Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la causa dipendente resta attratta alla cognizione del giudice ordinario se la domanda a questi devoluta ne costituisce il presupposto logico-giuridico [nella specie, la domanda del socio di cooperativa edilizia di restituzione delle somme versate, coperta dalla clausola compromissoria, dipendeva dalla domanda di accertamento della legittimità del recesso, che lo statuto riservava all’opposizione davanti al tribunale].
Nelle società cooperative vige il principio di tipicità delle cause di recesso ai sensi dell’art. 2532 c.c.; la perdita volontaria dei requisiti per rivestire la qualità di socio di una cooperativa edilizia, dovuta all’acquisto di un altro immobile sul libero mercato, non integra un’ipotesi di recesso consentito ma si risolve in una forma indiretta di recesso ad libitum, che se ammessa consentirebbe a qualunque socio di sottrarsi al vincolo al di fuori dei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.