Il d.l. n. 99/2017, che ha escluso dalla cessione a Intesa Sanpaolo i debiti e il contenzioso delle banche venete in liquidazione coatta derivanti dalla commercializzazione di loro azioni e obbligazioni subordinate o convertibili, si applica alle sole banche in liquidazione e non alle loro controllate che abbiano collocato quei titoli presso la propria clientela. Resta pertanto passivamente legittimata la banca controllata, poi incorporata nella cessionaria, mentre le domande originariamente proposte contro la banca posta in liquidazione coatta nel corso del giudizio diventano improcedibili ai sensi dell’art. 83 t.u.b., senza che la mancata notifica nei suoi confronti del ricorso in riassunzione determini l’estinzione.
La violazione degli obblighi informativi dell’intermediario non comporta la nullità del contratto stipulato per iscritto, ma ne legittima la risoluzione per inadempimento, e la natura contrattuale della responsabilità supera l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’intermediario deve fornire un’informazione adeguata in concreto sulla natura e sui rischi dello specifico strumento, come le obbligazioni convertibili non quotate e fortemente illiquide, anche all’investitore che si sia dichiarato propenso al rischio, e non basta la dichiarazione di avere preso visione del prospetto, priva di valore confessorio; la risoluzione va pronunciata quando il profilo effettivo del cliente, medio e con finalità previdenziali, sia inconciliabile con quello attribuitogli in sede di profilatura e con l’investimento proposto.
Per effetto della risoluzione l’intermediario restituisce il capitale investito, secondo le regole dell’indebito, con gli interessi legali dalla domanda e senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta, e l’investitore i titoli; dal capitale si detraggono le cedole percepite e gli indennizzi ricevuti dal Fondo indennizzo risparmiatori, e va respinta la domanda risarcitoria in difetto di prova di un danno ulteriore.
Il modello di utilità è valido ai sensi dell’art. 82 c.p.i. quando conferisca a un oggetto preesistente un’utilità nuova in termini di particolare efficacia o comodità d’impiego, come la conformazione delle alette di chiusura di un contenitore di sicurezza per la presa OBD delle autovetture, che rafforza il serraggio e impedisce di fare leva con un utensile; l’ideazione, frutto di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, non è scontata per il tecnico del ramo, anche se non raggiunge il livello di un’invenzione. Il rigetto della domanda di brevetto per invenzione presentata dal concorrente per un dispositivo analogo non prova la mancanza di novità del modello di utilità, perché i requisiti dei due titoli sono diversi.
La contraffazione per equivalenti del modello di utilità richiede che il dispositivo contestato utilizzi il medesimo concetto innovativo e ne consegua pari utilità, e va esclusa quando esso sia una variante di modelli già noti nello stato della tecnica e non riproduca la particolarità della rivendicazione, come per contenitori privi delle alette a elle, il cui effetto protettivo dipende da una diversa conformazione del coperchio. Ai fini del confronto rileva il modello come descritto e rivendicato nella domanda, e non il prodotto commercializzato dal titolare con caratteristiche ulteriori; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
I sindaci rispondono per fatto proprio omissivo quando, di fronte a irregolarità gestionali gravi e continuative, si limitino a formulare rilievi agli amministratori e osservazioni critiche nei verbali di approvazione dei bilanci, invitando l’assemblea ad assumere le determinazioni opportune, senza attivare gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento, come la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., la sollecitazione dei provvedimenti degli artt. 2446 e 2447 c.c., i richiami formali agli amministratori e la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. L’ampiezza del dovere di controllo, esteso a tutta l’attività sociale nell’interesse dei soci e dei creditori, fa sì che non occorra individuare specifici comportamenti dei sindaci, bastando che non abbiano rilevato una violazione macroscopica o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità; la cessazione dalla carica non esclude la responsabilità per il danno consolidatosi nel periodo di inerzia.
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore decorre dall’oggettiva conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale, presunta coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria del convenuto, che non può fondarsi su un bilancio i cui dati non corretti non evidenziavano alcuno squilibrio. Integra danno per la massa il rimborso di finanziamenti a taluni creditori in violazione della par condicio, anche se eseguito con fondi erogati da un terzo, e l’obbligo di gestione conservativa dell’art. 2486 c.c. sorge dalla rilevabilità oggettiva della causa di scioglimento, senza attendere l’approvazione del bilancio.
Ai fini del periculum del sequestro conservativo basta l’oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio del debitore, da valutare per ciascun condebitore solidale, e la titolarità di quote indivise di immobili non rende capiente il patrimonio, perché non ne assicura la piena disponibilità e l’utile aggressione esecutiva.
Il fumus della violazione di una privativa per nuova varietà vegetale può essere accertato mediante le analisi genetiche eseguite dal consulente d’ufficio sui campioni prelevati in sede di descrizione, quando il profilo molecolare dei campioni coincida con quello della varietà protetta, come avviene per l’uva da tavola coltivata nei vigneti del resistente, e ciò anche se, per l’assenza del resistente, non sia stato possibile descriverne le scritture contabili; all’accertamento seguono l’inibitoria di ogni uso commerciale della varietà, il ritiro dal commercio dei prodotti e il sequestro dei vigneti e delle piante.
In materia di proprietà industriale l’irreparabilità del danno, ai fini del periculum in mora, consiste nell’obiettiva difficoltà di recuperare la quota di mercato perduta e nell’impossibilità di quantificare compiutamente, anche in via equitativa, il pregiudizio arrecato all’immagine e agli interessi del titolare. La pubblicazione del provvedimento va invece negata in difetto di un’attività di commercializzazione significativa da parte del resistente.
L’imitazione servile consiste nella riproduzione pedissequa della forma esteriore del prodotto del concorrente idonea a ingenerare confusione, e deve ricadere sulle caratteristiche individualizzanti che ricollegano il prodotto a una determinata impresa; le forme imitate devono essere arbitrarie e dotate di originalità e capacità distintiva, e non funzionali, restando escluse le forme comuni o standardizzate che non abbiano acquistato valore individualizzante. Il rischio di confusione va valutato con un giudizio sintetico, dal punto di vista del consumatore di riferimento e in rapporto al mercato in cui operano i concorrenti; quando le calzature sono vendute soltanto online, le differenze di pellame o di colore non sono percepibili dall’acquirente, e la confusione è accresciuta dalla presentazione del prodotto come identico all’originale.
Integra contraffazione del marchio altrui, ai sensi dell’art. 20, primo comma, lett. a) e b), c.p.i., l’uso del marchio rinomato del concorrente nel titolo delle offerte in vendita dei propri capi e come chiave di ricerca nel proprio sito di commercio elettronico, perché induce il consumatore a ritenere che si tratti di prodotti del titolare o che vi sia un legame commerciale con esso.
La dichiarata cessazione della commercializzazione dopo la notifica del ricorso non esclude il periculum in mora, che sussiste quando la condotta fosse attuale al momento del deposito e vi sia pericolo di ripetizione, e consiste nell’indebolimento della capacità distintiva del marchio; l’inibitoria può essere assistita da penale per ogni prodotto venduto in violazione e dalla pubblicazione del provvedimento, anche sul sito del contraffattore e in lingua inglese quando l’offerta sia rivolta al mercato estero.
La decisione di non inserire i beni immateriali tra i beni cedibili nel corso della gestione liquidatoria di una società non costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. tale da legittimare la revoca del liquidatore qualora sia stata assunta da quest’ultimo nonché formalmente condivisa dai soci attraverso l’approvazione dei bilanci di liquidazione e, in particolare, qualora sia evidente che i soci non abbiano alcun interesse a cedere ad aziende concorrenti operanti sullo stesso mercato l’avviamento, i marchi, le liste clienti e fornitori della società posta in liquidazione e manifestino in modo chiaro, attraverso la scelta in favore della immediata costituzione e della piena operatività di società neocostituite, di voler continuare ad utilizzare direttamente tutti i beni immateriali originati nella società e i rapporti precedentemente costruiti con clienti, fornitori e stakeholders di riferimento.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c. le spese processuali possono essere poste a carico dei controinteressati soccombenti, mentre le spese dell’ispezione giudiziale restano sempre a carico dei denuncianti [nella specie, ricorso del socio di una s.r.l. in liquidazione rigettato con condanna alle spese].
La disciplina della delibera assembleare trova il suo limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che trovano espressione anche nell’esecuzione del contratto sociale. L’abuso della maggioranza costituisce un vizio di annullabilità per violazione di legge che va ad inficiare la delibera avendo la maggioranza piegato la decisione ad un proprio interesse personale in danno del o dei soci di minoranza senza che l’operazione sia assistita da un reale interesse sociale. L’elemento di discrimine tra la legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario da un lato e l’abuso di detto principio dall’altro è la ricorrenza dell’interesse sociale: ove nel voto espresso dalla maggioranza non si possa individuare un reale interesse sociale, il pregiudizio sopportato dalla minoranza potrà considerarsi arbitrario ed ingiustificato.
Nella valutazione dell’aumento di capitale rilevano, più che l’operazione in sé, le sue modalità, proporzioni e tempi, dai quali possa desumersi in via indiziaria la volontà della maggioranza di mettere in difficoltà la minoranza e di impedirle di conservare la propria posizione di partecipazione, influenza e controllo nella società, e contano le motivazioni della delibera più delle giustificazioni offerte negli scritti difensivi. Sono indici di abuso l’elevata conflittualità tra i soci familiari, l’entità dell’aumento, come da 60.000 a oltre 1,5 milioni di euro, superiore alle note disponibilità della minoranza, la sua scindibilità, che ne consente l’efficacia anche con le sole sottoscrizioni della maggioranza, una motivazione generica fondata su una relazione del revisore priva di riferimenti a investimenti concreti e l’assenza di esigenze di liquidità in una società ampiamente patrimonializzata, che ben avrebbe potuto coprire le perdite con un aumento gratuito a carico delle riserve disponibili.
Ne segue, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e in pendenza del giudizio arbitrale, la sospensione dell’efficacia della delibera, con ordine di iscrizione nel registro delle imprese, poiché il mancato versamento dei soci di minoranza oltre il 25% esporrebbe le loro quote alla procedura dell’art. 2466 c.c. o alla diluizione, limitandone i poteri partecipativi fino alla decisione di merito.
L'art. 2476, co.2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo che gli attribuisce la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all'amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l'amministrazione sociale. Il diritto in questione, pur non essendo incondizionato e dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.), può essere esercitato dal socio anche in assenza di una specifica motivazione, potendosi il socio vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Il controllo si estende ai documenti della società controllata, perché va parametrato al potere di gestione dell’organo amministrativo della controllante e alle conoscenze che esso deve avere sulle controllate, specie quando la partecipazione sia quasi totalitaria e l’amministratore della controllante sia anche socio accomandatario della s.a.s. controllata. La consegna di documenti da cui si potrebbero desumere i dati di quelli non ancora consegnati non esaurisce il diritto, perché il controllo implica la verifica incrociata della coerenza dei dati, e la specificità delle richieste stragiudiziali è confermata dalla parziale consegna già avvenuta.
Il periculum è in re ipsa nell’ingiustificato procrastinarsi dell’esercizio del diritto, e il giudice può ordinare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla società di consentire ai soci, anche tramite professionisti di fiducia, la consultazione e l’estrazione di copia a loro spese dei documenti analiticamente elencati, con esclusione di quelli già consegnati in corso di causa, come per la s.r.l. familiare che gestisce un lido balneare tramite una s.a.s. controllata.
La nomina del preposto di sede secondaria di società estera con ampi poteri di rappresentanza, in assenza di un patto sul compenso e di prova di accordi conclusi direttamente con il professionista, comporta il diritto a un compenso equo e adeguato alla funzione svolta, determinabile dal giudice in base alla retribuzione di mercato del dirigente di azienda del settore di riferimento, desunta anche dal CCNL applicabile, con detrazione delle somme già percepite; sono irrilevanti, nei confronti del preposto, intese sul compenso intervenute tra la società e terzi non portate a sua conoscenza.
Il preposto della sede secondaria, munito del generale potere di rappresentanza della branch e assimilabile all’institore, svolge compiti riconducibili alla figura del dirigente d’azienda in posizione apicale, e la sottoscrizione degli atti preparati da altri implica comunque un vaglio del loro contenuto e l’assunzione della relativa responsabilità verso i terzi. Il compenso equo va quindi parametrato alla retribuzione base del dirigente prevista dalla contrattazione collettiva del settore, richiamata ai sensi dell’art. 2070 c.c. quale mero criterio di quantificazione ai sensi dell’art. 36 Cost., e non ai parametri professionali del d.m. n. 140/2012, propri della gestione di patrimoni e aziende, con esclusione delle voci accessorie proprie del rapporto di lavoro subordinato, come t.f.r., tredicesima e festività, e con una decurtazione percentuale ove il preposto non abbia gestito il personale né partecipato alle trattative dei contratti che sottoscriveva; alla condanna sono tenute in solido la società estera e la sua sede secondaria.
La pretesa del preposto al compenso è regolata dalla legge applicabile alla rappresentanza volontaria ai sensi dell’art. 60 della l. n. 218/1995, e non dalla legge della società prevista dall’art. 25. È inammissibile la chiamata in garanzia del terzo che non sia accompagnata dall’espressa richiesta di differimento della prima udienza ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c.
Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, da interpretare restrittivamente. È invece meritevole di tutela il patto parasociale con cui tutti i soci regolino il recesso di alcuni di essi e la determinazione della quota da liquidare, in quanto volto a disciplinare il comportamento futuro nell’esercizio dei diritti sociali, purché sia apposto un termine, come quello che miri a fruire del regime agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci uscenti; della scrittura è partecipe anche la società quando la sottoscrivano i soci che ne sono amministratori, senza che occorrano formule sacramentali per la spendita del nome.
Quando il patto subordini la propria attuazione alla celebrazione dell’assemblea entro un termine prefissato e questo sia spirato senza che l’assemblea si sia tenuta o che il socio ne abbia chiesto la convocazione, il patto non è più efficace e non può fondare la pretesa alla liquidazione della quota, fatta valere solo tre anni dopo. Ciò vale tanto più se il socio abbia poi continuato a partecipare alla vita sociale e sottoscritto un aumento di capitale, manifestando una volontà incompatibile con il recesso.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
Il periculum in mora del sequestro conservativo non può fondarsi su mere allegazioni o timori soggettivi del creditore, ma richiede la deduzione e la prova di elementi oggettivi, anche indiziari, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o soggettivi, desumibili da atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio, da valutare con un prudente apprezzamento complessivo; non occorre che il depauperamento sia in atto, ma deve risultarne probabile la verificazione.
Va pertanto respinto il ricorso della socia receduta che chieda il sequestro dei beni della s.r.l. a garanzia del credito alla liquidazione della quota, già oggetto del procedimento ex art. 2473 c.c., senza allegare atti dismissivi e a fronte della consistenza del patrimonio sociale, costituito da immobili e da riserve risultanti dal bilancio, come riconosciuto dalla stessa ricorrente; non rilevano gli atti di mala gestio dell’amministratore anteriori al recesso e alla richiesta di liquidazione, che non indicano un depauperamento attuale del patrimonio.