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Compenso del preposto alla sede secondaria italiana di società estera: parametro del dirigente e voci escluse
La nomina del preposto di sede secondaria di società estera con ampi poteri di rappresentanza, in assenza di un patto...

La nomina del preposto di sede secondaria di società estera con ampi poteri di rappresentanza, in assenza di un patto sul compenso e di prova di accordi conclusi direttamente con il professionista, comporta il diritto a un compenso equo e adeguato alla funzione svolta, determinabile dal giudice in base alla retribuzione di mercato del dirigente di azienda del settore di riferimento, desunta anche dal CCNL applicabile, con detrazione delle somme già percepite; sono irrilevanti, nei confronti del preposto, intese sul compenso intervenute tra la società e terzi non portate a sua conoscenza.

Il preposto della sede secondaria, munito del generale potere di rappresentanza della branch e assimilabile all’institore, svolge compiti riconducibili alla figura del dirigente d’azienda in posizione apicale, e la sottoscrizione degli atti preparati da altri implica comunque un vaglio del loro contenuto e l’assunzione della relativa responsabilità verso i terzi. Il compenso equo va quindi parametrato alla retribuzione base del dirigente prevista dalla contrattazione collettiva del settore, richiamata ai sensi dell’art. 2070 c.c. quale mero criterio di quantificazione ai sensi dell’art. 36 Cost., e non ai parametri professionali del d.m. n. 140/2012, propri della gestione di patrimoni e aziende, con esclusione delle voci accessorie proprie del rapporto di lavoro subordinato, come t.f.r., tredicesima e festività, e con una decurtazione percentuale ove il preposto non abbia gestito il personale né partecipato alle trattative dei contratti che sottoscriveva; alla condanna sono tenute in solido la società estera e la sua sede secondaria.

La pretesa del preposto al compenso è regolata dalla legge applicabile alla rappresentanza volontaria ai sensi dell’art. 60 della l. n. 218/1995, e non dalla legge della società prevista dall’art. 25. È inammissibile la chiamata in garanzia del terzo che non sia accompagnata dall’espressa richiesta di differimento della prima udienza ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c.

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Patto parasociale sul recesso del socio di s.r.l.: validità con termine e inefficacia per mancata attuazione entro la scadenza
Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o...

Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, da interpretare restrittivamente. È invece meritevole di tutela il patto parasociale con cui tutti i soci regolino il recesso di alcuni di essi e la determinazione della quota da liquidare, in quanto volto a disciplinare il comportamento futuro nell’esercizio dei diritti sociali, purché sia apposto un termine, come quello che miri a fruire del regime agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci uscenti; della scrittura è partecipe anche la società quando la sottoscrivano i soci che ne sono amministratori, senza che occorrano formule sacramentali per la spendita del nome.

Quando il patto subordini la propria attuazione alla celebrazione dell’assemblea entro un termine prefissato e questo sia spirato senza che l’assemblea si sia tenuta o che il socio ne abbia chiesto la convocazione, il patto non è più efficace e non può fondare la pretesa alla liquidazione della quota, fatta valere solo tre anni dopo. Ciò vale tanto più se il socio abbia poi continuato a partecipare alla vita sociale e sottoscritto un aumento di capitale, manifestando una volontà incompatibile con il recesso.

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Società in accomandita semplice fuori dalla competenza delle sezioni imprese e adesione all’eccezione di incompetenza
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda...

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.

L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.

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Sequestro conservativo chiesto dalla socia receduta per la liquidazione della quota: periculum non provato
Il periculum in mora del sequestro conservativo non può fondarsi su mere allegazioni o timori soggettivi del creditore, ma richiede...

Il periculum in mora del sequestro conservativo non può fondarsi su mere allegazioni o timori soggettivi del creditore, ma richiede la deduzione e la prova di elementi oggettivi, anche indiziari, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o soggettivi, desumibili da atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio, da valutare con un prudente apprezzamento complessivo; non occorre che il depauperamento sia in atto, ma deve risultarne probabile la verificazione.

Va pertanto respinto il ricorso della socia receduta che chieda il sequestro dei beni della s.r.l. a garanzia del credito alla liquidazione della quota, già oggetto del procedimento ex art. 2473 c.c., senza allegare atti dismissivi e a fronte della consistenza del patrimonio sociale, costituito da immobili e da riserve risultanti dal bilancio, come riconosciuto dalla stessa ricorrente; non rilevano gli atti di mala gestio dell’amministratore anteriori al recesso e alla richiesta di liquidazione, che non indicano un depauperamento attuale del patrimonio.

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Sequestro contro l’amministratore non esecutivo: segnali d’allarme, mancata svalutazione delle partecipazioni e periculum
L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l....

L’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, che non coincide necessariamente con lo stato di insolvenza; si presume, salvo prova contraria, che essa coincida con la dichiarazione di fallimento, e spetta all’amministratore che eccepisce la prescrizione dimostrare con fatti sintomatici di assoluta evidenza l’anteriore emersione dell’incapienza.

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe non discende da una generica omessa vigilanza, ma dal non aver impedito fatti pregiudizievoli di cui abbiano acquisito o avrebbero potuto acquisire conoscenza anche di propria iniziativa, in forza del dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.: chi afferma la responsabilità deve allegare e provare i segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurli ad attivarsi, e spetta poi agli amministratori dimostrare di avere tenuto la condotta dovuta o la causa esterna che abbia reso non percepibili quei segnali.

La mancata svalutazione di una partecipazione iscritta a un valore sensibilmente superiore al patrimonio netto della partecipata non è una scelta insindacabile: secondo il principio contabile OIC 21 la svalutazione è obbligatoria in presenza di una perdita durevole, e l’amministratore che la ometta deve dimostrare la recuperabilità del valore con piani concreti, realizzabili e di breve attuazione; l’iscrizione a valore di costo che occulti la perdita del capitale fa sorgere l’obbligo di gestione conservativa ex art. 2486 c.c. dal momento della rilevabilità oggettiva del dissesto, a prescindere dall’approvazione del bilancio. Non basta a giustificare il mantenimento del costo storico la generica affermazione, in nota integrativa, della capacità futura della partecipata di generare flussi positivi, tanto più quando il revisore abbia rilevato la violazione dei principi contabili e la partecipazione sia stata poi drasticamente svalutata senza che fossero sopravvenute nuove circostanze; in sede cautelare la valutazione può fondarsi sui soli documenti, senza consulenza tecnica.

Ai fini del periculum del sequestro conservativo è sufficiente l’attuale insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, senza che occorra anche il pericolo di un futuro depauperamento, necessario solo a fronte di un patrimonio di per sé adeguato; in presenza di più debitori in solido, il periculum va valutato con riferimento a ciascuno di essi e non ai patrimoni dei condebitori. Non dimostrano la capienza le perizie che stimino in blocco immobili di cui l’amministratore detenga solo quote indivise, e il pericolo di depauperamento può desumersi anche dai pagamenti preferenziali autorizzati nel termine per il deposito del piano concordatario.

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Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.: ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e restituzione degli utili al fiduciante
Il fiduciario è obbligato, salvo patto contrario, a riversare al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni oggetto...

Il fiduciario è obbligato, salvo patto contrario, a riversare al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni oggetto di intestazione fiduciaria, e la mancata esecuzione di tale obbligo costituisce inadempimento, con tutte le conseguenze dettate dal diritto delle obbligazioni, restando irrilevanti le situazioni di buona o mala fede proprie del possesso ai sensi degli artt. 1147 e 1148 c.c. Anche quando non sia provata la clausola orale di ritrasferimento «a semplice richiesta», il fiduciante che sia socio occulto con l’assenso di tutti può reclamare in qualunque momento la reintestazione della quota insieme agli utili maturati, e in caso di inadempimento ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.; non vale come ricognizione di debito la lettera con cui il fiduciario si dichiari disponibile alla cessione con riserva di ogni conteggio di dare e avere.

Quando il valore della quota si sia depauperato per la sopravvenuta messa in liquidazione della società, il danno va liquidato con riferimento al valore della quota al momento della prima richiesta formale di reintestazione, stimato sui bilanci che nessuno abbia impugnato, come per il 25% di una s.r.l. di gestione di sale giochi già oggetto di sequestro giudiziario. L’eventuale mancata sottoscrizione del capitale da parte del fiduciante non osta alla restituzione degli utili percepiti dal fiduciario, perché farebbe sorgere al più un debito verso la società e non verso il fiduciario, che non potrebbe quindi opporlo in compensazione.

Va respinta la domanda riconvenzionale con cui la fiduciaria lamenti che il fiduciante, tramite una società a lui riferibile, abbia percepito dal concessionario di rete una provvigione sui ricavi delle sale taciuta agli altri soci, quando a dolersene non sia la società e manchi la prova che quella provvigione abbia sottratto utili alla società o che, conoscendo gli accordi, essa avrebbe scelto un altro partner.

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Dolo omissivo sui debiti fiscali della società nell’accordo tra soci e natura preliminare dell’accordo conciliativo
In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della...

In tema di annullamento del contratto per dolo omissivo, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la mera reticenza non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto, occorrendo che l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con astuzia o malizia, a realizzare l’inganno perseguito e a determinare l’errore del deceptus.

Ne consegue che va rigettata la domanda di annullamento dell’accordo quando difetti l’allegazione e la prova di un comportamento preordinato all’inganno e la circostanza taciuta avrebbe potuto essere verificata dall’altro contraente con l’ordinaria diligenza, come quando il socio di minoranza di una s.r.l. familiare, che impugna l’accordo conciliativo concluso in mediazione con il fratello amministratore, alleghi di avere appreso solo dopo, dalle cartelle esattoriali, debiti fiscali della società relativi a esercizi precedenti che avrebbe potuto verificare, e i testimoni riferiscano soltanto che della situazione debitoria non si era parlato.

L’accordo conciliativo con cui il socio di minoranza offre di acquistare la quota del socio di maggioranza, che accetta, prevedendo la stipula della cessione per atto notarile entro un termine e reciproci adempimenti preliminari, ha natura di contratto preliminare con efficacia obbligatoria e non traslativa: va quindi respinta la domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento delle quote e di condanna al pagamento del prezzo, in difetto di domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; è inammissibile la domanda di risoluzione proposta per la prima volta nella prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. Difetta invece l’interesse alla condanna alla cessione dei beni in comproprietà che lo stesso accordo abbia già trasferito con efficacia immediata.

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Amministratore prestanome di s.r.l.: responsabilità solidale con l’amministratore di fatto e domanda tardiva verso il terzo
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore unico di s.r.l., non costituiscono circostanze...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore unico di s.r.l., non costituiscono circostanze di esonero né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica, fungendo da prestanome di chi gestiva di fatto la società, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo: l’amministratore che si disinteressa della gestione sociale, prestando copertura alla gestione di fatto altrui o non reagendo ai comportamenti prevaricatori di chi si ingerisce, viene per ciò solo gravemente meno ai doveri dell’incarico, e risponde in solido con l’amministratore di fatto verso la società e i creditori, mentre la ripartizione tra i due rileva solo nei rapporti interni.

Integrano inadempimento l’omessa tenuta e consegna delle scritture contabili e la mancata adozione dei provvedimenti dell’art. 2482-ter c.c. da parte di chi assuma la carica quando il capitale sia già azzerato dai debiti tributari, e il danno può essere determinato, come chiesto dal curatore, nel passivo ammesso al netto dei debiti sorti prima dell’assunzione della carica, con interessi dalla domanda.

Il convenuto che chiami in causa l’asserito amministratore di fatto senza formulare nell’atto di chiamata alcuna domanda di responsabilità o di manleva non può proporla per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., trattandosi di domanda nuova; in difetto di domanda anche da parte del curatore, la condanna può essere pronunciata soltanto nei confronti del convenuto.

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Esclusione del socio di BCC: comunicazione non perfezionata con il deposito nella casella postale e delibera generica
In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si...

In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si perfeziona con il deposito della raccomandata nella casella postale del socio, in difetto di una specifica base normativa o contrattuale e senza il rilascio di un avviso di giacenza, poiché tale modalità non integra la conoscenza legale dell’atto; il termine per l’opposizione all’esclusione decorre quindi dalla successiva effettiva conoscenza del provvedimento, come la PEC ricevuta dalla banca oltre un anno dopo, e la prova del recapito non può essere integrata con la testimonianza del direttore dell’ufficio postale sulle modalità del tentativo di consegna.

È invalida, e va revocata, la delibera di esclusione adottata e comunicata con il mero richiamo alla clausola statutaria generica che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato “in qualsiasi modo” danno alla società o svolga attività in concorrenza, senza specificazione dei fatti addebitati né preventiva diffida, poiché la mancata esplicitazione delle ragioni concrete lede il diritto del socio di comprenderne la gravità e di valutare i rimedi esperibili. Va invece respinta la domanda del socio di consegna della documentazione sociale fondata sul generico richiamo alla qualità di socio e all’art. 150-bis TUB, così come quella risarcitoria in difetto di prova del danno.

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Sequestro conservativo a tutela dell’azione ex art. 255 CCII: fumus su consulenza di parte non contestata e periculum
Il sequestro conservativo sui beni degli ex amministratori, richiesto dal curatore della liquidazione giudiziale a tutela dell’azione di responsabilità ai...

Il sequestro conservativo sui beni degli ex amministratori, richiesto dal curatore della liquidazione giudiziale a tutela dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 255 CCII, presuppone il fumus della pretesa risarcitoria, che può fondarsi sulla consulenza tecnica di parte, prova atipica liberamente valutabile, specie quando i resistenti non ne contestino la ricostruzione della realtà aziendale e la natura cautelare del procedimento non consenta un approfondimento tecnico-contabile dei singoli addebiti. L’illeggibilità di tabelle e prospetti nel ricorso non ne determina la nullità quando il resistente abbia potuto conoscerne il contenuto attraverso la relazione tecnica allegata e il successivo deposito del ricorso in formato leggibile.

Il periculum in mora sussiste, sotto il profilo oggettivo, quando la garanzia patrimoniale degli amministratori risulti inadeguata rispetto all’entità del credito e, sotto il profilo soggettivo, può desumersi dalle modalità di gestione concretamente praticate, come il trasferimento di beni sociali a una società collegata pochi giorni prima dell’apertura della procedura senza registrazione contabile della pretesa compensazione, nonché dalle condotte processuali dei resistenti, rimasti contumaci o costituitisi senza allegare e provare la propria capienza patrimoniale.

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Comparazione del pregiudizio nella sospensione delle delibere assembleari ex art. 2378 c.c.
L’art. 2378 c.c., dettato in materia di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni ed applicabile anche alle...

L'art. 2378 c.c., dettato in materia di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni ed applicabile anche alle delibere di società a responsabilità limitata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter ultimo comma c.c., disciplinando una misura cautelare tipica, prevede al 4° co., quanto al periculum in mora, che il giudice provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In sostanza, il pregiudizio che in termini di irreparabilità della lesione potrebbe subire il ricorrente dall’esecuzione della deliberazione impugnata, non deve essere visto a sé stante ed in via esclusiva, ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, in base a quanto rappresentato dagli organi societari, da un eventuale provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata.

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Decreto ingiuntivo fondato su lodo irrituale contro l’ex amministratore di cooperativa: vizi del lodo e pagamenti dei condebitori
La natura irrituale dell’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria dello statuto di una cooperativa, che definisca espressamente l’arbitrato come irrituale e...

La natura irrituale dell’arbitrato previsto dalla clausola compromissoria dello statuto di una cooperativa, che definisca espressamente l’arbitrato come irrituale e gli arbitri come amichevoli compositori con richiamo al d.lgs. n. 5/2003, va desunta dal dato letterale, dalla comune intenzione delle parti e dal loro comportamento complessivo, e trova conferma nell’acquiescenza prestata nel corso del procedimento arbitrale; la contestazione sollevata per la prima volta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo non può essere accolta.

Il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che inficiano qualsiasi manifestazione di volontà negoziale. L’errore rilevante è quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri per falsa rappresentazione della realtà, mentre è preclusa ogni impugnazione per errori di diritto, salvo l’errore percettivo sull’esistenza o inesistenza di una norma ai sensi dell’art. 1429, n. 4, c.c., e la mancanza di motivazione rileva solo quando sia incomprensibile l’iter logico della decisione. Sono pertanto inammissibili i motivi di opposizione dell’ex amministratore di cooperativa condannato dagli arbitri al risarcimento dei danni che mirino a un riesame nel merito, e sono precluse l’eccezione di prescrizione non sollevata nel procedimento arbitrale e quella di arricchimento senza causa già esaminata dagli arbitri; l’eventuale corresponsabilità di altri soggetti non riduce la responsabilità accertata.

Non integra abusivo frazionamento del credito la proposizione di distinti ricorsi monitori fondati sullo stesso lodo quando differiscano, anche in parte, i debitori e il petitum. Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la fondatezza della pretesa con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione, la riduzione della domanda per le somme medio tempore recuperate dagli altri condebitori solidali comporta la revoca del decreto e la condanna dell’opponente, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., al minor importo accertato.

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