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Mancata instaurazione del merito ex art. 669-octies: accertamento “sganciato” dalla fase cautelare
Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c.,...

Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c., il giudizio di merito, la successiva domanda di tale parte diretta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ha natura di ordinario giudizio “sganciato” dalla precedente fase cautelare e non di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

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Procedimento d’urgenza e obblighi informativi
Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale...

Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al tempo occorrente per una decisione nel merito, connotato dai caratteri dell’imminenza ed attualità. Pertanto, il danno paventato, non dev’essere di remota possibilità, bensì deve incombere con vicina probabilità.

[nella fattispecie concreta, il Tribunale ha statuito che il rischio di una cattiva gestione societaria e l’ipotesi di conseguenti ricadute negative sulla posizione della ricorrente (i.e. socio accomandatario di società di accomandita semplice) appaiono quali rischi remoti e non automaticamente riconducibili alla violazione degli obblighi informativi posti a carico del socio accomandatario].

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore: decorrenza della prescrizione e quantificazione del danno risarcibile
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste...

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.f., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza

In ordine al quantum risarcibile, l’art. 2486 c.c., in quanto norma latamente processuale, dispone, nell’ultimo comma, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori, tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del “periculum in mora” può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.

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L’iscrizione della nomina del rappresentante comune nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa
La successione degli eredi nella titolarità di una quota sociale determina l’instaurazione di una comproprietà indivisa tra gli stessi, secondo...

La successione degli eredi nella titolarità di una quota sociale determina l’instaurazione di una comproprietà indivisa tra gli stessi, secondo le quote ereditarie di ciascuno. L’art. 2468, co. 5, c.c. prevede quindi che, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.

L’eventuale mancata iscrizione della nomina del rappresentante comune nel registro delle imprese pone un problema di opponibilità ai terzi - e non ai soci - della relativa delibera, assumendo sul punto la pubblicità nel registro delle imprese un’efficacia dichiarativa e non costitutiva.

Dalla validità ed efficacia della nomina del rappresentante comune consegue la legittimazione esclusiva del suddetto rappresentante nel compimento dei diritti e delle facoltà riservate ai soci (diritto di voto, di recesso, di impugnazione della delibera, ecc.), ivi incluso il diritto di invocare l’accertamento di una causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2487 c.c., così essendo precluso l’esercizio del diritto al singolo socio rappresentato. Invero, nel caso di comproprietà di una partecipazione in società a responsabilità limitata, la nomina di un rappresentante comune si atteggia quale ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono attribuiti esclusivamente al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o anche processuali, dal momento che l’art. 2468, co. 5, c.c. deve considerarsi come norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della comunione, avendo la funzione di proteggere l’esigenza della società di semplificazione e di certezza nei rapporti con i comproprietari.

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Impugnazione della delibera di revoca dell’amministratore e cessazione della materia del contendere
L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more...

L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministratore sia stato comunque sostituito e venga meno l’interesse attuale alla pronuncia.

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Il diritto di controllo del socio non amministratore: potere ispettivo e divieto di abuso
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di...

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Si tratta di un diritto potestativo di controllo, esercitabile senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza di determinati documenti o di informazioni a cui si voglia accedere. Il ritardo nel permettere l'esercizio del diritto di accesso determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, da sanarsi con provvedimento immediato.

Il diritto di controllo si realizza mediante la richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale ed attraverso la consultazione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale. Gli unici limiti opponibili all’esercizio di tale facoltà sono quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e dalle esigenze di tutela della società medesima.

Contrarie ai principi di buona fede sono la richiesta di informazioni per fini antisociali e la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale. Tra le esigenze di tutela della società rientrano la salvaguardia dei dati e del know-how aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d'ispezione da parte del socio, non indirizzato a fini di controllo individuale, quanto piuttosto a scopi concorrenziali.

La presentazione di una denuncia ex art. 2408 c.c. non fa venir meno l'interesse all'istanza di accesso documentale.

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Diligenza e prudenza come criteri di responsabilità dell’amministratore
L’aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non costituisce fonte di responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società....

L'aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non costituisce fonte di responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Ciò che rileva è la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per sé la sussistenza di un danno risarcibile poiché l'attore deve allegare un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

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Restituzione finanziamenti soci in stato di insolvenza: bancarotta preferenziale e concorso dell’extraneus
Il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie...

Il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, ove effettuato in periodo di insolvenza in danno di altri creditori. I finanziamenti rappresentano crediti esigibili chirografari in capo ai soci. L'elemento soggettivo consiste nel dolo eventuale, ossia nella volontà di recare vantaggio al creditore soddisfatto con accettazione della eventualità di danno altrui; non rilevano motivi di interesse societario a giustificazione della precedenza, essendo il socio sprovvisto dell'interesse ad istanza di fallimento, diversamente dalla restante massa creditoria.

Il creditore favorito risponde di concorso nel reato qualora consapevole dello stato di insolvenza del debitore e del proprio vantaggio, con pregiudizio della massa. L'art. 1186 c.c. legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza del termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente; tuttavia tale disposizione non è applicabile quando il pagamento in stato d'insolvenza assuma rilievo delittuoso ai sensi delle norme sulla bancarotta preferenziale.

Nel reato di bancarotta preferenziale, il danno risarcibile va ravvisato non nell'intero importo pagato al creditore favorito, bensì nella quota attribuibile nella liquidazione al creditore potiore e non recuperabile sull'attivo. Il periculum in mora nel sequestro conservativo ricorre sia in presenza di elementi oggettivi (capacità patrimoniale inadeguata rispetto al credito), sia soggettivi (comportamenti del debitore idonei a presumersi atti dispositivi di depauperamento patrimoniale).

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Effetti processuali delle dimissioni dell’amministratore nel giudizio cautelare di revoca ex art. 2476, co. 3, c.c
Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere...

Costituiscono presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore di cui all'art. 2476, comma 3, c.c.: a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per gravi irregolarità nella gestione al momento della decisione sull’istanza; b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio; c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui possa derivare danno al patrimonio sociale ovvero danni ulteriori rispetto a quelli già prodotti.

La cessazione dalla carica di amministratore comporta quindi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta cautelare di revoca, dovendosi ritenere superato il rischio che le condotte poste in essere dall'amministratore cessato possano anche solo potenzialmente arrecare danno alla compagine sociale, come invece richiesto dal co. 3 dell’art 2476.

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Tutela cautelare del diritto d’autore per l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un’opera
In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di...

In tema di tutela cautelare del diritto d’autore, l’utilizzazione a fini espositivi e pubblicitari di una riproduzione non autorizzata di un'opera in assenza di autorizzazione dell’autore integra il fumus boni iuris della violazione del diritto d'autore dell'artista. Il periculum in mora sussiste in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di una compiuta quantificazione, anche in via equitativa, del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi economici dell’autore.

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Il requisito del periculum in mora nei giudizi cautelari di contraffazione di marchio
Ai fini dell’accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l’esistenza di un danno anche soltanto...

Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.

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