Il patronimico, per la sua elevata capacità distintiva dovuta al difetto di correlazione contenutistica con i servizi prestati, costituisce marchio forte, rispetto al quale sono insufficienti modifiche o aggiunte per impedire che la clientela sia tratta in errore. L’utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.
In tema di marchi d'impresa, la "preclusione per coesistenza", che rappresenta un'ipotesi del tutto particolare, in cui viene meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni distintivi di cui all'art. 20, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 30 del 2005, richiede l'accertamento della prolungata coesistenza dei marchi ed anche della buona fede del titolare del marchio posteriore (si è inoltre chiarito che non può assumere rilievo il fatto che chi ha per primo registrato abbia acconsentito all'utilizzo del marchio identico o simile in un ambito strettamente locale). La buona fede va esclusa in difetto di accordi volti a legittimare il contemporaneo utilizzo e a fronte della volontà dell’utilizzatore posteriore di avvantaggiarsi della notorietà del segno altrui.
La tutela del preuso ai sensi degli artt. 2571 c.c. e 12, lett. a), c.p.i. presuppone che il segno, nel momento in cui è stato usato per la prima volta, soddisfacesse i requisiti di protezione: l’uso di un identico marchio di fatto, a partire da un’epoca antecedente, da parte del soggetto che lo ha poi registrato fa venire meno la novità e, con essa, il diritto dell’utilizzatore successivo di continuare a usare il segno in ambito locale.
L’art. 125 c.p.i. non costituisce una deroga alla regola ordinaria sul risarcimento del danno e sul relativo onere probatorio, ma una semplificazione probatoria che presuppone pur sempre un indizio della sussistenza dei danni e la prova del nesso di causalità tra l’illecito e i pregiudizi allegati; in presenza della prova positiva dell’assenza di danno non sono invocabili né la retroversione degli utili, in difetto di elementi che consentano di distinguere i profitti causalmente riconducibili all’uso abusivo del marchio, né la liquidazione equitativa, inammissibile per sopperire all’inerzia del danneggiato.
Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo; nel procedimento cautelare per contraffazione l’eccezione di nullità del brevetto sollevata genericamente dal resistente, senza allegazioni né supporto probatorio, non vale a escludere il fumus boni iuris, né sono idonei di per sé a invalidare il titolo gli eventuali rapporti commerciali intercorsi tra le parti prima della registrazione del brevetto.
In tema di contraffazione di brevetti, sussiste il periculum in mora ove si consideri che la commercializzazione dei prodotti contraffatti arrecherebbe un danno in termini di sviamento di clientela e di svilimento del brevetto non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l’estrema difficoltà di determinare l’entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all’esito del giudizio di merito.
Nessun provvedimento cautelare o di condanna alle spese può essere adottato in danno della società resistente sottoposta medio tempore a liquidazione giudiziale, dovendo ogni ragione di credito nei suoi confronti essere accertata dinanzi al giudice delegato.
La violazione di marchio ex art. 20, lett. b), c.p.i. può ricorrere allorché vi sia una forte analogia tra i segni in conflitto e un'affinità tra i servizi in relazione ai quali tali segni sono utilizzati.
Il segno costituito dal mero acronimo della denominazione sociale, privo di legami concettuali con i servizi offerti, può reputarsi marchio forte; rispetto a un marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni che, pur rilevanti e originali, ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume.
Indipendentemente dalla effettiva capacità distintiva del marchio azionato, deve escludersi che la sola aggiunta di una lettera all'acronimo possa costituire una variazione sufficiente sul piano grafico e su quello fonetico ad alterare l'essenza comunicativa e la vis attractiva del marchio, nonché a prevenire il rischio di confusione nella clientela.
Il periculum in mora connesso alla violazione del marchio può sussistere alla luce dell'effettività del rischio di confusione, data la tendenziale sovrapposizione dei settori di operatività delle società e l'analogia dei segni distintivi utilizzati, con conseguente rischio concreto di sviamento di clientela e di svilimento del marchio, tenuto peraltro conto dei tempi presumibili di durata del giudizio di merito.
Presupposto indefettibile dell’illecito confusorio previsto dall’art. 2598 c.c. consiste nella sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune rilevando, alla luce di quanto esposto, la comunanza di clientela.
L’analisi che il giudice è chiamato ad effettuare nel giudizio di confondibilità tra due marchi non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un’impressione d’insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano.
L’apprezzamento della confondibilità tra imprese va compiuto valutando non soltanto l’identità o la confondibilità tra i segni distintivi, ma anche l’identità o l’affinità tra i prodotti e i servizi offerti, la tipologia dei locali e l’ambito territoriale di operatività delle parti [nella specie, esclusa la confondibilità tra due segni recanti la medesima parola di uso comune, per la diversità di carattere, colore, sfondo e simboli, l’eterogeneità delle attività di ristorazione e la distanza di circa mille chilometri tra gli esercizi].
Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus boni iuris sussiste in forza della tutela rafforzata riconosciuta al marchio notorio, che prescinde dalla necessità di accertare un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente la somiglianza tra i marchi e il segno contestato.
La registrazione del marchio in mala fede, causa di nullità ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., ricorre anche quando il soggetto pregiudicato non vanti la titolarità di un segno anteriore ma soltanto la legittima aspettativa di accedere alla registrazione, frustrata da chi, conoscendo o ignorando colpevolmente le attività preparatorie altrui, ne ostacoli il progetto imprenditoriale depositando a proprio nome il segno; la disposizione si applica anche a chi registri un marchio la cui notorietà è in fieri o di cui conosca l’altrui titolarità su altri mercati.
In caso di contraffazione di privative industriali il periculum in mora è in re ipsa, derivando dallo stesso uso del marchio altrui e del corrispondente nome a dominio, a maggior ragione quando l’evento in cui si farebbe uso dei segni contestati sia imminente e il pregiudizio risulti perciò irreparabile.
Difetta il requisito della strumentalità della tutela cautelare in corso di causa quando il giudizio di merito pendente attiene all’accertamento di atti di concorrenza sleale, mentre in sede cautelare viene domandata la consegna di beni aziendali e di documenti contabili e fiscali: si tratta di domande eterogenee, riferite a beni della vita diversi, e la consegna di beni e documenti della stessa ricorrente non è idonea ad anticipare gli effetti dell’eventuale pronuncia di accoglimento delle domande di accertamento della concorrenza sleale e di risarcimento del danno. La strumentalità difetta a maggior ragione quando le scritture contabili di cui si chiede la consegna si riferiscono a un’epoca antecedente le asserite condotte concorrenziali e non è allegata la rilevanza di quei dati sul danno lamentato.
È generica, e va rigettata, la domanda cautelare di restituzione di beni aziendali che non individui i beni oggetto della richiesta e non offra certezza che essi si trovino nella disponibilità dei resistenti [nella specie, beni e documenti rimasti in un immobile oggetto di rilascio forzoso]; la consegna dei beni rimasti nell’immobile rilasciato è questione che rientra nell’ambito dell’esatta esecuzione dell’ordine di liberazione nella procedura esecutiva.
La responsabilità dei membri del collegio sindacale di una società di capitali ex art. 2407, comma 2 c.c. ha natura solidale rispetto a quella degli amministratori e ha natura solidale, tuttavia, anche nei rapporti interni fra sindaci. Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - rivolgendo la sua azione verosimilmente contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo deve ritenersi insussistente quando risulti l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale idonea a garantire il soddisfacimento del credito azionato, con massimale capiente rispetto al danno prospettato e con denuncia del sinistro effettuata durante il periodo di validità della polizza. In tal caso, il creditore può fare legittimo affidamento sull’intervento della compagnia assicurativa ai fini dell’integrale ristoro del pregiudizio.
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgono in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. Nella prima delle due cause di scioglimento la paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscono la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci.
Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto configurabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni, circostanza ravvisabile in situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, od in presenza di dissidio tra i soci irreversibile e definitivo, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.
La dichiarazione di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., può essere accertata dall’amministratore, che vi provvede, con le modalità del terzo comma dell’art. 2484 c.c. Il tribunale ha dunque potere di intervento, ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., solo in caso di omissione di tali adempimenti da parte degli amministratori, su istanza di singoli soci od amministratori o dei sindaci.
Il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma opera quale rappresentante ex lege dell’ente nel cui interesse è nominato; ne consegue che l’istanza di liquidazione del compenso da parte del giudice che lo ha nominato è inammissibile, non trovando applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., dovendo il curatore richiedere il pagamento all’ente rappresentato ed eventuali controversie essere devolute al giudice competente per valore.
Il presupposto per l'applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In tale prospettiva, in fase cautelare, ai fini della concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., dovrà essere analizzata la sussistenza del fumus boni iuris paventato in termini risarcitori ed inteso quale riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto il solo profilo oggettivo.
Il pagamento del compenso di un amministratore quando la società si trovi in situazione di deficit irreversibile effettuato prima del pagamento di altri debiti aventi posizione poziore quali, primo tra tutti, quello di Agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza ed assistenza, è un pagamento preferenziale effettuato prima del pagamento di debiti di grado superiore che andavano soddisfatti con precedenza, così procurando un danno al patrimonio sociale ed ai suoi creditori. Costituiscono altresì condotte pregiudizievoli l'erogazione, da parte dell'amministratore, di somme a titolo di prestito personale a un dipendente senza garanzie di restituzione, ove incompatibile con le condizioni finanziarie della società, nonché l'erogazione di finanziamenti o investimenti in favore di una società controllata che versi in una situazione debitoria grave e di conclamata insolvenza, in assenza di elementi idonei a giustificare ragionevolmente l'operazione e di garanzie di restituzione.
I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. La presenza di un'organizzazione di soggetti accomunati dal fatto di essere proprietari esclusivi di un lotto edificabile o di una costruzione, compresi in un comparto edificatorio e l'esistenza di un collegamento reale tra appartenenza all'organizzazione e proprietà di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività dell'organizzazione, rende di chiara evidenza l'analogia che sussiste fra il consorzio di urbanizzazione ed il condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza delle proprietà solitarie sulle singole unità immobiliari con la comproprietà sulle parti comuni poste al servizio delle singole unità immobiliari; ne consegue che la materia delle delibere consortili è assimilabile a quella delle delibere delle assemblee condominiali e che l'impugnazione delle medesime è assoggettata al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. In tale prospettiva, la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio di urbanizzazione ad uno dei partecipanti, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, bensì l'annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel predetto termine di trenta giorni — decorrente dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti — è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio.
Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi consortili e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art. 295 c.p.c.; questo, giacchè, da un lato, il diritto di credito del consorzio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo non comporta anche l'insussistenza del diritto del consorzio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati e considerato, dall'altro, che l'eventuale contrasto tra giudicati potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera. Nel giudizio di opposizione, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Pertanto, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera di approvazione sia stata annullata in altro procedimento giudiziario ovvero sia validamente impugnata in via principale e contestuale; per converso, ove la delibera non sia stata impugnata, il giudice non può accogliere l'opposizione sulla base della non corretta ripartizione dei contributi indicata nella delibera stessa.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la relativa disciplina. La curatela è tenuta ad allegare le specifiche violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori e a provare il danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, mentre incombe sugli amministratori la prova della non imputabilità dell’inadempimento.
La sola esistenza di rapporti familiari tra i soci e di imprese riconducibili al medesimo nucleo familiare, anche operanti in settori comuni, non consente di imputare indistintamente a tutti i soggetti coinvolti le condotte depauperative, né è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una direzione unitaria o di una società di fatto, occorrendo la rigorosa prova del comune intento sociale e della gestione unitaria degli affari sociali.
La violazione dei doveri gestori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, della responsabilità risarcitoria, dovendo essere provati anche il deterioramento effettivo della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta contestata. La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto quando l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi.