In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]
Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.
La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.
Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
Laddove la parte convenuta in sede cautelare non avvii, nel termine di cui all’art. 669-octies, commi 1 e 6, c.p.c., il giudizio di merito, la successiva domanda di tale parte diretta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione ha natura di ordinario giudizio “sganciato” dalla precedente fase cautelare e non di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al tempo occorrente per una decisione nel merito, connotato dai caratteri dell’imminenza ed attualità. Pertanto, il danno paventato, non dev’essere di remota possibilità, bensì deve incombere con vicina probabilità.
[nella fattispecie concreta, il Tribunale ha statuito che il rischio di una cattiva gestione societaria e l’ipotesi di conseguenti ricadute negative sulla posizione della ricorrente (i.e. socio accomandatario di società di accomandita semplice) appaiono quali rischi remoti e non automaticamente riconducibili alla violazione degli obblighi informativi posti a carico del socio accomandatario].
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.f., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza
In ordine al quantum risarcibile, l’art. 2486 c.c., in quanto norma latamente processuale, dispone, nell’ultimo comma, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori, tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del “periculum in mora” può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.
La successione degli eredi nella titolarità di una quota sociale determina l’instaurazione di una comproprietà indivisa tra gli stessi, secondo le quote ereditarie di ciascuno. L’art. 2468, co. 5, c.c. prevede quindi che, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.
L’eventuale mancata iscrizione della nomina del rappresentante comune nel registro delle imprese pone un problema di opponibilità ai terzi - e non ai soci - della relativa delibera, assumendo sul punto la pubblicità nel registro delle imprese un’efficacia dichiarativa e non costitutiva.
Dalla validità ed efficacia della nomina del rappresentante comune consegue la legittimazione esclusiva del suddetto rappresentante nel compimento dei diritti e delle facoltà riservate ai soci (diritto di voto, di recesso, di impugnazione della delibera, ecc.), ivi incluso il diritto di invocare l’accertamento di una causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2487 c.c., così essendo precluso l’esercizio del diritto al singolo socio rappresentato. Invero, nel caso di comproprietà di una partecipazione in società a responsabilità limitata, la nomina di un rappresentante comune si atteggia quale ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono attribuiti esclusivamente al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o anche processuali, dal momento che l’art. 2468, co. 5, c.c. deve considerarsi come norma speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della comunione, avendo la funzione di proteggere l’esigenza della società di semplificazione e di certezza nei rapporti con i comproprietari.
L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministratore sia stato comunque sostituito e venga meno l’interesse attuale alla pronuncia.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Si tratta di un diritto potestativo di controllo, esercitabile senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza di determinati documenti o di informazioni a cui si voglia accedere. Il ritardo nel permettere l'esercizio del diritto di accesso determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, da sanarsi con provvedimento immediato.
Il diritto di controllo si realizza mediante la richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale ed attraverso la consultazione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale. Gli unici limiti opponibili all’esercizio di tale facoltà sono quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e dalle esigenze di tutela della società medesima.
Contrarie ai principi di buona fede sono la richiesta di informazioni per fini antisociali e la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale. Tra le esigenze di tutela della società rientrano la salvaguardia dei dati e del know-how aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d'ispezione da parte del socio, non indirizzato a fini di controllo individuale, quanto piuttosto a scopi concorrenziali.
La presentazione di una denuncia ex art. 2408 c.c. non fa venir meno l'interesse all'istanza di accesso documentale.
L'aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico non costituisce fonte di responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Ciò che rileva è la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non giustifica di per sé la sussistenza di un danno risarcibile poiché l'attore deve allegare un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
Il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, ove effettuato in periodo di insolvenza in danno di altri creditori. I finanziamenti rappresentano crediti esigibili chirografari in capo ai soci. L'elemento soggettivo consiste nel dolo eventuale, ossia nella volontà di recare vantaggio al creditore soddisfatto con accettazione della eventualità di danno altrui; non rilevano motivi di interesse societario a giustificazione della precedenza, essendo il socio sprovvisto dell'interesse ad istanza di fallimento, diversamente dalla restante massa creditoria.
Il creditore favorito risponde di concorso nel reato qualora consapevole dello stato di insolvenza del debitore e del proprio vantaggio, con pregiudizio della massa. L'art. 1186 c.c. legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza del termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente; tuttavia tale disposizione non è applicabile quando il pagamento in stato d'insolvenza assuma rilievo delittuoso ai sensi delle norme sulla bancarotta preferenziale.
Nel reato di bancarotta preferenziale, il danno risarcibile va ravvisato non nell'intero importo pagato al creditore favorito, bensì nella quota attribuibile nella liquidazione al creditore potiore e non recuperabile sull'attivo. Il periculum in mora nel sequestro conservativo ricorre sia in presenza di elementi oggettivi (capacità patrimoniale inadeguata rispetto al credito), sia soggettivi (comportamenti del debitore idonei a presumersi atti dispositivi di depauperamento patrimoniale).