Qualora l'assemblea di una srl convocata per l'approvazione del bilancio, non proceda in tal senso, e alla successiva convocazione non si riunisca nemmeno, sussistono i presupposti di cui al n. 3 dell'art. 2484 c.c. e pertanto si deve decretare l'avvenuto scioglimento della società.
La causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ricorre soltanto quando detta impossibilità sia tale da assumere il carattere di irreversibilità e di assolutezza e pertanto non ricorre là dove la società sia attiva e operante, a nulla rilevando eventuali dissidi tra i soci che non siano inidonei a impedire lo svolgimento della sua ordinaria attività.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente (altro…)
Il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori di una società, che abbiano sostanzialmente eliminato le irregolarità più gravi e allarmanti della precedente gestione, è suscettibile di far venir meno i presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c.
Al creditore di società in accomandita semplice è preclusa ogni iniziativa in tema di nomina dei liquidatori.
La continuata inattività dell’assemblea - causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. - può dirsi integrata qualora l’assemblea, regolarmente e formalmente convocata da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2406 c.c., sia stata più volte disertata dai soci e dagli amministratori. (altro…)