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Marchio tridimensionale e figurativo – Contraffazione e legittimazione attiva
Sussiste la contraffazione di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale registrati per contenitori (nella specie, orci per olio)...

Sussiste la contraffazione di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale registrati per contenitori (nella specie, orci per olio) qualora un concorrente produca e commercializzi un prodotto le cui struttura, forma e decorazioni (disegno e tonalità di colore) risultino identici o comunque molto simili, creando così nel consumatore un'impressione complessiva sostanzialmente identica.

Ai fini della tutela giudiziale, la legittimazione attiva del licenziatario d'uso esclusivo può essere provata anche in via presuntiva, ad esempio attraverso l'azione giudiziale congiunta con il titolare del marchi, non essendo richiesta la forma scritta per il contratto di licenza di marchi.

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Nella contraffazione di brevetti e modelli, fumus e periculum ai fini della descrizione cautelare ex artt. 129-130 c.p.i. possono desumersi da elementi presuntivi e CTU
In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e...

In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.

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Sequestro cautelare e legittimazione attiva
La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non...

La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non liquido ed esigibile, sicché, ai fini della concessione del sequestro conservativo, occorre l’attuale esistenza di un fatto che importi un’eventuale e non meramente ipotetica ragione di credito.

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Il procedimento di descrizione e la partecipazione del tecnico di fiducia
La facoltà, prevista dall’art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico...

La facoltà, prevista dall'art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico di fiducia durante le operazioni, non comporta un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio che vanificherebbe l'effetto a sorpresa della misura. La partecipazione del destinatario è necessaria in quanto le operazioni si svolgono in luoghi nella sua disponibilità, ma l'intervento del tecnico di fiducia è ammissibile solo se avviene "a stretto giro", compatibilmente con la natura cautelare e urgente delle operazioni, senza pregiudicare le finalità della misura stessa.

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Diritto di informazione del socio di s.r.l.: limiti temporali e azione cautelare
Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al...

Il diritto di informazione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull'attività gestoria, sia a tutela di propri interessi individuali sia anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. La tutela riconosciuta ai soci dall'art. 2476 c.c. si impernia sul principio, connaturato al tipo delle società a responsabilità limitata, secondo il quale, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Di conseguenza il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell'impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo.

Laddove tale accesso sia richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris non andrà valutato in funzione delle eventuali inziative giudiziarie che possono conseguire all’ottenuta informazione o documentazione ma solo al diritto cautelato, rappresentato appunto dall’informazione o documentazione. Il periculum andrà ritenuto in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie sui conti da parte della società.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: canone incongruo, danno risarcibile e prova del nesso causale ex art. 2476 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la...

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la prova, da parte della società, delle violazioni, del danno concreto e del nesso causale, gravando sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto; ne consegue che è risarcibile il danno derivante dalla stipula di un contratto manifestamente incongruo rispetto al valore di mercato (nella specie, affitto di terreni a canone irrisorio), da quantificarsi nella differenza tra canone pattuito e canone equo per il periodo provato, mentre devono rigettarsi le ulteriori domande risarcitorie in difetto di prova del danno, anche in presenza di condotte astrattamente irregolari o in conflitto di interessi.

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Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

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Recesso della P.A. dal contratto d’appalto e limiti della tutela cautelare
Il giudizio cautelare non consente l’adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l’eventuale legittimità o illegittimità del recesso...

Il giudizio cautelare non consente l'adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l'eventuale legittimità o illegittimità del recesso contrattuale esercitato dalla pubblica amministrazione rispetto a un contratto di appalto può formare oggetto unicamente di una valutazione incidentale e non di un accertamento autonomo che deve essere riservato al giudizio di cognizione ordinario.
Il procedimento cautelare non può avere ad oggetto diritti dal contenuto esclusivamente patrimoniale; le rivendicazioni relative all'indennizzo da recesso ed ai canoni eventualmente dovuti dall'ente appaltante non rivestono i connotati di urgenza e di irreparabilità del danno necessari per legittimare l'adozione di un provvedimento cautelare, dovendo formare oggetto di un giudizio ordinario di cognizione.

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Recesso del socio di s.r.l. e impugnazione della stima della quota di liquidazione
In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione,...

In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione, qualora non vi sia accordo tra le parti, è rimessa a un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c. Tale procedimento di nomina non ha natura contenziosa, ma camerale monosoggettiva, e la determinazione che ne scaturisce costituisce un'ipotesi di arbitraggio, con la quale il terzo, ai sensi dell'art. 1349 c.c., integra e perfeziona il contenuto del contratto di liquidazione della quota, rendendolo vincolante per le parti.

L'impugnazione della determinazione dell'esperto deve essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione ed è ammessa solo per "manifesta iniquità o erroneità". Il vizio di manifesta iniquità ricorre in presenza di una rilevante sperequazione tra le prestazioni, mentre l'erroneità deve essere manifesta, ovvero riscontrabile ictu oculi e tradursi in un risultato concretamente e significativamente distante da quello corretto. Non è sufficiente, a tal fine, dimostrare che l'adozione di un diverso criterio di valutazione avrebbe potuto condurre a un risultato differente, ancorché preferibile. La sostanziale convergenza tra la valutazione dell'esperto nominato in sede di arbitraggio e quella del consulente tecnico d'ufficio nominato nel successivo giudizio di impugnazione, pur in presenza di modeste e fisiologiche divergenze, costituisce una reciproca conferma di correttezza e consente di escludere la sussistenza dei vizi che giustificano l'annullamento della stima ai sensi dell'art. 1349 c.c.

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Responsabilità degli amministratori per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell’amministratore anche in assenza...

I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.

La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.

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Periculum in mora connesso alla commercializzazione di una piante in contraffazione di una varietà vegetale protetta
Nell’ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora...

Nell'ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora per l'accoglimento della domanda atteso che la commercializzazione della varietà vegetale coltivata o che potrebbe essere in futuro ancora coltivata, arrecherebbe un danno in termini di sviamento della clientela non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all'esito del giudizio di merito.

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Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari
Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli...

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

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