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Diritto di informazione del socio di s.r.l.: limiti temporali e azione cautelare
Il diritto di informazione previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al...

Il diritto di informazione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull'attività gestoria, sia a tutela di propri interessi individuali sia anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. La tutela riconosciuta ai soci dall'art. 2476 c.c. si impernia sul principio, connaturato al tipo delle società a responsabilità limitata, secondo il quale, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Di conseguenza il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell'impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo.

Laddove tale accesso sia richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris non andrà valutato in funzione delle eventuali inziative giudiziarie che possono conseguire all’ottenuta informazione o documentazione ma solo al diritto cautelato, rappresentato appunto dall’informazione o documentazione. Il periculum andrà ritenuto in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie sui conti da parte della società.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: canone incongruo, danno risarcibile e prova del nesso causale ex art. 2476 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la...

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la prova, da parte della società, delle violazioni, del danno concreto e del nesso causale, gravando sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto; ne consegue che è risarcibile il danno derivante dalla stipula di un contratto manifestamente incongruo rispetto al valore di mercato (nella specie, affitto di terreni a canone irrisorio), da quantificarsi nella differenza tra canone pattuito e canone equo per il periodo provato, mentre devono rigettarsi le ulteriori domande risarcitorie in difetto di prova del danno, anche in presenza di condotte astrattamente irregolari o in conflitto di interessi.

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Requisiti del ricorso cautelare: strumentalità, fumus boni iuris e periculum in mora
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza...

In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.

Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.

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Recesso della P.A. dal contratto d’appalto e limiti della tutela cautelare
Il giudizio cautelare non consente l’adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l’eventuale legittimità o illegittimità del recesso...

Il giudizio cautelare non consente l'adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l'eventuale legittimità o illegittimità del recesso contrattuale esercitato dalla pubblica amministrazione rispetto a un contratto di appalto può formare oggetto unicamente di una valutazione incidentale e non di un accertamento autonomo che deve essere riservato al giudizio di cognizione ordinario.
Il procedimento cautelare non può avere ad oggetto diritti dal contenuto esclusivamente patrimoniale; le rivendicazioni relative all'indennizzo da recesso ed ai canoni eventualmente dovuti dall'ente appaltante non rivestono i connotati di urgenza e di irreparabilità del danno necessari per legittimare l'adozione di un provvedimento cautelare, dovendo formare oggetto di un giudizio ordinario di cognizione.

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Recesso del socio di s.r.l. e impugnazione della stima della quota di liquidazione
In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione,...

In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione, qualora non vi sia accordo tra le parti, è rimessa a un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c. Tale procedimento di nomina non ha natura contenziosa, ma camerale monosoggettiva, e la determinazione che ne scaturisce costituisce un'ipotesi di arbitraggio, con la quale il terzo, ai sensi dell'art. 1349 c.c., integra e perfeziona il contenuto del contratto di liquidazione della quota, rendendolo vincolante per le parti.

L'impugnazione della determinazione dell'esperto deve essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione ed è ammessa solo per "manifesta iniquità o erroneità". Il vizio di manifesta iniquità ricorre in presenza di una rilevante sperequazione tra le prestazioni, mentre l'erroneità deve essere manifesta, ovvero riscontrabile ictu oculi e tradursi in un risultato concretamente e significativamente distante da quello corretto. Non è sufficiente, a tal fine, dimostrare che l'adozione di un diverso criterio di valutazione avrebbe potuto condurre a un risultato differente, ancorché preferibile. La sostanziale convergenza tra la valutazione dell'esperto nominato in sede di arbitraggio e quella del consulente tecnico d'ufficio nominato nel successivo giudizio di impugnazione, pur in presenza di modeste e fisiologiche divergenze, costituisce una reciproca conferma di correttezza e consente di escludere la sussistenza dei vizi che giustificano l'annullamento della stima ai sensi dell'art. 1349 c.c.

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Responsabilità degli amministratori per prelevamenti ingiustificati e restituzione di finanziamenti postergati
I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell’amministratore anche in assenza...

I prelevamenti privi di giustificazione risultanti dalle scritture contabili della società integrano condotte fonte di responsabilità dell'amministratore anche in assenza della produzione degli estratti conto bancari, ove le relative movimentazioni trovino adeguato riscontro nella contabilità sociale.

La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non soltanto nell'ambito di procedure esecutive o concorsuali. Ai fini della quantificazione del danno da restituzione di finanziamenti postergati, ove i finanziamenti soci siano caratterizzati da continui versamenti e restituzioni di breve durata, deve aversi riguardo alla massima esposizione registrata dalla società verso i soci e non alla sommatoria progressiva delle singole restituzioni.

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Periculum in mora connesso alla commercializzazione di una piante in contraffazione di una varietà vegetale protetta
Nell’ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora...

Nell'ambito di un giudizio cautelare avente ad oggetto la contraffazione di una varietà vegetale protetta, sussiste il periculum in mora per l'accoglimento della domanda atteso che la commercializzazione della varietà vegetale coltivata o che potrebbe essere in futuro ancora coltivata, arrecherebbe un danno in termini di sviamento della clientela non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l'estrema difficoltà di determinare l'entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all'esito del giudizio di merito.

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Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari
Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli...

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

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Esclusione del socio di s.r.l.: presupposti dell’abuso di maggioranza
Non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso qualora la delibera di esclusione trovi giustificazione...

Non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso qualora la delibera di esclusione trovi giustificazione nell’interesse della società e non nel conseguimento di un interesse personale - antitetico rispetto a quello sociale - dei soci di maggioranza.

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Conferma delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi
Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII...

Nell’ambito di un’istanza di conferma delle misure protettive, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.). Perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione e, addirittura, ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso. A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII.

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Sul diritto del socio che partecipi alla gestione societaria di richiedere informazioni e documenti
Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all’amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e...

Se è vero che solo “[i] soci che non partecipano all'amministrazione” possono esercitare il diritto di controllo sugli atti e sulla gestione societaria ex art. 2476 co. 2 c.c., è altrettanto vero che la partecipazione del socio istante ad una o più frazioni della gestione societaria non gli impedisce di richiedere informazioni e documenti per le frazioni alle quali è rimasto estraneo.

L’approvazione come socio dei bilanci societari in assemblea non postula la necessaria conoscenza da parte dello stesso delle singole movimentazioni bancarie operate dal legale rappresentante pro tempore e l’approvazione di un bilancio in sede di consiglio di amministrazione da parte di un consigliere di amministrazione non preclude allo stesso di chiedere non solo documenti inerenti alle spese e alle entrate della società di altri anni, ma anche quelli dell’anno coincidente con l’esercizio a cui si riferisce il bilancio approvato per esercitare quella vigilanza, anche postuma, che spetta a ciascun componente del consiglio di amministrazione.

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Inerzia del commissario liquidatore e soppressione dell’EIPLI: effetti sui giudizi pendenti
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella...

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

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