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Azione di rendimento del conto e responsabilità degli amministratori di società di persone
Il procedimento di rendimento del conto di cui all’art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al...

Il procedimento di rendimento del conto di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Il procedimento di rendimento del conto si distingue, dunque, da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti; tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo. Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale. Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale. Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati. In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò, l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.

L'azione di rendiconto è finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. Rispetto a tale azione non c'è litisconsorzio necessario né degli altri soci né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori.

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Principi in tema di azione sociale di responsabilità contro gli amministratori
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. Deve peraltro aggiungersi che le scelte discrezionali degli amministratori non sono sindacabili nel giudizio di responsabilità, pur quando la relativa iniziativa imprenditoriale conduca ad insuccessi economici, ove risultino legittime, razionali e connotate dalla diligenza esigibile per l’attività svolta. Ed infatti, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Quanto ai danni ascrivibili agli amministratori, l’irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell’amministratore (art. 2219 c.c.), sebbene risulti solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società, potendo tali condotte rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge. In tal caso il danno risarcibile è rappresentato dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte dunque devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.

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Responsabilità dell’amministratore per operazioni distrattive e riparto dell’onere della prova tra convenuto e curatela fallimentare
Premesso che l’amministratore di società ha l’obbligo di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rilevarsi svantaggiosa per la società...

Premesso che l’amministratore di società ha l’obbligo di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rilevarsi svantaggiosa per la società e lesiva dei soci e dei creditori, tra le suddette operazioni dannose sono comprese le distrazioni del patrimonio sociale, ovvero quelle operazioni finalizzate a sottrarre beni e risorse finanziarie della società, destinati al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e contrari allo scopo sociale, il curatore che faccia valere in giudizio la responsabilità dell’organo gestorio per operazioni distrattive e per violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale esercita una azione cumulativa ai sensi dell’art. 146 L.F. nella quale confluiscono le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c.. Ne consegue l’onere in capo alla Curatela attrice dell’allegazione e della prova della riconducibilità del pregiudizio patrimoniale alla condotta dell’amministratore, mentre spetta al convenuto, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme in questione siano state destinate per fini sociali, nonché la non imputabilità della condotta contestata, nella specie non assolto.

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Diritto di consultazione del socio ai sensi dell’art. 2476 c.c. ed esercizio dopo la cessazione del rapporto sociale: natura e limiti
Il diritto del socio non amministratore contemplato dall’art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l’obbligo...

Il diritto del socio non amministratore contemplato dall'art. 2476 c.c. consiste in un diritto di credito a cui corrisponde l'obbligo della società di fornire le informazioni richieste e di consentire e subire l'ispezione da parte del socio o di un suo incaricato. Tale diritto è strumentale rispetto non solo ai diritti del socio di partecipazione sociale, ma anche al suo potere di controllo sull'operato degli amministratori. Ai sensi dell'art. 2476 c.c. in capo al socio sorge un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari. Tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione ordinario, purché con riferimento a quei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando rivestiva tale qualità. La società può rifiutarsi solo quando si tratti di richiesta abusiva, come nel caso di atti emulativi da parte del socio oppure qualora la finalità perseguita sia illecita.

Il diritto dei soci di consultare e di estrarre copia della documentazione sociale, di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., deve coordinarsi con l'obbligo per l'imprenditore, di cui all'art. 2220 c.c., di conservare le scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Pertanto, tale diritto dei soci non può estendersi ai documenti eccedenti il termine decennale di conservazione previsto dall'art. 2220 c.c.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso...

In tema di diritto di controllo del socio di S.r.l. non amministratore ex art. 2476, comma 2, c.c. il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio deve essere rivolto alla società in persona del suo legale rappresentante, la quale costituisce l’unico soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare, rimanendo privi di legittimazione passiva i singoli amministratori.

Il diritto di informazione del socio e di accesso ai documenti relativi all’amministrazione, essendo connaturato alla qualità di socio, avendo carattere potestativo, ed essendo espressione del diritto di ciascun socio di vigilare sulla gestione della società, può essere sempre esercitato senza limiti particolari, non essendo necessario dimostrare la sussistenza di uno specifico interesse alla consultazione della documentazione di cui dovesse essere chiesta l’ostensione, sicché è possibile ricorrere alla tutela cautelare anche solo per far valere il diritto medesimo. Il diritto di controllo non ha poi ad oggetto soltanto i libri sociali, bensì tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento normativo ai “documenti relativi all’amministrazione” è in sé idoneo a ricomprendere ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive volte a distinguere, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile da quella più prettamente commerciale.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza del presupposto del fumus boni iuris nel relativo procedimento cautelare per il ricorrente sarà sufficiente dimostrare il possesso della qualifica di socio non amministratore. Diversamente, graverà invece sulla società resistente, eventualmente, l’onere di dimostrare che la richiesta avanzata dal socio risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede, in quanto il diritto risulta essere esercitato per finalità estranee a quelle strettamente informative, ovvero unicamente con l’obiettivo di turbare e/o ostacolare l’operato dell’organo amministrativo (e quindi in maniera pretestuosa).

Quanto periculum in mora tale presupposto deve considerarsi in re ipsa, in quanto insito nella struttura stessa del diritto di informazione e controllo riconosciuto al socio non amministratore di una s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., trattandosi di diritto preordinato principalmente a verificare la corretta gestione della società da parte dell’organo amministrativo (anche nell’ottica della revoca dell’amministratore e/o della proposizione di un’azione di responsabilità a carico dello stesso) che presuppone necessariamente che il suo accoglimento avvenga in tempi rapidi, che sono incompatibili con la durata di un giudizio ordinario, perché, ove non effettuato con la necessaria immediatezza, perde, per definizione, di efficacia sia preventiva che strumentale rispetto all’esercizio dei diritti sociali.

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Estensione e limiti del potere di ispezione e controllo del socio di srl
Al socio di srl, in virtù della natura personalistica del tipo sociale, spetta ai sensi del secondo comma dell’art. 2476...

Al socio di srl, in virtù della natura personalistica del tipo sociale, spetta ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c. il diritto potestativo di ispezione e di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria che deve svolgersi nel rispetto del principio di buona fede e correttezza e non può essere esercitato ove sia preordinato a soddisfare finalità extrasociali. È necessario, tuttavia, che l’intento meramente emulativo del socio risulti in maniera chiara dovendosi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente. In particolare, l’eventuale presenza di un socio concorrente o in potenziale conflitto d’interessi esula dal tema della buona fede e delle modalità abusive di esercizio del diritto, attenendo al potenziale utilizzo delle informazioni e delle notizie ottenute, e non consente di escludere in radice il diritto individuale di controllo, così come prive di rilievo sono eventuali liti pendenti tra soci. Ciò premesso, il diritto di controllo e ispezione del socio (che tale qualità documenti) può essere fatto valere in via cautelare ove sia allegata l’inerzia della società nella consegna di tutti i documenti richiesti

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Azione di responsabilità contro liquidatore di società di persone e competenza delle sezioni imprese
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in tema di rapporti societari coinvolge esclusivamente le società di capitali e non si estende alle società di persone, che restano soggette agli ordinari criteri di competenza per materia e territorio.

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Diritti disponibili e rapporto sociale: la devoluzione agli arbitri delle controversie patrimoniali tra socio e società
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la domanda di ripetizione di indebito proposta dal socio per la restituzione di somme versate in occasione di un aumento di capitale sociale è improponibile davanti al giudice ordinario. Trattandosi di controversia concernente posizioni patrimoniali disponibili e non l'acquisto o la perdita dello status socii, l'eccezione di arbitrato comporta la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emesso e la devoluzione della lite alla cognizione degli arbitri

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Sull’onere della prova nei procedimenti di impugnazione delle delibere assembleari
In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.,...

In materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari di S.r.l., grava sul socio impugnante, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del vizio denunciato (onus probandi incumbit ei qui dicit). Pertanto, la dedotta violazione dell’obbligo di deposito o di messa a disposizione della documentazione contabile non può ritenersi provata ove dagli atti di causa emerga che il socio abbia avuto accesso alla documentazione sociale e non risulti, per contro, alcuna specifica richiesta di visione del bilancio, né alcuna tempestiva contestazione, anche in sede assembleare, circa l’impossibilità di prenderne conoscenza.

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S.r.l. e diritto di controllo del socio non amministratore: oggetto ed estensione della consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c.
In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex...

In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.

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Criteri per l’individuazione dell’amministratore di fatto
La figura dell’amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la...

La figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale.

La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata, quindi, amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.

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Compravendita di partecipazioni sociali ed errore del compratore sul valore della quota
In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di...

In tema di compravendita di partecipazioni sociali, stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, in mancanza di specifiche garanzie assunte dall’alienante e fuori dei casi di condotte dolose, l’errore del compratore in ordine al reale valore economico delle quote non costituisce causa di annullamento del negozio traslativo ex art. 1429, n. 2, c.c., essendo la determinazione del prezzo rimessa alla libera volontà delle parti. Da quest'angolo visuale, l’inessenzialità dei meri errori di valutazione estimativa incidenti sul prezzo della cessione rappresenta un’esplicazione del principio di autonomia negoziale, che confina l'apprezzamento circa la convenienza dell'affare all’interno della sfera dei motivi individuali.

Ne consegue che l’azione di annullamento del contratto di cessione di quote che si assuma stipulato ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore può essere proposta solo i) in presenza di un’espressa garanzia a favore del cessionario in ordine alla situazione patrimoniale della società che ricolleghi il valore delle quote cedende al valore dichiarato del patrimonio sociale, nonché ii) nell’ipotesi di dolo di un contraente, se il mendacio o le omissioni circa la situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l’inganno.

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