Il sequestro conservativo perde efficacia ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. quando la sentenza di merito, anche non passata in giudicato, accerti l’inesistenza del credito cautelato, sia che lo escluda interamente sia che lo riconosca in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, per la parte eccedente, come quando la domanda del curatore ai sensi dell’art. 2486 c.c., cautelata dal sequestro, sia respinta e l’amministratore sia condannato per i soli ammanchi di cassa. I provvedimenti ripristinatori e restitutori vanno adottati d’ufficio dal giudice che ha accertato l’insussistenza del diritto; ove la sentenza non vi abbia provveduto, possono essere disposti con ordinanza, su ricorso della parte interessata, dal giudice che ha emesso la misura cautelare.
La cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili richiede un provvedimento giurisdizionale che ordini al conservatore dei registri immobiliari di provvedervi, non potendo l’effetto essere prodotto da una dichiarazione di volontà del creditore sequestrante. Quanto al sequestro di crediti presso terzi, eseguito nelle forme degli artt. 513 ss. e 547 c.p.c., l’inefficacia della misura ne impedisce la conversione in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c., ma la dichiarazione di improseguibilità ed estinzione del relativo processo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione, e non al giudice della cautela. La contumacia del creditore sequestrante, che non si oppone alla cancellazione, esclude la pronuncia sulle spese.