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Effetti processuali delle dimissioni dell’amministratore nel giudizio cautelare di revoca ex art. 2476, co. 3, c.c
Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere...

Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore di cui all'art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione al momento della decisione sull’istanza; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.

La cessazione dalla carica di amministratore comporta quindi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di revoca, dovendosi ritenere superato il rischio che le condotte poste in essere dall'amministratore cessato possano anche solo potenzialmente arrecare danno alla compagine sociale, come invece richiesto dal co. 3 dell’art 2476.

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Tutela cautelare del diritto d’autore per l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un’opera
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di...

In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un'opera in assenza di autorizzazione dell’autore integra il fumus boni iuris della violazione del diritto d'autore dell'artista. Il periculum in mora sussiste in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di una compiuta quantificazione, anche in via equitativa, del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi economici dell’autore.

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Il requisito del periculum in mora nei giudizi cautelari di contraffazione di marchio
Ai fini dell’accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l’esistenza di un danno anche soltanto...

Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.

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Sequestro conservativo e valutazione del fumus in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione
Il sequestro conservativo è previsto dall’art. 671 c.p.c. in funzione della fruttuosità dell’esecuzione per espropriazione. Esso tende al soddisfacimento delle...

Il sequestro conservativo è previsto dall’art. 671 c.p.c. in funzione della fruttuosità dell’esecuzione per espropriazione. Esso tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo il rimedio contro eventuali atti di disposizione del debitore sul proprio patrimonio che ne diminuiscano la consistenza. La finalità di questo rimedio di tipo cautelare è, dunque, quella di ovviare al pericolo per il creditore di perdere la garanzia generica del proprio credito ai sensi dell’art. 2740 c.c. e di tutelare il suo interesse alla conservazione dell’integrità del suddetto patrimonio del debitore nei limiti del credito vantato.

La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non liquido ed esigibile, sicché, ai fini della concessione del sequestro conservativo, occorre l’attuale esistenza di un fatto che importi un’eventuale e non meramente ipotetica ragione di credito. Il provvedimento è subordinato alla concorrente esistenza del fumus boni iuris, ossia di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, e del periculum in mora, quale fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato.

L’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura tutte le volte in cui venga posta in essere un’operazione diretta a distaccare ingiustificatamente dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Cass. pen. n. 36850/2020). Quanto all’elemento soggettivo per la sussistenza della fattispecie incriminatrice in oggetto, è richiesto il dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo.

Va osservato che “in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa”; “è necessaria la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800-263805), per cui tale elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo, investendo anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l’appunto, consistendo la fraudolenza, connotato interno della condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini, ciò che viene richiesto è che l’agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto” (Cass. n. 31702/2023). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori” (Cass. pen. n. 33901/2022).

Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. non richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma soltanto l’accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Cass. pen. n. 31702/2023).

In ordine al periculum, va osservato che esso può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento dello stesso debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. n. 2081/2002).

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Sui requisiti di ammissibilità del ricorso alla consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. in ipotesi di mala gestio
È inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei casi in cui il ricorrente...

È inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei casi in cui il ricorrente abbia paventato timori di sviamento della clientela, incerta destinazione degli utili, scarsa chiarezza sui conti della società ed eventuali distrazioni di fondi; circostanze queste che, ancorchè legittimino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti societari ed all’acquisizione di informazioni, non evidenziano specifici ed univoci addebiti da sottoporre ad indagine tecnica, costituendo la mera prospettazione di plurime allegazioni da sottoporre a verifica esplorativa.

Il ricorso al rimedio previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è infatti consentito nei casi in cui si debba procedere all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; l’esperibilità del procedimento con finalità conciliative presuppone l’allegazione di specifici inadempimenti od inesatti adempimenti, dei quali il ricorrente invochi l’accertamento e la valutazione del rilievo economico, al fine di individuare una soluzione conciliativa.

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Istanza di sequestro conservativo e domanda di merito
Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex...

Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex art. 2476, co. 6 e 7, c.c., l’analisi del fumus boni iuris consiste nel riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto l’elemento solo oggettivo.

In sede cautelare, la delibera con la quale l'assemblea dei soci accentra il potere decisionale nell’amministratore unico e socio non appare idonea a fondare la responsabilità dell'amministratore stesso per violazione dell’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale laddove manchino ulteriori elementi fattuali da cui trarre che la deliberazione sia stata adottata con l’intento di diminuire il patrimonio aziendale.

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Revoca dell’amministratore di società a partecipazione pubblica e tutela risarcitoria
Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell’art. 2449 c.c.,...

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico - soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione della qualità dell'ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull'attività societaria mediante l'esercizio di poteri autoritativi, ma agisca solo nelle forme previste dal diritto societario -, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.

In materia di revoca degli amministratori di una società a partecipazione pubblica, gli amministratori nominati dall’ente pubblico, al pari degli amministratori di nomina assembleare, godono dei soli diritti previsti dall'art. 2383 c.c., comma 3, tra i quali non rientra la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

La revoca dell’amministratore è sindacabile unicamente per vizi attinenti alla correttezza del procedimento e non nel merito, fatto salvo l’esame della eventuale tutela risarcitoria per l’assenza di una giusta causa della revoca che, tuttavia, non può essere condotto durante un procedimento cautelare.

Non costituisce un vizio del procedimento la mancata corrispondenza tra l’organo che ha proceduto alla nomina e alla revoca, costituendo quest’ultima un potere di recesso ex lege che pone fine ex nunc al rapporto giuridico sorto dal contratto, non investendo invece l'atto di nomina.

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Revoca cautelare del liquidatore e annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore,...

Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.

Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.

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Legittimo il diritto di informazione (anche) del socio amministratore ex art. 2476 c.c.
L’art. 2476 comma 2 c.c.  attribuisce espressamente un diritto all’informazione ai soci che non partecipano all’amministrazione. L’affermazione del diritto di...

L'art. 2476 comma 2 c.c.  attribuisce espressamente un diritto all’informazione ai soci che non partecipano all’amministrazione. L’affermazione del diritto di controllo in capo al socio non amministratore tende a riequilibrare una situazione di deficit informativo che egli subisce rispetto al socio-amministratore, il quale, in virtù del ruolo rivestito, dovrebbe trovarsi in condizione di avere più facilmente accesso alle informazioni rilevanti.

Il diritto all’informazione deve essere esteso anche al socio amministratore che dimostri che tale diritto, di cui è già titolare in forza della carica assegnata, sia stato leso e gli sia stato concretamente precluso.

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Presupposti della denunzia ex art. 2409 c.c. e rappresentante comune
In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone...

In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone l’allegazione e la dimostrazione: a) dell’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di essi gravanti; b) del possibile danno alla società o a una o più società controllate derivante da tali irregolarità, restando invece irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato ai soci o a terzi.

Il riferimento normativo alle “gravi irregolarità nella gestione”, in luogo della precedente formulazione relativa all’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, circoscrive la rilevanza alle sole violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, con esclusione delle violazioni concernenti meri profili organizzativi o attinenti all’esercizio dei diritti dei soci o dei terzi.

Le irregolarità devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative suscettibili di arrecare danno al patrimonio sociale o di provocare un grave turbamento dell’attività sociale; il controllo giudiziale è finalizzato al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza delle scelte gestorie.

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Procedimento disciplinare associativo e tutela giurisdizionale del socio
Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni...

Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione meramente endoassociativa di riesame e controllo e non abbiano natura di collegio arbitrale.

La rinuncia preventiva del socio alla tutela giurisdizionale ordinaria deve risultare da una previsione statutaria chiara e univoca e non può estendersi alle decisioni disciplinari degli organi interni in assenza di una valida devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto lesiva del diritto di difesa.

Il termine qualificato come perentorio dallo statuto per l’adozione della decisione disciplinare comporta la decadenza dell’organo associativo dal potere decisionale, sicché il provvedimento adottato oltre tale termine è invalido per carenza di potere.

L’invalidità del provvedimento disciplinare adottato dall’organo di primo grado per decorso del termine perentorio determina l’invalidità degli atti successivi e consequenziali, ivi compresa la decisione dell’organo di secondo grado interno all’associazione.

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Cessione verbale di quote di S.r.l., risoluzione consensuale tacita e restituzione del corrispettivo
Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri...

Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c., non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.

La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà: il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, come risultante da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita.

La decisione che accolga la domanda di restituzione del corrispettivo fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito. La domanda di ripetizione è, infatti, autonoma e distinta rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la relativa causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi.

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