Il modello non registrato di [un ciondolo raffigurante un oggetto tipico della tradizione popolare] presenta i requisiti di novità e di carattere individuale richiesti dagli artt. 5 e 6 reg. CE n. 6/2002 quando, pur essendo presenti sul mercato altri prodotti che raffigurano il medesimo soggetto, se ne distingue per elementi formali assenti nei prodotti anteriori [quali un intreccio a spirale lungo l’intero corpo dell’oggetto], idonei a caratterizzarne l’impressione generale agli occhi dell’utilizzatore informato. La valutazione del carattere individuale va infatti condotta mediante il confronto con disegni o modelli anteriori precisi, individuati e determinati, e non con un insieme di elementi tratti da modelli diversi.
La tutela del modello non registrato opera, ai sensi dell’art. 11 reg. CE n. 6/2002, per tre anni dalla sua prima divulgazione al pubblico, sicché, contestato il requisito, ne restano esclusi i modelli che risultino divulgati in epoca anteriore. Per i modelli divulgati entro il triennio e dotati di novità e carattere individuale, la commercializzazione da parte del concorrente di prodotti sostanzialmente identici integra anche concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, comma 1 n. 1 c.c., perché idonea a ingenerare confusione nella clientela.
Non integra contraffazione di marchio la vendita, da parte del concorrente, di prodotti [ciondoli di piccole dimensioni] sui quali il segno altrui sia apposto in caratteri così ridotti da non essere leggibile a occhio nudo, quando non risulti che i prodotti siano stati presentati alla clientela come recanti quel marchio [mediante confezioni, insegne o materiale pubblicitario]. Occorre infatti che l’apposizione del segno da parte del concorrente, non titolare né licenziatario, sia visibile alla clientela, perché solo in tal caso può ritenersi effettivo l’uso del marchio e idoneo ad attrarre i consumatori all’acquisto del prodotto in quanto riconducibile a quel marchio.
Quando l’amministratore convenuto nell’azione sociale di responsabilità chiami in causa sindaci, revisore e socio pubblico non come veri legittimati passivi, ma per far valere in via condizionata un’azione di regresso fondata su un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore, non opera l’estensione automatica della domanda attorea ai chiamati, e spetta alla società scegliere se proporre contro di essi un’autonoma domanda, ammissibile nel rispetto delle preclusioni. Il processo civile non va sospeso in attesa del giudizio penale a carico dell’amministratore, fuori dalle ipotesi eccezionali dell’art. 75 c.p.p., perché il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità.
Non risponde degli atti dissipativi dell’amministratore la società incaricata di una revisione contabile volontaria, a fini interni e non certificativi, quando l’attore non specifichi quali gravi inadempimenti le siano imputabili rispetto al carattere circoscritto dell’incarico: il revisore risponde della negligenza nell’apprezzamento dei dati contabili, non ha accesso alle delibere né i poteri di ispezione e reazione dei sindaci, e la sua responsabilità è esclusa quando il danno derivi dalla condotta illecita dell’amministratore, estranea alla sua sfera di controllo.
È infondata anche l’azione di regresso dell’amministratore, perché nessuno può giovarsi del proprio dolo, egli disponeva in via esclusiva degli elementi sulla gestione e l’art. 2055 c.c. presuppone il concorso nella commissione dei medesimi fatti; le spese della domanda della società possono essere compensate per l’esigenza di un accertamento definitivo delle eventuali corresponsabilità.
Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del nome e dell’immagine di un artista notorio, che è indebito quando non costituisca esercizio di un diritto o di una facoltà né risponda alle finalità informative, culturali o didattiche dell’art. 97 l.d.a., da bilanciare con la libertà d’impresa. È tale l’impiego del nome e dell’immagine di Totò, tratta da scene gastronomiche dei suoi film, nell’insegna, nei menù e nella comunicazione di un ristorante-pizzeria, volto soltanto a evocare presso la clientela la tradizione napoletana e la qualità del prodotto: si tratta di un mero uso pubblicitario, che va inibito anche nei segni distintivi e sui canali online, con distruzione del materiale.
Il danno patrimoniale si liquida secondo l’art. 158 l.d.a., che prevede la retroversione degli utili e, come soglia minima, il prezzo del consenso; la retroversione non si applica quando non sia offerta alcuna prova degli utili del convenuto. Il prezzo del consenso non può essere desunto dai contratti conclusi dagli eredi con grandi imprese cinematografiche o alimentari quando l’utilizzatore sia una piccola impresa individuale di ristorazione con limitata operatività territoriale, ma può esserlo dagli accordi transattivi conclusi in epoca prossima con ristoratori analoghi, e la liquidazione resta limitata al periodo per il quale è chiesto l’accertamento; non spetta un ulteriore danno non patrimoniale in difetto di idonea allegazione.
L’inizio del giudizio di merito oltre il termine dell’art. 132 c.p.i. non impedisce di esaminare il materiale probatorio acquisito nella fase cautelare e nel reclamo e ritualmente acquisito al fascicolo d’ufficio; è inoltre valida la procura alle liti non congiunta materialmente all’atto, rilasciata nel fascicolo cautelare con espressa estensione al giudizio di merito.
Nell’azione di contraffazione di una privativa comunitaria per varietà vegetale spetta al titolare provare, all’esito dell’istruttoria piena del merito, che il materiale riconducibile alla varietà protetta provenga effettivamente dal convenuto. La prova manca quando il campione analizzato in sede di reclamo sia stato acquistato tramite una cooperativa su incarico dell’ente collegato al titolare, con il cartellino di provenienza separato dal sacco, nessun materiale della varietà sia stato rinvenuto con la descrizione presso il convenuto o presso i terzi acquirenti e le fatture esaminate dal consulente non riguardino la varietà, salvo un unico acquisto da un licenziatario, lecitamente rivenduto in virtù dell’esaurimento previsto dall’art. 16 del reg. (CE) n. 2100/94.
Il rigetto travolge anche la domanda di violazione delle regole sull’uso della denominazione varietale dell’art. 17 dello stesso regolamento, strettamente connessa alla prova della vendita, e comporta la revoca del provvedimento cautelare concesso in sede di reclamo; la complessità della ricostruzione probatoria giustifica la compensazione parziale delle spese ed esclude la responsabilità aggravata dell’attore.
Il d.l. n. 99/2017, che ha escluso dalla cessione a Intesa Sanpaolo i debiti e il contenzioso delle banche venete in liquidazione coatta derivanti dalla commercializzazione di loro azioni e obbligazioni subordinate o convertibili, si applica alle sole banche in liquidazione e non alle loro controllate che abbiano collocato quei titoli presso la propria clientela. Resta pertanto passivamente legittimata la banca controllata, poi incorporata nella cessionaria, mentre le domande originariamente proposte contro la banca posta in liquidazione coatta nel corso del giudizio diventano improcedibili ai sensi dell’art. 83 t.u.b., senza che la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione determini l’estinzione.
La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto stipulato per iscritto, ma ne legittima la risoluzione per inadempimento, e la natura contrattuale della responsabilità supera l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’intermediario deve fornire un’informazione adeguata in concreto sulla natura e sui rischi dello specifico strumento, come le obbligazioni convertibili non quotate e fortemente illiquide, anche all’investitore che si sia dichiarato propenso al rischio, e non basta la dichiarazione di avere preso visione del prospetto, priva di valore confessorio; la risoluzione va pronunciata quando il profilo effettivo del cliente, medio e con finalità previdenziali, sia inconciliabile con quello attribuitogli in sede di profilatura e con l’investimento proposto.
Per effetto della risoluzione l’intermediario restituisce il capitale investito, secondo le regole dell’indebito, con gli interessi legali dalla domanda e senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta, e l’investitore i titoli; dal capitale si detraggono le cedole percepite e gli indennizzi ricevuti dal Fondo indennizzo risparmiatori, e va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova di un danno ulteriore.
Il modello di utilità è valido ai sensi dell’art. 82 c.p.i. quando conferisca a un oggetto preesistente un’utilità nuova in termini di particolare efficacia o comodità d’impiego, come la conformazione delle alette di chiusura di un contenitore di sicurezza per la presa OBD delle autovetture, che rafforza il serraggio e impedisce di fare leva con un utensile; l’ideazione, frutto di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, non è scontata per il tecnico del ramo, anche se non raggiunge il livello di un’invenzione. Il rigetto della domanda di brevetto per invenzione presentata dal concorrente per un dispositivo analogo non prova la mancanza di novità del modello di utilità, perché i requisiti dei due titoli sono diversi.
La contraffazione per equivalenti del modello di utilità richiede che il dispositivo contestato utilizzi il medesimo concetto innovativo e ne consegua pari utilità, e va esclusa quando esso sia una variante di modelli già noti nello stato della tecnica e non riproduca la particolarità della rivendicazione, come per contenitori privi delle alette a elle, il cui effetto protettivo dipende da una diversa conformazione del coperchio. Ai fini del confronto rileva il modello come descritto e rivendicato nella domanda, e non il prodotto commercializzato dal titolare con caratteristiche ulteriori; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
I sindaci rispondono per fatto proprio omissivo quando, di fronte a irregolarità gestionali gravi e continuative, si limitino a formulare rilievi agli amministratori e osservazioni critiche nei verbali di approvazione dei bilanci, invitando l’assemblea ad assumere le determinazioni opportune, senza attivare gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento, come la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., la sollecitazione dei provvedimenti degli artt. 2446 e 2447 c.c., i richiami formali agli amministratori e la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. L’ampiezza del dovere di controllo, esteso a tutta l’attività sociale nell’interesse dei soci e dei creditori, fa sì che non occorra individuare specifici comportamenti dei sindaci, bastando che non abbiano rilevato una violazione macroscopica o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità; la cessazione dalla carica non esclude la responsabilità per il danno consolidatosi nel periodo di inerzia.
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore decorre dall’oggettiva conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale, presunta coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria del convenuto, che non può fondarsi su un bilancio i cui dati non corretti non evidenziavano alcuno squilibrio. Integra danno per la massa il rimborso di finanziamenti a taluni creditori in violazione della par condicio, anche se eseguito con fondi erogati da un terzo, e l’obbligo di gestione conservativa dell’art. 2486 c.c. sorge dalla rilevabilità oggettiva della causa di scioglimento, senza attendere l’approvazione del bilancio.
Ai fini del periculum del sequestro conservativo basta l’oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio del debitore, da valutare per ciascun condebitore solidale, e la titolarità di quote indivise di immobili non rende capiente il patrimonio, perché non ne assicura la piena disponibilità e l’utile aggressione esecutiva.
Il fumus della violazione di una privativa per nuova varietà vegetale può essere accertato mediante le analisi genetiche eseguite dal consulente d’ufficio sui campioni prelevati in sede di descrizione, quando il profilo molecolare dei campioni coincida con quello della varietà protetta, come avviene per l’uva da tavola coltivata nei vigneti del resistente, e ciò anche se, per l’assenza del resistente, non sia stato possibile descriverne le scritture contabili; all’accertamento seguono l’inibitoria di ogni uso commerciale della varietà, il ritiro dal commercio dei prodotti e il sequestro dei vigneti e delle piante.
In materia di proprietà industriale l’irreparabilità del danno, ai fini del periculum in mora, consiste nell’obiettiva difficoltà di recuperare la quota di mercato perduta e nell’impossibilità di quantificare compiutamente, anche in via equitativa, il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. La pubblicazione del provvedimento va invece negata in difetto di un’attività di commercializzazione significativa da parte del resistente.
L’imitazione servile consiste nella riproduzione pedissequa della forma esteriore del prodotto del concorrente idonea a ingenerare confusione, e deve ricadere sulle caratteristiche individualizzanti che ricollegano il prodotto a una determinata impresa; le forme imitate devono essere arbitrarie e dotate di originalità e capacità distintiva, e non funzionali, restando escluse le forme comuni o standardizzate che non abbiano acquistato valore individualizzante. Il rischio di confusione va valutato con un giudizio sintetico, dal punto di vista del consumatore di riferimento e in rapporto al mercato in cui operano i concorrenti; quando le calzature sono vendute soltanto online, le differenze di pellame o di colore non sono percepibili dall’acquirente, e la confusione è accresciuta dalla presentazione del prodotto come identico all’originale.
Integra contraffazione del marchio altrui, ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. a) e b), c.p.i., l’uso del marchio rinomato del concorrente nel titolo delle offerte in vendita dei propri capi e come chiave di ricerca nel proprio sito di commercio elettronico, perché induce il consumatore a ritenere che si tratti di prodotti del titolare o che vi sia un legame commerciale con esso.
La dichiarata cessazione della commercializzazione dopo la notifica del ricorso non esclude il periculum in mora, che sussiste quando la condotta fosse attuale al momento del deposito e vi sia pericolo di ripetizione, e consiste nell’indebolimento della capacità distintiva del marchio; l’inibitoria può essere assistita da penale per ogni prodotto venduto in violazione e dalla pubblicazione del provvedimento, anche sul sito del contraffattore e in lingua inglese quando l’offerta sia rivolta al mercato estero.
La decisione di non inserire i beni immateriali tra i beni cedibili nel corso della gestione liquidatoria di una società non costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. tale da legittimare la revoca del liquidatore qualora sia stata assunta da quest’ultimo nonché formalmente condivisa dai soci attraverso l’approvazione dei bilanci di liquidazione e, in particolare, qualora sia evidente che i soci non abbiano alcun interesse a cedere ad aziende concorrenti operanti sullo stesso mercato l’avviamento, i marchi, le liste clienti e fornitori della società posta in liquidazione e manifestino in modo chiaro, attraverso la scelta in favore della immediata costituzione e della piena operatività di società neocostituite, di voler continuare ad utilizzare direttamente tutti i beni immateriali originati nella società e i rapporti precedentemente costruiti con clienti, fornitori e stakeholders di riferimento.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese processuali possono essere poste a carico dei controinteressati soccombenti, mentre le spese dell’ispezione giudiziale restano sempre a carico dei denuncianti [nella specie, ricorso del socio di una s.r.l. in liquidazione rigettato con condanna alle spese].
La disciplina della delibera assembleare trova il suo limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che trovano espressione anche nell’esecuzione del contratto sociale. L’abuso della maggioranza costituisce un vizio di annullabilità per violazione di legge che va ad inficiare la delibera avendo la maggioranza piegato la decisione ad un proprio interesse personale in danno del o dei soci di minoranza senza che l’operazione sia assistita da un reale interesse sociale. L’elemento di discrimine tra la legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario da un lato e l’abuso di detto principio dall’altro è la ricorrenza dell’interesse sociale: ove nel voto espresso dalla maggioranza non si possa individuare un reale interesse sociale, il pregiudizio sopportato dalla minoranza potrà considerarsi arbitrario ed ingiustificato.
Nella valutazione dell’aumento di capitale rilevano, più che l’operazione in sé, le sue modalità, proporzioni e tempi, dai quali possa desumersi in via indiziaria la volontà della maggioranza di mettere in difficoltà la minoranza e di impedirle di conservare la propria posizione di partecipazione, influenza e controllo nella società, e contano le motivazioni della delibera più delle giustificazioni offerte negli scritti difensivi. Sono indici di abuso l’elevata conflittualità tra i soci familiari, l’entità dell’aumento, come da 60.000 a oltre 1,5 milioni di euro, superiore alle note disponibilità della minoranza, la sua scindibilità, che ne consente l’efficacia anche con le sole sottoscrizioni della maggioranza, una motivazione generica fondata su una relazione del revisore priva di riferimenti a investimenti concreti e l’assenza di esigenze di liquidità in una società ampiamente patrimonializzata, che ben avrebbe potuto coprire le perdite con un aumento gratuito a carico delle riserve disponibili.
Ne segue, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e in pendenza del giudizio arbitrale, la sospensione dell’efficacia della delibera, con ordine di iscrizione nel registro delle imprese, poiché il mancato versamento dei soci di minoranza oltre il 25% esporrebbe le loro quote alla procedura dell’art. 2466 c.c. o alla diluizione, limitandone i poteri partecipativi fino alla decisione di merito.
L'art. 2476, co.2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo che gli attribuisce la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale. Il diritto in questione, pur non essendo incondizionato e dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.), può essere esercitato dal socio anche in assenza di una specifica motivazione, potendosi il socio vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Il controllo si estende ai documenti della società controllata, perché va parametrato al potere di gestione dell’organo amministrativo della controllante e alle conoscenze che esso deve avere sulle controllate, specie quando la partecipazione sia quasi totalitaria e l’amministratore della controllante sia anche socio accomandatario della s.a.s. controllata. La consegna di documenti da cui si potrebbero desumere i dati di quelli non ancora consegnati non esaurisce il diritto, perché il controllo implica la verifica incrociata della coerenza dei dati, e la specificità delle richieste stragiudiziali è confermata dalla parziale consegna già avvenuta.
Il periculum è in re ipsa nell’ingiustificato procrastinarsi dell’esercizio del diritto, e il giudice può ordinare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla società di consentire ai soci, anche tramite professionisti di fiducia, la consultazione e l’estrazione di copia a loro spese dei documenti analiticamente elencati, con esclusione di quelli già consegnati in corso di causa, come per la s.r.l. familiare che gestisce un lido balneare tramite una s.a.s. controllata.