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Lodo irrituale sulla responsabilità dell’ex presidente di cooperativa: impugnazione per errore e frazionamento del credito
Il lodo arbitrale irrituale, qualificabile come mandato congiunto conferito agli arbitri per comporre la controversia mediante un accordo negoziale, è...

Il lodo arbitrale irrituale, qualificabile come mandato congiunto conferito agli arbitri per comporre la controversia mediante un accordo negoziale, è annullabile soltanto nelle ipotesi tassative dell’art. 808-ter c.p.c. e per i vizi che inficiano qualsiasi manifestazione di volontà negoziale. L’errore rilevante è quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri per falsa rappresentazione della realtà, mentre l’errore di diritto rileva soltanto se percettivo, cioè consistente nella presupposizione dell’esistenza o inesistenza di una norma ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., restando preclusa ogni censura sulla valutazione o interpretazione del diritto e delle prove; il difetto di motivazione rileva solo se impedisce di comprendere l’iter logico degli arbitri.

Sono quindi inammissibili i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo che mirino a un riesame nel merito della decisione arbitrale sulla responsabilità dell’ex presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa edilizia, così come le eccezioni e le difese non proposte nel procedimento arbitrale, come la prescrizione del credito risarcitorio e la pretesa di un compenso per l’attività svolta in prorogatio. La responsabilità degli amministratori non è ridotta dall’eventuale concorrente responsabilità dell’organo di controllo, estranea al giudizio.

Non costituisce abusivo frazionamento del credito la proposizione di un ricorso monitorio autonomo contro l’ex amministratore che il lodo abbia condannato, oltre che in solido con gli altri, al pagamento di un’ulteriore somma a suo esclusivo carico. La riduzione della domanda per le somme medio tempore recuperate dai condebitori solidali comporta la revoca del decreto e la condanna ai sensi dell’art. 653 c.p.c. al minor importo.

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Marchio numerico nel settore vitivinicolo: foro degli effetti ex art. 120, comma 6, c.p.i. e confondibilità per singolo segno
Il foro del luogo di commissione dei fatti previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.i. è alternativo e concorrente rispetto a...

Il foro del luogo di commissione dei fatti previsto dall’art. 120, comma 6, c.p.i. è alternativo e concorrente rispetto a quello generale del convenuto e può essere scelto dall’attore in modo discrezionale ma non arbitrario, con una prospettazione chiara e non artificiosa del collegamento territoriale: la nozione di “fatti” comprende non solo le condotte illecite in senso stretto, ma anche le loro conseguenze pregiudizievoli sul mercato, poiché un’interpretazione restrittiva, che guardasse solo al luogo della condotta, coinciderebbe di regola con la sede del convenuto e svuoterebbe la norma, come quando l’imbottigliatore veneto commercializzi vini con la medesima denominazione d’origine nel territorio di produzione e di elezione del Primitivo di Manduria, dove ha sede il titolare del marchio.

Il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto non in via analitica ma globale e sintetica, secondo l’impressione complessiva suscitata nel consumatore medio, che opera per ricordo mnemonico e “colpo d’occhio”; nel settore vitivinicolo l’indicazione numerica in etichetta può essere percepita non come descrittiva dell’età del vitigno ma come abbreviazione del nome del prodotto. Per il marchio forte e rinomato, divenuto tale per la diffusione e i riconoscimenti ottenuti, basta che il terzo tragga indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua rinomanza, senza che occorra il rischio di confusione. La tutela del marchio contenente un numero non si estende tuttavia a tutti i numeri della stessa decina, sicché la contraffazione va verificata in concreto per ciascun segno, potendo essere affermata per «66/Sessantasei», per la somiglianza complessiva dell’etichetta, e negata per «Sessantuno» rispetto al marchio «Sessantanni».

La commercializzazione di un vino con la medesima denominazione d’origine e un’etichetta fortemente somigliante a quella di un prodotto pluripremiato e presente sul mercato da oltre un decennio, a un prezzo sensibilmente inferiore, integra concorrenza sleale confusoria, con presunzione di colpa ex art. 2600, comma 3, c.c., e può concretare appropriazione di pregi e imitazione servile. La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. non richiede la prova della colpa del contraffattore e va commisurata al margine di profitto, al netto dei costi di produzione e distribuzione; è inammissibile la domanda di nullità per difetto di novità riferita a segni del convenuto non registrati.

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Tutela autorale dei modelli di abbigliamento seriali: prova del valore artistico e diritti del committente sulle collezioni
Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a.,...

Il modello di abbigliamento destinato alla produzione seriale può godere della tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., in aggiunta a quella del codice della proprietà industriale, solo se presenta carattere creativo e valore artistico, e grava su chi la invoca l’onere di provare quest’ultimo mediante parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti, quali il riconoscimento degli ambienti della moda, l’esposizione in sfilate dedicate, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda la mera funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico coincide con la “storicizzazione” dell’opera, entrata a far parte dei fenomeni di costume o culturali; per le forme non ancora storicizzate occorre un giudizio prognostico ex ante sulla loro attitudine a distaccarsi dalle forme note in misura tale da divenire il capostipite di una nuova famiglia estetica.

I diritti di utilizzazione economica sui modelli realizzati dal fashion designer in esecuzione di contratti di collaborazione per la progettazione e realizzazione di collezioni, con impiego della struttura e dell’organizzazione aziendale del committente, spettano a quest’ultimo, che può ottenere la rimozione delle immagini dei capi pubblicate dal designer sul proprio sito e sui social per il periodo di vigenza dei contratti, mentre analogo diritto non spetta alla società con cui la collaborazione si sia svolta senza contratto per un breve periodo successivo; la domanda del committente di inibire l’uso di una locuzione che richiama il brand va invece respinta in difetto di prova della registrazione o del preuso del segno o della licenza. L’imitazione servile di un abito non registrato va esclusa quando manchi la prova della novità delle forme, ispirate a capi già prodotti da altri.

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Carattere individuale del modello di divano in un settore affollato: nullità per difetto di individualità e contraffazione esclusa
Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi...

Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente, tenuto conto del margine di libertà dell’autore; l’utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore medio, rilevante in materia di marchi, e l’esperto dotato di competenze tecniche approfondite, capace di cogliere differenze non visibili a uno sguardo poco attento. L’impressione generale va apprezzata con un giudizio sintetico sull’interazione delle singole parti con il tutto, tenendo conto, per i mobili imbottiti, di materiali, forme e proporzioni, lavorazioni ed elementi decorativi arbitrari; in un settore estremamente affollato anche differenze di singole parti, se apprezzabili nell’aspetto complessivo, possono produrre un’impressione generale differente.

È privo di carattere individuale, e non può fondare la tutela cautelare, il modello comunitario registrato di divano angolare che, rispetto alle anteriorità, presenti tipologia, forme, proporzioni e lavorazioni identiche o molto simili e se ne distingua solo per dettagli trascurabili; va esclusa la contraffazione del modello valido quando il prodotto del concorrente se ne differenzi per braccioli, piedi, schienale, poggiatesta e forma della seduta angolare. L’imitazione servile di un prodotto non registrato è esclusa quando il resistente documenti di commercializzare il proprio prodotto da epoca anteriore, come avviene quando catalogo e fatture ne attestino la vendita da anni, e con essa l’appropriazione di pregi e la scorrettezza professionale; il rigetto del ricorso comporta la revoca del sequestro concesso inaudita altera parte, restando assorbita l’eccezione di inefficacia del decreto per tardiva notifica.

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Arbitrato e pregiudizialità tra domande; tipicità del recesso dalla cooperativa edilizia e perdita volontaria dei requisiti
Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la...

Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la domanda arbitrabile resta attratta alla cognizione del giudice ordinario se dipende da quella a lui riservata, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico; è il caso della domanda del socio di cooperativa di restituzione delle somme versate, coperta dalla clausola compromissoria, che dipende dalla domanda di accertamento della legittimità del recesso, riservata dallo statuto all’opposizione davanti al tribunale.

Nelle società cooperative vige il principio di tipicità delle cause di recesso ai sensi dell’art. 2532 c.c.; la perdita volontaria dei requisiti per rivestire la qualità di socio di una cooperativa edilizia, dovuta all’acquisto di un altro immobile sul libero mercato, non integra un’ipotesi di recesso consentito ma si risolve in una forma indiretta di recesso ad libitum, che se ammessa consentirebbe a qualunque socio di sottrarsi al vincolo al di fuori dei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.

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Arbitrabilità dell’impugnazione della delibera sui compensi degli amministratori e natura dell’eccezione di compromesso
L’impugnazione della delibera assembleare di s.r.l. che riconosca compensi aggiuntivi e determini nuovi compensi agli amministratori è compromettibile in arbitri...

L’impugnazione della delibera assembleare di s.r.l. che riconosca compensi aggiuntivi e determini nuovi compensi agli amministratori è compromettibile in arbitri in forza della clausola compromissoria statutaria, ferma l’applicabilità dell’art. 838-quater c.p.c.; sono indisponibili, e sottratte agli arbitri, soltanto le controversie relative a delibere con oggetto illecito o impossibile o prese in assoluta mancanza di informazione, e più in generale quelle che investano in modo diretto, e non meramente mediato, interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata dall’iniziativa di parte. L’allegazione che i compensi siano stati deliberati sulla base di un bilancio non veritiero, oggetto di separata impugnazione, non rende la lite indisponibile, perché la questione della violazione dei principi di redazione del bilancio costituisce un antefatto estraneo al giudizio e la delibera impugnata incide direttamente solo sulla posizione individuale del socio.

L’eccezione di compromesso ha natura processuale e pone una questione di competenza, da decidere con ordinanza ai sensi dell’art. 44 c.p.c. previo invito alle parti a precisare le conclusioni; l’adesione all’eccezione manifestata soltanto nella prima difesa di merito, e non già nella fase cautelare, giustifica una compensazione parziale delle spese.

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Aumento del capitale di s.r.l. con perdite superiori al capitale senza previo abbattimento: nullità della delibera
È nulla la delibera con cui l’assemblea di una s.r.l., le cui perdite abbiano integralmente eroso il capitale riducendolo al...

È nulla la delibera con cui l’assemblea di una s.r.l., le cui perdite abbiano integralmente eroso il capitale riducendolo al di sotto del minimo legale, deliberi un aumento di capitale, disponendo anche il saldo dei versamenti sul capitale iniziale, senza adottare le misure di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale previste dall’art. 2482-ter c.c. La delibera non è invece nulla per il solo fatto di non essere stata adottata per atto pubblico o con verbale notarile, perché le ipotesi di nullità per vizio di forma sono limitate alla mancata stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico e alla mancanza del verbale.

Non ricorre la causa di esclusione del socio moroso nei versamenti del capitale sottoscritto quando non risulti che l’amministratore abbia richiesto il versamento e fissato un termine per l’adempimento secondo le previsioni dell’atto costitutivo, né che il mancato pagamento sia previsto tra le cause di esclusione pattuite. L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza non può fondarsi sul solo rifiuto dell’amministratore di fornire chiarimenti in assemblea, ma richiede la specifica indicazione, anche mediante una relazione tecnica di parte, dei vizi del documento contabile; l’approvazione cumulativa dei bilanci di più esercizi rileva solo sul piano formale.

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Azione del socio ex art. 2476, comma 3, c.c.: curatore speciale e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore
La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e...

La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.

Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. La vendita dell’intero patrimonio immobiliare non richiede l’autorizzazione dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. quando l’oggetto sociale comprenda anche la vendita di immobili, e non è di per sé lesiva se il prezzo, pur inferiore alla stima, tenga conto dell’ipoteca gravante sui beni e l’acquirente non sia riconducibile all’amministratore.

Integra invece grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la cessione del patrimonio contro un modesto acconto e l’accollo del mutuo senza liberazione della società venditrice, quando l’amministratore, che dispone della contabilità, non provi che l’acquirente abbia pagato le rate con risorse proprie e non agisca per la risoluzione del contratto, lasciando la società priva dei beni ed esposta all’esecuzione della banca, perché l’art. 1273 c.c. non attribuisce all’accollato alcun beneficio di escussione. Il danno è pari al debito residuo del mutuo al netto delle somme effettivamente riversate dall’acquirente, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate, e l’accertato inadempimento esclude il diritto dell’amministratore ai compensi.

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Ricorso ex art. 700 c.p.c. del preteso socio di società di fatto contro la s.r.l. socia: difetto di strumentalità e periculum
È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il...

È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il preteso socio di una società di fatto chieda la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e l’inibitoria degli atti di disposizione nei confronti della società di capitali che, secondo la sua stessa prospettazione, è soltanto socia della società di fatto: quest’ultima, ancorché irregolare e priva di personalità giuridica, è soggetto distinto dai singoli soci, sicché il provvedimento cautelare inciderebbe su un terzo estraneo al rapporto controverso e non potrebbe essere sostituito dalla decisione di merito, destinata a produrre effetti nei confronti della società di fatto.

Ai fini del provvedimento d’urgenza non è sufficiente allegare che la controparte possa esercitare un diritto contestato, ma occorre dare contezza del pregiudizio imminente e irreparabile che ne deriverebbe; il periculum in mora è escluso quando tra l’asserita estromissione del socio e l’iniziativa giudiziale sia decorso un consistente lasso di tempo, come cinque anni, senza allegazione di specifiche condotte medio tempore idonee a rendere vana la pretesa. La prova dell’esistenza di una società di fatto – patto sociale, fondo comune, esercizio congiunto dell’attività, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione, unicità della struttura gestionale – è estremamente rigorosa e richiede una lunga istruttoria, anche tecnico-contabile, incompatibile con la sommaria cognizione cautelare; ove il timore riguardi la garanzia dei propri crediti, il rimedio tipico è il sequestro conservativo, la cui disponibilità esclude la tutela atipica.

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Pagamenti del liquidatore in violazione della par condicio: rapporto con la revocatoria e liquidazione del danno
Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine...

Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell’ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito: tra i suoi obblighi rientra quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il cui pagamento deve essere antergato rispetto a quello dei crediti chirografari. Risponde pertanto verso la massa, su azione del curatore legittimato a far valere la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, il liquidatore che, in presenza di ingenti debiti verso i dipendenti privilegiati ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2777 c.c., abbia pagato professionisti, assistiti da privilegio di grado inferiore, e fornitori chirografari; il danno è pari all’importo dei pagamenti preferenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza, ma senza interessi compensativi, che nell’illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante da allegare e provare.

L’azione di responsabilità contro il liquidatore per i pagamenti preferenziali e l’azione revocatoria fallimentare contro i creditori soddisfatti hanno presupposti e finalità diversi: il curatore può scegliere quale esercitare in base alla verosimile fondatezza e alla solvibilità dei destinatari, e spetta al liquidatore che eccepisce il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. dimostrare che la scelta non fu conforme all’ordinaria diligenza, tanto più quando la maggior parte dei pagamenti non ricada nel periodo sospetto. I giudizi revocatori pendenti non sono pregiudiziali rispetto all’azione di responsabilità, poiché le eventuali restituzioni costituirebbero fatti sopravvenuti da far valere in sede esecutiva o come credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall.; né esclude la responsabilità l’allegazione, non provata, che i pagamenti ai fornitori fossero funzionali a una vendita in blocco dei beni più vantaggiosa per la massa.

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Esclusione del socio di cooperativa agricola per tardiva comunicazione del mancato conferimento
Nella cooperativa agricola di conferimento, la disposizione regolamentare che impone al socio di comunicare entro una data prefissata il mancato...

Nella cooperativa agricola di conferimento, la disposizione regolamentare che impone al socio di comunicare entro una data prefissata il mancato conferimento del prodotto deve interpretarsi come riferita al raccolto della stagione ancora da concludersi e non a quello dell’annata precedente, perché soltanto una comunicazione preventiva è funzionale all’organizzazione dell’attività di trasformazione della cooperativa, mentre una comunicazione riferita all’anno già concluso sarebbe priva di utilità pratica; è irrilevante la successiva anticipazione della chiusura dell’esercizio sociale, fissata a fini meramente fiscali e contabili. Il caso fortuito che impedisca il conferimento va comunicato non appena si verifichi e non giustifica il ritardo quando la causa addotta, come l’alternanza biennale della fruttificazione degli ulivi, fosse prevedibile entro il termine regolamentare.

L’omessa o tardiva comunicazione del mancato conferimento, sanzionata dal regolamento della cooperativa con l’esclusione del socio, costituisce inadempimento distinto dal mancato conferimento o dal conferimento in quantità inferiore a quella dovuta, per il quale lo statuto prevede soltanto penalità da devolvere alle riserve straordinarie; è quindi legittima la delibera di esclusione fondata sulla violazione dell’obbligo di comunicazione, senza che rilevi la modesta entità del prodotto non conferito rispetto ai conferimenti complessivi.

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Gli oneri di allegazione nella descrizione e i presupposti per la concessione, conferma e revoca
Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro...

Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro dimensione, e, in quanto tale, essa è strumentale rispetto al successivo giudizio di merito volto all'accertamento degli stessi. Essa, quindi, rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione, comunque, subordinata, da un lato, alla allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.

La descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo volto a contrastare il rischio che il dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o comunque utili ai fini dell'assolvimento in sede di giudizio di merito dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. I presupposti ai fini della concessione, della conferma o della revoca vanno valutati, quindi, in relazione al diritto processuale alla prova e non, quantomeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso.

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