Quando nello stesso processo siano proposte una domanda di competenza del giudice ordinario e una di competenza degli arbitri, la domanda arbitrabile resta attratta alla cognizione del giudice ordinario se dipende da quella a lui riservata, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico; è il caso della domanda del socio di cooperativa di restituzione delle somme versate, coperta dalla clausola compromissoria, che dipende dalla domanda di accertamento della legittimità del recesso, riservata dallo statuto all’opposizione davanti al tribunale.
Nelle società cooperative vige il principio di tipicità delle cause di recesso ai sensi dell’art. 2532 c.c.; la perdita volontaria dei requisiti per rivestire la qualità di socio di una cooperativa edilizia, dovuta all’acquisto di un altro immobile sul libero mercato, non integra un’ipotesi di recesso consentito ma si risolve in una forma indiretta di recesso ad libitum, che se ammessa consentirebbe a qualunque socio di sottrarsi al vincolo al di fuori dei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo.