invoca tale eccezione nei flussi commerciali del prodotto in asserita contraffazione.
Le rivendicazioni di un brevetto mirano a perimetrare il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, in modo che i terzi possano, ex ante, conoscere quale sia il prodotto o il procedimento protetto.
In virtù del criterio del c.d. triple identity test, da svolgere per valutare l'analisi circa la contraffazione per equivalenti di un brevetto, il giudice deve preliminarmente determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, successivamente individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e infine verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.
È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la consegna della documentazione prevista dall’art. 2487-bis, comma 3, c.c., costituita dai libri sociali, dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e dal rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.
Il periculum in mora va individuato nell’esigenza del liquidatore di acquisire con urgenza detta documentazione, indispensabile per la verifica della situazione patrimoniale della società, per avviare la procedura di liquidazione e per dare corso agli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge.