L’amministratore che agisca per il pagamento del compenso e del bonus di fine mandato deliberati dall’assemblea deve provare la delibera che li ha determinati; a tal fine è priva di efficacia probatoria, se contestata, la semplice fotocopia del verbale assembleare che non rechi la numerazione progressiva né la bollatura prescritte per il libro delle decisioni dei soci dagli artt. 2421 e 2215 c.c. [specie quando lo stesso amministratore abbia denunciato lo smarrimento del libro], e la prova non può desumersi dal pagamento del compenso relativo a un solo esercizio.
I decreti di accertamento della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. e di nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., resi nelle forme del procedimento in camera di consiglio, sono impugnabili soltanto con il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c., da proporre nel termine perentorio di dieci giorni. Ne consegue che è tardivo il reclamo dei soci [che deducano di non avere avuto conoscenza dei procedimenti] proposto oltre tale termine decorrente dalla notificazione del decreto alla società presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri e dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, perché l’iscrizione, avendo efficacia dichiarativa, fa presumere la conoscenza legale del provvedimento anche da parte dei soci, presunzione che non è superata dall’allegazione di una conoscenza effettiva successiva.
Il contratto, anche preliminare, di trasferimento di quote di s.r.l. non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem; ne consegue che la parte che ne deduca la simulazione relativa [allegando che il versamento del prezzo dissimulava un mutuo ai soci della promittente venditrice] può provare l’accordo simulatorio per testimoni o per presunzioni soltanto quando ne faccia valere l’illiceità ai sensi dell’art. 1417 c.c. o ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 2724 c.c., e in mancanza deve produrre la controdichiarazione. Non costituiscono principio di prova per iscritto i bonifici eseguiti dalla stessa parte che deduce la simulazione, perché tale principio deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta.
La morosità del socio di s.r.l. nell’esecuzione dei conferimenti non lo priva della legittimazione a chiedere al tribunale l’accertamento della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c., perché la sospensione prevista dall’art. 2466 c.c. riguarda soltanto la partecipazione alle decisioni dei soci e non l’esercizio dell’azione giudiziale; né l’adozione delle misure conseguenti al verificarsi della causa di scioglimento presuppone una previa denuncia o attivazione stragiudiziale del socio, poiché gli amministratori vi sono tenuti senza indugio e senza formalità preliminari. L’eventuale violazione dei doveri di correttezza del socio moroso che chieda lo scioglimento non inibisce l’azione, ma può rilevare soltanto ai fini risarcitori in altra sede.
La pendenza dell’impugnazione, proposta dallo stesso socio ricorrente, della delibera di approvazione del bilancio dal quale emerge la perdita integrale del capitale sociale non è ostativa all’accertamento della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., perché la delibera, finché non sia sospesa o annullata, è efficace e il bilancio può costituire la base della verifica dei presupposti dello scioglimento.
Il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. comprende la facoltà di estrarne copia, ma le sue modalità di esercizio vanno individuate alla stregua del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, che impone di contemperarne tempi e modalità con gli interessi della società. Non sono pertanto ostative all’esercizio del diritto, e non ne integrano la lesione tutelabile in via d’urgenza, le modalità indicate dalla società che [senza opporre alcun rifiuto] fissino i giorni di accesso presso la sede sociale, previa comunicazione da inoltrare con un congruo preavviso, e pongano a carico del socio i costi di copia ed estrazione dei documenti.
Il diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta esclusivamente al socio che non partecipa all’amministrazione; difetta pertanto di legittimazione al ricorso cautelare volto a tutelarlo il socio che sia componente [e vicepresidente] del consiglio di amministrazione.
Integra contraffazione del marchio UE ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. UE 2017/1001 l’uso, per prodotti identici o affini [articoli per la prima infanzia], di un segno che riproduca l’elemento verbale dominante del marchio anteriore nel medesimo carattere grafico, con l’aggiunta di un termine meramente descrittivo [«organics», riportato in caratteri molto più piccoli], perché il consumatore medio, che percepisce il marchio come un tutt’uno, concentra l’attenzione sull’elemento dominante e può ritenere che i prodotti costituiscano una linea della stessa impresa. La medesima condotta integra anche concorrenza sleale confusoria e, ove il segno sia adottato come nome a dominio per un’attività affine, un conflitto equiparato alla violazione del marchio.
La violazione attuale di un diritto di proprietà industriale fa presumere, salvo prova contraria a carico del contraffattore, il periculum in mora, che è comunque integrato dalla prosecuzione dell’uso del segno nonostante il rigetto della sua registrazione da parte dell’ufficio marchi e del giudice di un altro Stato membro e nonostante la diffida del titolare.
Non integra contraffazione del marchio registrato, composto dalla denominazione generica di un prodotto [un’espressione che nel settore erboristico indica i grani di erbe con funzione lassativa] e da ulteriori elementi denominativi, l’uso da parte del concorrente della sola denominazione generica in funzione descrittiva del prodotto, contraddistinto quanto alla provenienza da un diverso marchio, perché il segno descrittivo non è suscettibile di valida tutela ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), c) e d), reg. UE 2017/1001 e l’esclusiva può investire, al più, la combinazione di quell’espressione con gli ulteriori elementi distintivi del marchio registrato.
Nel procedimento cautelare il resistente può opporre, in via di eccezione volta a paralizzare la domanda, il carattere descrittivo o la volgarizzazione del marchio azionato, senza necessità di proporre domanda riconvenzionale di nullità o di decadenza, e non gli è opponibile la preclusione per convalidazione ex art. 28 c.p.i., che riguarda la tolleranza dell’uso di un marchio posteriore registrato. La registrazione del segno da parte dell’ufficio competente non preclude, inoltre, la valutazione giudiziale della sua validità.
Non sussiste imitazione servile quando i contenitori [nella specie, di integratori alimentari] utilizzati dal concorrente siano quelli tipici dei prodotti del settore e chi lamenta la condotta sleale non abbia allegato né dimostrato che la forma del proprio contenitore sia coperta da un diritto di privativa o possieda di per sé una specifica capacità distintiva, tale da renderla univocamente riconducibile a lui agli occhi del consumatore.
Ai fini della competenza per territorio sulla domanda di contraffazione di marchio, il luogo in cui «i fatti sono stati commessi», ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., è quello in cui si realizza la condotta lesiva e non quello in cui si verifica il danno, perché quest’ultimo coinciderebbe con la sede dell’attore e introdurrebbe un criterio generale di collegamento non previsto dalla legge e in contrasto con il foro della residenza o del domicilio del convenuto. Quando la violazione sia commessa a mezzo internet [mediante la predisposizione in un sito di parole chiave che evocano il marchio altrui], rileva il luogo in cui si avvia l’immissione nella rete dei contenuti lesivi, che coincide con la sede o la residenza dell’inserzionista.
Il modello non registrato di [un ciondolo raffigurante un oggetto tipico della tradizione popolare] presenta i requisiti di novità e di carattere individuale richiesti dagli artt. 5 e 6 reg. CE n. 6/2002 quando, pur essendo presenti sul mercato altri prodotti che raffigurano il medesimo soggetto, se ne distingue per elementi formali assenti nei prodotti anteriori [quali un intreccio a spirale lungo l’intero corpo dell’oggetto], idonei a caratterizzarne l’impressione generale agli occhi dell’utilizzatore informato. La valutazione del carattere individuale va infatti condotta mediante il confronto con disegni o modelli anteriori precisi, individuati e determinati, e non con un insieme di elementi tratti da modelli diversi.
La tutela del modello non registrato opera, ai sensi dell’art. 11 reg. CE n. 6/2002, per tre anni dalla sua prima divulgazione al pubblico, sicché, contestato il requisito, ne restano esclusi i modelli che risultino divulgati in epoca anteriore. Per i modelli divulgati entro il triennio e dotati di novità e carattere individuale, la commercializzazione da parte del concorrente di prodotti sostanzialmente identici integra anche concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, comma 1 n. 1 c.c., perché idonea a ingenerare confusione nella clientela.
Non integra contraffazione di marchio la vendita, da parte del concorrente, di prodotti [ciondoli di piccole dimensioni] sui quali il segno altrui sia apposto in caratteri così ridotti da non essere leggibile a occhio nudo, quando non risulti che i prodotti siano stati presentati alla clientela come recanti quel marchio [mediante confezioni, insegne o materiale pubblicitario]. Occorre infatti che l’apposizione del segno da parte del concorrente, non titolare né licenziatario, sia visibile alla clientela, perché solo in tal caso può ritenersi effettivo l’uso del marchio e idoneo ad attrarre i consumatori all’acquisto del prodotto in quanto riconducibile a quel marchio.
Quando l’amministratore convenuto nell’azione sociale di responsabilità chiami in causa sindaci, revisore e socio pubblico non come veri legittimati passivi, ma per far valere in via condizionata un’azione di regresso fondata su un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore, non opera l’estensione automatica della domanda attorea ai chiamati, e spetta alla società scegliere se proporre contro di essi un’autonoma domanda, ammissibile nel rispetto delle preclusioni. Il processo civile non va sospeso in attesa del giudizio penale a carico dell’amministratore, fuori dalle ipotesi eccezionali dell’art. 75 c.p.p., perché il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità.
Non risponde degli atti dissipativi dell’amministratore la società incaricata di una revisione contabile volontaria, a fini interni e non certificativi, quando l’attore non specifichi quali gravi inadempimenti le siano imputabili rispetto al carattere circoscritto dell’incarico: il revisore risponde della negligenza nell’apprezzamento dei dati contabili, non ha accesso alle delibere né i poteri di ispezione e reazione dei sindaci, e la sua responsabilità è esclusa quando il danno derivi dalla condotta illecita dell’amministratore, estranea alla sua sfera di controllo.
È infondata anche l’azione di regresso dell’amministratore, perché nessuno può giovarsi del proprio dolo, egli disponeva in via esclusiva degli elementi sulla gestione e l’art. 2055 c.c. presuppone il concorso nella commissione dei medesimi fatti; le spese della domanda della società possono essere compensate per l’esigenza di un accertamento definitivo delle eventuali corresponsabilità.
Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del nome e dell’immagine di un artista notorio, che è indebito quando non costituisca esercizio di un diritto o di una facoltà né risponda alle finalità informative, culturali o didattiche dell’art. 97 l.d.a., da bilanciare con la libertà d’impresa. È tale l’impiego del nome e dell’immagine di Totò, tratta da scene gastronomiche dei suoi film, nell’insegna, nei menù e nella comunicazione di un ristorante-pizzeria, volto soltanto a evocare presso la clientela la tradizione napoletana e la qualità del prodotto: si tratta di un mero uso pubblicitario, che va inibito anche nei segni distintivi e sui canali online, con distruzione del materiale.
Il danno patrimoniale si liquida secondo l’art. 158 l.d.a., che prevede la retroversione degli utili e, come soglia minima, il prezzo del consenso; la retroversione non si applica quando non sia offerta alcuna prova degli utili del convenuto. Il prezzo del consenso non può essere desunto dai contratti conclusi dagli eredi con grandi imprese cinematografiche o alimentari quando l’utilizzatore sia una piccola impresa individuale di ristorazione con limitata operatività territoriale, ma può esserlo dagli accordi transattivi conclusi in epoca prossima con ristoratori analoghi, e la liquidazione resta limitata al periodo per il quale è chiesto l’accertamento; non spetta un ulteriore danno non patrimoniale in difetto di idonea allegazione.
L’inizio del giudizio di merito oltre il termine dell’art. 132 c.p.i. non impedisce di esaminare il materiale probatorio acquisito nella fase cautelare e nel reclamo e ritualmente acquisito al fascicolo d’ufficio; è inoltre valida la procura alle liti non congiunta materialmente all’atto, rilasciata nel fascicolo cautelare con espressa estensione al giudizio di merito.
Nell’azione di contraffazione di una privativa comunitaria per varietà vegetale spetta al titolare provare, all’esito dell’istruttoria piena del merito, che il materiale riconducibile alla varietà protetta provenga effettivamente dal convenuto. La prova manca quando il campione analizzato in sede di reclamo sia stato acquistato tramite una cooperativa su incarico dell’ente collegato al titolare, con il cartellino di provenienza separato dal sacco, nessun materiale della varietà sia stato rinvenuto con la descrizione presso il convenuto o presso i terzi acquirenti e le fatture esaminate dal consulente non riguardino la varietà, salvo un unico acquisto da un licenziatario, lecitamente rivenduto in virtù dell’esaurimento previsto dall’art. 16 del reg. (CE) n. 2100/94.
Il rigetto travolge anche la domanda di violazione delle regole sull’uso della denominazione varietale dell’art. 17 dello stesso regolamento, strettamente connessa alla prova della vendita, e comporta la revoca del provvedimento cautelare concesso in sede di reclamo; la complessità della ricostruzione probatoria giustifica la compensazione parziale delle spese ed esclude la responsabilità aggravata dell’attore.