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Arbitrato e pregiudizialità tra domande; tipicità del recesso dalla cooperativa edilizia e perdita volontaria dei requisiti
Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la...

Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la domanda arbitrabile resta attratta alla cognizione del giudice ordinario se dipende da quella a lui riservata, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico; è il caso della domanda del socio di cooperativa di restituzione delle somme versate, coperta dalla clausola compromissoria, che dipende dalla domanda di accertamento della legittimità del recesso, riservata dallo statuto all’opposizione davanti al tribunale.

Nelle società cooperative vige il principio di tipicità delle cause di recesso ai sensi dell’art. 2532 c.c.; la perdita volontaria dei requisiti per rivestire la qualità di socio di una cooperativa edilizia, dovuta all’acquisto di un altro immobile sul libero mercato, non integra un’ipotesi di recesso consentito ma si risolve in una forma indiretta di recesso ad libitum, che se ammessa consentirebbe a qualunque socio di sottrarsi al vincolo al di fuori dei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.

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Arbitrabilità dell’impugnazione della delibera sui compensi degli amministratori e natura dell’eccezione di compromesso
L’impugnazione della delibera assembleare di s.r.l. che riconosca compensi aggiuntivi e determini nuovi compensi agli amministratori è compromettibile in arbitri...

L’impugnazione della delibera assembleare di s.r.l. che riconosca compensi aggiuntivi e determini nuovi compensi agli amministratori è compromettibile in arbitri in forza della clausola compromissoria statutaria, ferma l’applicabilità dell’art. 838-quater c.p.c.; sono indisponibili, e sottratte agli arbitri, soltanto le controversie relative a delibere con oggetto illecito o impossibile o prese in assoluta mancanza di informazione, e più in generale quelle che investano in modo diretto, e non meramente mediato, interessi protetti da norme inderogabili la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata dall’iniziativa di parte. L’allegazione che i compensi siano stati deliberati sulla base di un bilancio non veritiero, oggetto di separata impugnazione, non rende la lite indisponibile, perché la questione della violazione dei principi di redazione del bilancio costituisce un antefatto estraneo al giudizio e la delibera impugnata incide direttamente solo sulla posizione individuale del socio.

L’eccezione di compromesso ha natura processuale e pone una questione di competenza, da decidere con ordinanza ai sensi dell’art. 44 c.p.c. previo invito alle parti a precisare le conclusioni; l’adesione all’eccezione manifestata soltanto nella prima difesa di merito, e non già nella fase cautelare, giustifica una compensazione parziale delle spese.

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Aumento del capitale di s.r.l. con perdite superiori al capitale senza previo abbattimento: nullità della delibera
È nulla la delibera con cui l’assemblea di una s.r.l., le cui perdite abbiano integralmente eroso il capitale riducendolo al...

È nulla la delibera con cui l’assemblea di una s.r.l., le cui perdite abbiano integralmente eroso il capitale riducendolo al di sotto del minimo legale, deliberi un aumento di capitale, disponendo anche il saldo dei versamenti sul capitale iniziale, senza adottare le misure di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale previste dall’art. 2482-ter c.c. La delibera non è invece nulla per il solo fatto di non essere stata adottata per atto pubblico o con verbale notarile, perché le ipotesi di nullità per vizio di forma sono limitate alla mancata stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico e alla mancanza del verbale.

Non ricorre la causa di esclusione del socio moroso nei versamenti del capitale sottoscritto quando non risulti che l’amministratore abbia richiesto il versamento e fissato un termine per l’adempimento secondo le previsioni dell’atto costitutivo, né che il mancato pagamento sia previsto tra le cause di esclusione pattuite. L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, correttezza e chiarezza non può fondarsi sul solo rifiuto dell’amministratore di fornire chiarimenti in assemblea, ma richiede la specifica indicazione, anche mediante una relazione tecnica di parte, dei vizi del documento contabile; l’approvazione cumulativa dei bilanci di più esercizi rileva solo sul piano formale.

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Azione del socio ex art. 2476, comma 3, c.c.: curatore speciale e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore
La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e...

La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.

Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. La vendita dell’intero patrimonio immobiliare non richiede l’autorizzazione dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. quando l’oggetto sociale comprenda anche la vendita di immobili, e non è di per sé lesiva se il prezzo, pur inferiore alla stima, tenga conto dell’ipoteca gravante sui beni e l’acquirente non sia riconducibile all’amministratore.

Integra invece grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la cessione del patrimonio contro un modesto acconto e l’accollo del mutuo senza liberazione della società venditrice, quando l’amministratore, che dispone della contabilità, non provi che l’acquirente abbia pagato le rate con risorse proprie e non agisca per la risoluzione del contratto, lasciando la società priva dei beni ed esposta all’esecuzione della banca, perché l’art. 1273 c.c. non attribuisce all’accollato alcun beneficio di escussione. Il danno è pari al debito residuo del mutuo al netto delle somme effettivamente riversate dall’acquirente, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate, e l’accertato inadempimento esclude il diritto dell’amministratore ai compensi.

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Ricorso ex art. 700 c.p.c. del preteso socio di società di fatto contro la s.r.l. socia: difetto di strumentalità e periculum
È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il...

È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il preteso socio di una società di fatto chieda la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e l’inibitoria degli atti di disposizione nei confronti della società di capitali che, secondo la sua stessa prospettazione, è soltanto socia della società di fatto: quest’ultima, ancorché irregolare e priva di personalità giuridica, è soggetto distinto dai singoli soci, sicché il provvedimento cautelare inciderebbe su un terzo estraneo al rapporto controverso e non potrebbe essere sostituito dalla decisione di merito, destinata a produrre effetti nei confronti della società di fatto.

Ai fini del provvedimento d’urgenza non è sufficiente allegare che la controparte possa esercitare un diritto contestato, ma occorre dare contezza del pregiudizio imminente e irreparabile che ne deriverebbe; il periculum in mora è escluso quando tra l’asserita estromissione del socio e l’iniziativa giudiziale sia decorso un consistente lasso di tempo, come cinque anni, senza allegazione di specifiche condotte medio tempore idonee a rendere vana la pretesa. La prova dell’esistenza di una società di fatto – patto sociale, fondo comune, esercizio congiunto dell’attività, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione, unicità della struttura gestionale – è estremamente rigorosa e richiede una lunga istruttoria, anche tecnico-contabile, incompatibile con la sommaria cognizione cautelare; ove il timore riguardi la garanzia dei propri crediti, il rimedio tipico è il sequestro conservativo, la cui disponibilità esclude la tutela atipica.

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Pagamenti del liquidatore in violazione della par condicio: rapporto con la revocatoria e liquidazione del danno
Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine...

Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell’ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito: tra i suoi obblighi rientra quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il cui pagamento deve essere antergato rispetto a quello dei crediti chirografari. Risponde pertanto verso la massa, su azione del curatore legittimato a far valere la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, il liquidatore che, in presenza di ingenti debiti verso i dipendenti privilegiati ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2777 c.c., abbia pagato professionisti, assistiti da privilegio di grado inferiore, e fornitori chirografari; il danno è pari all’importo dei pagamenti preferenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza, ma senza interessi compensativi, che nell’illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante da allegare e provare.

L’azione di responsabilità contro il liquidatore per i pagamenti preferenziali e l’azione revocatoria fallimentare contro i creditori soddisfatti hanno presupposti e finalità diversi: il curatore può scegliere quale esercitare in base alla verosimile fondatezza e alla solvibilità dei destinatari, e spetta al liquidatore che eccepisce il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. dimostrare che la scelta non fu conforme all’ordinaria diligenza, tanto più quando la maggior parte dei pagamenti non ricada nel periodo sospetto. I giudizi revocatori pendenti non sono pregiudiziali rispetto all’azione di responsabilità, poiché le eventuali restituzioni costituirebbero fatti sopravvenuti da far valere in sede esecutiva o come credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall.; né esclude la responsabilità l’allegazione, non provata, che i pagamenti ai fornitori fossero funzionali a una vendita in blocco dei beni più vantaggiosa per la massa.

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Esclusione del socio di cooperativa agricola per tardiva comunicazione del mancato conferimento
Nella cooperativa agricola di conferimento, la disposizione regolamentare che impone al socio di comunicare entro una data prefissata il mancato...

Nella cooperativa agricola di conferimento, la disposizione regolamentare che impone al socio di comunicare entro una data prefissata il mancato conferimento del prodotto deve interpretarsi come riferita al raccolto della stagione ancora da concludersi e non a quello dell’annata precedente, perché soltanto una comunicazione preventiva è funzionale all’organizzazione dell’attività di trasformazione della cooperativa, mentre una comunicazione riferita all’anno già concluso sarebbe priva di utilità pratica; è irrilevante la successiva anticipazione della chiusura dell’esercizio sociale, fissata a fini meramente fiscali e contabili. Il caso fortuito che impedisca il conferimento va comunicato non appena si verifichi e non giustifica il ritardo quando la causa addotta, come l’alternanza biennale della fruttificazione degli ulivi, fosse prevedibile entro il termine regolamentare.

L’omessa o tardiva comunicazione del mancato conferimento, sanzionata dal regolamento della cooperativa con l’esclusione del socio, costituisce inadempimento distinto dal mancato conferimento o dal conferimento in quantità inferiore a quella dovuta, per il quale lo statuto prevede soltanto penalità da devolvere alle riserve straordinarie; è quindi legittima la delibera di esclusione fondata sulla violazione dell’obbligo di comunicazione, senza che rilevi la modesta entità del prodotto non conferito rispetto ai conferimenti complessivi.

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Gli oneri di allegazione nella descrizione e i presupposti per la concessione, conferma e revoca
Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro...

Lo scopo della descrizione giudiziale è, in generale, quello di acquisire la prova sia dei denunciati illeciti, che della loro dimensione, e, in quanto tale, essa è strumentale rispetto al successivo giudizio di merito volto all'accertamento degli stessi. Essa, quindi, rappresenta un rimedio sia di istruzione preventiva, sia di natura cautelare, essendo la sua concessione, comunque, subordinata, da un lato, alla allegazione di fatti e circostanze in base ai quali poter ritenere, sulla scorta di un giudizio ex ante e non ex post, ragionevole il sospetto circa i denunciati illeciti.

La descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo volto a contrastare il rischio che il dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o comunque utili ai fini dell'assolvimento in sede di giudizio di merito dell'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda. I presupposti ai fini della concessione, della conferma o della revoca vanno valutati, quindi, in relazione al diritto processuale alla prova e non, quantomeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso.

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Appalti pubblici sotto soglia: competenza della sezione imprese e adesione all’eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto...

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici sussiste esclusivamente qualora il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il meccanismo di adesione della parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, previsto dall'art. 38 c.p.c., è limitato alle sole ipotesi di incompetenza territoriale derogabile; in presenza di una incompetenza funzionale e inderogabile per materia, il Tribunale è tenuto a valutare autonomamente la fondatezza della questione indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle parti; accertata l’incompetenza per materia e per territorio, il tribunale dichiara la propria incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, potendo il comportamento collaborativo dell’attore giustificare la compensazione delle spese.

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Responsabilità dei sindaci per omessa reazione, sequestro conservativo verso i coobbligati e limite del nuovo art. 2407 c.c.
In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi...

In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi sussistente quando i sindaci, pur avendo rilevato criticità nella gestione e manifestato osservazioni o dissenso in sede di approvazione dei bilanci, abbiano omesso di attivare gli ulteriori strumenti reattivi loro attribuiti dall’ordinamento, quali, in relazione alla gravità e continuità delle irregolarità gestorie, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione degli adempimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e ogni altra iniziativa idonea ad assicurare una vigilanza effettiva, sostanziale e non meramente formale sull’operato degli amministratori; ne consegue che la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. non richiede l’individuazione di specifici atti commissivi, ma può fondarsi anche sull’omissione delle condotte doverose che avrebbero potuto impedire o attenuare il danno.

In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum in mora può desumersi anche dalla sola oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito azionato, non essendo necessaria, in presenza di una garanzia patrimoniale già inadeguata, la concorrente dimostrazione di specifici atti di depauperamento; in caso di obbligazione solidale, tale requisito va valutato con riguardo alla posizione di ciascun debitore, ma resta escluso quando almeno uno dei coobbligati sia in grado di soddisfare integralmente il credito (circostanza quest'ultima che non ricorre ove i beni allegati a garanzia consistano soltanto in quote indivise di proprietà immobiliare, inidonee ad assicurare una piena e concreta capienza esecutiva).

Ai fini dell’applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c., il limite parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco integra un tetto massimo della responsabilità patrimoniale risarcitoria e non coincide con la misura del danno risarcibile, né consente di identificare quest’ultimo con la sola somma dei compensi percepiti.

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Cessione di quote e dei crediti del socio, intestazione fiduciaria e prova dei vizi del consenso negli atti tra coniugi
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende,...

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende, per connessione, alle domande di annullamento di donazioni e compravendite immobiliari tra coniugi prospettate come parte della medesima vicenda di trasferimento delle quote.

Il socio che, ceduta la partecipazione, pretenda dalla società la restituzione dei finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale difetta di titolarità dei crediti quando li abbia ceduti con coeve scritture private, sottoscritte alla presenza di testimoni e non disconosciute, la cui esistenza trovi conferma nelle note integrative dei bilanci della società che danno atto della rinuncia o della cessione dei finanziamenti in favore del nuovo socio. Gli atti con cui il fiduciario retrocede al fiduciante le quote e i crediti oggetto di intestazione fiduciaria, acquisiti con provvista messa a disposizione dal fiduciante, costituiscono adempimento dell’obbligo gravante sull’intestatario e non possono essere qualificati come donazioni, neppure ai fini dell’applicazione degli artt. 48 e 50 della legge notarile, e la dichiarazione del cedente di ricoprire le posizioni solo fiduciariamente ne conferma la giustificazione causale.

Il dolo invalidante richiede raggiri, anche omissivi, preordinati a indurre in errore, e il mero silenzio non basta se non inserito in un comportamento malizioso; non ricorre quando il donante avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, valutare diversamente la richiesta del coniuge. L’errore sul motivo della donazione rileva ai sensi dell’art. 787 c.c. solo se risulti dall’atto come unico motivo determinante, e tale non è la dichiarazione di imputare la donazione alla legittima. L’annullamento per violenza richiede la prova di una minaccia specificamente finalizzata a estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo e idonea a incidere con efficienza causale sulla determinazione del contraente; non bastano tensioni familiari, timori meramente interni o personali valutazioni di convenienza, tanto più quando il contraente abbia successivamente dichiarato per iscritto di nulla avere a pretendere.

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Clausola compromissoria, trasmissibilità agli eredi e nullità del decreto ingiuntivo in sede di opposizione
In difetto di espressa volontà contraria, e in coerenza con l’art. 808-quater c.p.c., la clausola compromissoria che devolve agli arbitri...

In difetto di espressa volontà contraria, e in coerenza con l’art. 808-quater c.p.c., la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le «differenze di vedute» sull’interpretazione o applicazione del contratto va interpretata in senso estensivo, ricomprendendo tutte le controversie aventi causa petendi nel rapporto, anche se insorte a distanza di molti anni dalla sua esecuzione. La clausola si trasmette agli eredi del contraente originario, che subentrano in tutti i rapporti del de cuius senza necessità di specifica accettazione, e opera quindi anche nella controversia tra l’associante e gli eredi dell’associato sulla consegna dei rendiconti di una farmacia oggetto di associazione in partecipazione.

La presenza della clausola non impedisce di ottenere il decreto ingiuntivo, poiché il procedimento arbitrale non contempla provvedimenti inaudita altera parte, ma l’improponibilità della domanda, da sollevare su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, può essere fatta valere in sede di opposizione. Il giudice dell’opposizione che accolga l’eccezione dichiara la nullità e revoca il decreto, definendo così il giudizio ed esaurendo la propria competenza funzionale, senza poter rimettere la causa agli arbitri; l’eventuale riproposizione della domanda davanti al collegio arbitrale costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa già azionata in via monitoria.

Non integra mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c. il ricorso monitorio proposto dagli eredi sulla base di argomenti astrattamente sostenibili circa l’inoperatività della clausola nei loro confronti.

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