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Sussistenza del periculum in mora per la violazione di marchio
Il periculum in mora per l’accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio...

Il periculum in mora per l'accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio confusorio, che è sufficiente sussista in astratto e non in concreto, e della necessità di impedire il persistente uso illegittimo, in grado di arrecare danni non facilmente risarcibili a posteriori in termini monetari, quali ad esempio lo sviamento di clientela e svilimento del marchio.

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Accantonamento a riserva dei contributi dei soci per l’attività di gestione del consorzio e aumento di capitale sociale
L’accantonamento a riserva dei contributi consortili, deliberato in sede di approvazione del bilancio, integra una mera operazione contabile sul patrimonio...

L’accantonamento a riserva dei contributi consortili, deliberato in sede di approvazione del bilancio, integra una mera operazione contabile sul patrimonio netto e non comporta un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter c.c. Infatti, per configurarsi un aumento (gratuito) del capitale sociale tramite l’imputazione delle riserve a capitale, è necessaria una distinta operazione, regolata dall’art. 2481-ter c.c., che comporti la modifica del vincolo di destinazione di una parte del patrimonio netto, rendendo indisponibili tali somme. Ne consegue che il socio non può esimersi dal pagamento dei contributi statutariamente dovuti sulla base della mancata adesione alla delibera assembleare.

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Attività di direzione e coordinamento e giudizio di responsabilità in punto di contraffazione di design
A norma dell’art. 2497 sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia...

A norma dell’art. 2497 sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità di mercato, si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. A tale riguardo, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante nei confronti della sua controllata. Siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l'esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari.

Il giudizio sulla contraffazione di un design assume come riferimento l’utilizzatore informato, ossia un consumatore finale attento che, pur non essendo un esperto di settore e/o un designer, usi il prodotto e conosca il mercato specifico all'interno del quale si colloca il modello. A quest’ultimo, dunque, si chiede di operare un confronto tra il modello e il prodotto asseritamente contraffattivo, al fine di accertare se questo susciti o meno, all'esito di una analisi di insieme e complessiva, una impressione generale diversa rispetto alle linee rivendicate dal disegno o modello registrato. Nella conduzione di tale test il disegno o modello va considerato nel suo effetto di insieme e non va dato peso alle modifiche insignificanti apportate dal presunto contraffattore; va invece attribuito particolare rilievo all'identità degli elementi formali che conferiscono al disegno o modello un proprio carattere individuale. Pertanto, il necessario confronto con le anteriorità non andrà condotto sul piano esclusivo delle analogie o differenze esistenti nei disegni, ma sulla base dell'impressione generale di novità che il detto oggetto avrà suscitato nell'utilizzatore informato.

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Sulla natura residuale della denuncia ex art. 2409 c.c.
La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di...

La ratio che giustifica la presenza nel nostro ordinamento dell’istituto della denuncia ex art. 2409 c.c. è solo quella di provocare un’eliminazione delle irregolarità gestionali denunciate quando non sia possibile arrivare a tale risultato in altro modo: un’ingerenza giudiziale ex art. 2409 c.c. che prescindesse dai risultati ottenuti dall’esercizio di altra forma rimediale tipica snaturerebbe la funzione di questo procedimento (ri)introducendo una sorta di controllo pubblico sulla gestione societaria. D’altro canto, deve trattasi di irregolarità che siano anche solo potenzialmente dannose ma la potenzialità di danno può riguardare sia la società che “una o più società controllate” (art. 2409, co. 1, c.c.), con il risultato che non rilevano ai fini dell’art. 2409 c.c. le condotte dannose nei confronti dei soci o dei terzi, contro le quali saranno esperibili i comuni rimedi a tutela di queste categorie di soggetti. La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata. Le violazioni devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, solo indirettamente agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale (la norma, infatti, fa riferimento non a “gravi irregolarità” in genere, ma a “gravi irregolarità nella gestione”). In definitiva, con riferimento alle condotte, alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e – in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c. – delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori: non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell’art. 2409 c.c. direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria. Le irregolarità devono involgere l'attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Quindi, quando una irregolarità gestoria potenzialmente dannosa discende da un atto, una delibera, una decisione (ovvero anche da un’omissione) i cui effetti possono essere eliminati impugnando quell’atto o ricorrendo agli strumenti specifici apprestati dall’ordinamento, la denuncia ex art. 2409 c.c. non è ammissibile.

Quanto al requisito dell’attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta non siano più tangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, comma 3, c.c. In conclusione, il procedimento ex art. 2409 c.c. si caratterizza per il requisito della residualità e, in particolare, le irregolarità gestionali suscettibili di denunzia devono involgere l’intera attività della società, mentre non assume rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili e non rilevano le irregolarità i cui effetti non siano più attuali.

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Azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l. fall.
Nell’azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e...

Nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c., unitariamente finalizzate al risultato di acquisire all'attivo fallimentare, a tutela degli interessi sia della massa dei creditori sia della società fallita, ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per la "mala gestio" degli amministratori.

La ratio della legittimazione del curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al curatore: da un lato l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato per fatto e colpa degli amministratori in violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto; dall’altro l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi, l’effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il Curatore agisce in loro vece senza che si assista al sorgere di una nuova e diversa azione del Curatore.

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Clausola compromissoria: contenuto e limiti
Le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell’attività gestoria ed ai diritti che ne...

Le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. Rimane, tuttavia, esclusa dal novero delle questioni compromettibili in arbitri quella relativa all’inosservanza nella redazione del bilancio dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertente su diritti indisponibili.

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La perdita della continuità aziendale non integra, di per sé, causa di scioglimento della società
L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di...

L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di far venir meno la continuità aziendale non è, di per sé, causa di scioglimento dell’impresa non solo perché il legislatore non ha tipizzato una siffatta ipotesi di scioglimento anticipato (quella, cioè, della perdita di continuità quale conseguenza della situazione di crisi), ma anche perché profili di matrice lato sensu economica che portano allo scioglimento della società sono espressamente previsti e cioè la perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c. e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata di cui all’art. 2484 n. 7-bis c.c.. Quindi, al di fuori dei casi estremi di patrimonio netto negativo o di insolvenza della società, una situazione di crisi della società non può portare al suo scioglimento, e non può condurre a tale esito l’impossibilità di conseguire lo scopo della società, cioè la realizzazione del profitto che è cosa diversa dall’oggetto sociale.

Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c., ha riguardo sì alla dimensione funzionale della società, ma è ancorato ad un giudizio che presuppone che questa al momento dell’accertamento versi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di svolgere l’attività prefissata dall’oggetto sociale. Quindi, tale causa di scioglimento non è configurabile laddove non sia acquisita la dimostrazione di uno o più eventi che incidono sulla continuità aziendale, impedendola irrimediabilmente, sì da poter far ritenere come impossibile lo svolgimento dell’attività o di alcuna delle attività propria/e dell’oggetto sociale.

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Il fenomeno fiduciario quale operazione negoziale che consente l’amministrazione del bene da parte di terzi
Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire...

Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. […] L'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia […] mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante. Dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario è l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.

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Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti...

I provvedimenti emessi a norma dell'art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro, la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l'esistenza di irregolarità gravi nella gestione sociale, allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti (che la norma definisce "cautelari" e che possono assumere il più vario contenuto) destinati al risanamento amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

Ai sensi dell'art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale norma, i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono dunque: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi. Di contro le scelte gestionali non possono essere ricondotte nell’alveo delle “gravi irregolarità”, a meno che non risultino irragionevoli o negligenti, ovvero assunte dagli amministratori in conflitto di interessi e in pregiudizio della società da loro amministrata ed a beneficio degli interessi del socio di maggioranza o di terzi a questi legati da rapporti economici o personali. L'art. 2409 c.c. ha dunque la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione, ove ricorrano le gravi irregolarità nei termini innanzi esposti, sempre che le stesse siano idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società e che siano attuali, ossia che le stesse non si siano ancora esaurite e siano tutt’ora produttive di possibili effetti nocivi, mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità.

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Il fumus, il periculum e i tempi di reazione nella contraffazione dei modelli comunitari
In materia di disegni e modelli si applica il parametro dell’utilizzatore informato, ossia colui che ha una competenza intermedia tra...

In materia di disegni e modelli si applica il parametro dell’utilizzatore informato, ossia colui che ha una competenza intermedia tra quella del consumatore medio, applicabile in materia di marchi, e quella dell’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite, applicabile in materia di brevetti, sicché, è a questa figura che bisogna riferirsi per valutare la sussistenza del fumus boni iuris, avuto riguardo sia al carattere della novità ed individualità della registrazione comunitaria, sia alla idoneità del prodotto concorrente di ingenerare confusione.

La contraffazione del modello registrato comporta pregiudizi irreparabili, non solo avendo riguardo al discredito dell’immagine commerciale, ma anche con riferimento allo sviamento di clientela e alle conseguenti perdite economiche che la società ricorrente potrebbe per l’effetto patire.

In presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale, la peculiarità del fenomeno contraffattivo porta a configurare il pericolo nel ritardo (ai fini della tutela cautelare) come immanente alla violazione medesima. In ogni caso, il lasso di tempo trascorso, dalla prima pec di contestazione (novembre 2022) e deposito del ricorso cautelare (giugno 2023) è compatibile con la doverosa ponderazione di quale difesa promuovere e la raccolta delle preliminare di fonti di prova a sostegno delle ragioni.

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Nullità della delibera per mancanza di convocazione: presupposti e onere della prova
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da...

In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. In tal caso, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale.

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Istanza di sospensione dell’esecuzione di delibera impugnata di esclusione di socio di Srl
In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., le condotte poste a...

In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., le condotte poste a fondamento dell'esclusione devono essere necessariamente successive all'introduzione della relativa previsione statutaria che individui le specifiche ipotesi di giusta causa, non potendo la clausola statutaria operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua efficacia.

È assistita da fumus boni iuris l'impugnazione della delibera di esclusione del socio fondata su condotte di concorrenza sleale verificatesi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha introdotto tale ipotesi quale causa di esclusione, atteso che l'efficacia della delibera di modifica statutaria decorre, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., dalla data della sua iscrizione.

Non è opponibile la clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale qualora una specifica disposizione statutaria deroghi espressamente alla previsione generale, attribuendo al socio escluso il diritto di proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione ex art. 2378, comma 4, c.c., ove si consideri che, in difetto di sospensione, al socio verrebbe impedito l'esercizio dei propri diritti sociali, sia amministrativi sia economici, per l'intera durata del giudizio di merito, a fronte del limitato pregiudizio derivante alla società dal reintegro di un socio di minoranza.

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