L’obbligazione, assunta dall’incorporante nell’atto di fusione per incorporazione, di corrispondere a un terzo una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, in sostituzione del diritto agli utili che lo statuto dell’incorporata gli attribuiva, costituisce un impegno contrattuale nuovo e autonomo, che rinegozia quello originario e che sarebbe altrimenti superfluo, data la successione ipso iure dell’incorporante nelle obbligazioni dell’incorporata. Essa è inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace in quanto rispondente agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente.
L’obbligazione perpetua assunta a favore del terzo nell’ambito della fusione non costituisce atto di liberalità, perché trova la propria causa nelle ragioni economico-finanziarie sottese all’operazione di fusione e nelle finalità di sostegno mutualistico [verso il socio fondatore] ancora presenti nella società stipulante, che ne giustificano la perpetuità anche ai sensi degli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema di rendita perpetua. Trattandosi di impegno di fonte contrattuale, l’obbligato può sciogliersene, ai sensi dell’art. 1372 c.c., soltanto per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge, perché il recesso unilaterale non è previsto, per tali casi, né dalla legge né dai contraenti.
Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza e rientra nella ripartizione degli affari interni all’ufficio; è pertanto infondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza funzionale inderogabile fondata sulla sua emissione da parte della sezione ordinaria anziché della sezione specializzata dello stesso tribunale, mentre attiene alla competenza in senso proprio il rapporto tra la sezione specializzata e un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale essa è istituita.
Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.
La circostanza che l’art. 2479 bis, comma 1, stabilisca che la "spedizione" (e non la "ricezione") dell'avviso di convocazione debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all'adunanza, significa che, ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare, non è al momento della ricezione dell'avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione.
L'assemblea di una s.r.l. deve reputarsi regolarmente convocata quando i relativi avvisi siano stati spediti ai soci entro il termine a tal fine previsto dallo statuto, anche se la loro ricezione sia avvenuta in un momento successivo alla scadenza di detto termine, qualora consti che prima dell'assemblea i soci abbiano avuto comunque conoscenza dell'avviso di convocazione; tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
È pienamente legittima, in quanto oggettivamente fondata, l'apertura del procedimento liquidatorio a fronte del grave indebitamento della società, che renda impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa, ed inutile la ricapitalizzazione; e ciò anche qualora la decisione abbia consentito ai soci di maggioranza di costituire una nuova società.
L'eventuale utilizzo illecito dei cespiti del patrimonio della società, successivo all'apertura della liquidazione, non incide – quali che fossero le intenzioni della maggioranza che ha deliberato lo scioglimento – sulla legittimità della delibera di scioglimento medesima.
È invalida la deliberazione con cui l’assemblea revoca l’amministratore quando la revoca non sia indicata come argomento specifico nell’ordine del giorno [che preveda soltanto la «sostituzione degli amministratori dimissionari» con le deliberazioni inerenti e conseguenti]. La revoca dell’amministratore non può avvenire in modo implicito, tacito o indiretto, perché le deliberazioni implicite contrastano con le regole di formazione della volontà sociale e in particolare con l’art. 2366 c.c., che impone, salvo che la legge disponga diversamente (come nel caso dell’art. 2393, comma 2, c.c.), la previa indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione e informazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.
La deliberazione è invalida per abuso della maggioranza quando sia provato che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto [come nel caso della revoca, fondata su ragioni rivelatesi infondate, dell’amministratore espressione di uno dei due gruppi paritetici di soci, che interrompa il regime di prorogatio e alteri gli equilibri della governance].
Le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003 quando abbiano ad oggetto diritti disponibili, ed è arbitrabile anche la controversia sulla nullità della deliberazione di s.r.l. soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 2379 bis c.c., come nel caso di omessa convocazione del socio. Attengono invece a diritti indisponibili, e non sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio, cui sono equiparate ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 3, c.c. quelle prese in assenza assoluta di informazione; ai fini della competenza rileva il contenuto della domanda, a prescindere dalla fondatezza dei vizi dedotti.
Quando i soci impugnano la deliberazione di revoca dell’amministratore lamentando la violazione delle regole di formazione della volontà sociale, la loro posizione processuale è quella di soci che denunciano la lesione dei propri diritti e prerogative, e sono pertanto inconferenti le difese fondate sulla revocabilità ad nutum dell’amministratore o sulla limitazione della sua tutela a quella risarcitoria. Non sussiste incompatibilità tra le dimissioni dell’amministratore e la successiva deliberazione di revoca per giusta causa, in mancanza di divieti normativi e trattandosi di istituti con finalità distinte.
La messa in liquidazione della società sopravvenuta nel corso del giudizio di impugnazione della deliberazione di revoca dell’amministratore, che rende impossibile per gli attori conseguire il risultato perseguito, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
L’esistenza della clausola compromissoria è rilevabile soltanto su tempestiva eccezione della parte interessata e non d’ufficio; essa pertanto non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Qualora nel successivo giudizio di opposizione l’opponente eccepisca l’esistenza della clausola, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e rimettere contestualmente la controversia al giudizio degli arbitri.
Rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società [cooperativa] aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale la domanda del socio di restituzione di un finanziamento soci [infruttifero], perché ha ad oggetto un diritto disponibile quale quello alla restituzione di una somma di denaro.
Il giudice ordinario che dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri rituali fissa il termine per la riassunzione della causa in sede arbitrale ai sensi dell’art. 50 c.p.c., applicabile anche nei rapporti tra giudice ordinario e arbitri.
Il criterio della soccombenza, cardine della regolamentazione delle spese processuali, può essere derogato solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c.; dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo in accoglimento dell’eccezione di compromesso, le spese del giudizio di opposizione gravano pertanto sull’ingiungente opposto, la cui adesione all’eccezione sollevata dall’opponente non giustifica la compensazione, perché non integra un’ipotesi di reciproca soccombenza né alcuna delle altre ipotesi previste dalla norma, e rileva soltanto ai fini della liquidazione delle spese nei valori minimi.
L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, mentre rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.
Nel caso di specie il tribunale ha risolto la questione in termini di difetto di competenza del tribunale delle imprese a favore di quella del tribunale civile ordinario per una controversia avente ad oggetto la debenza a un consorzio volontario con attività esterna, costituito in forza e ai sensi dell’art. 2602 e seguenti c.c. e non in forma di società (e che trova quindi la sua disciplina nel libro V, titolo X, capo II del codice civile) di somme ad esso dovute a vario titolo (nello specifico si trattava di crediti per “contributi”; “costi di gestione”, “imposte”), e per la quale ha ritenuto sussistere il difetto di competenza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa, essendo competente il Tribunale di Modena (8 marzo 2021).
L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo una sua condotta dolosa o colposa.
Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.
Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
L’interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli
La regolazione del compenso degli amministratori delle società di capitali è rimessa in primo luogo allo statuto e, solo se il compenso non è stabilito in quella sede, vi può provvedere l’assemblea. Qualora lo statuto o l’assemblea non prevedano alcun compenso o lo stesso sia determinato in modo inadeguato, l’amministratore può domandarne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, non essendo sufficiente da sola l’indicazione del compenso stabilito per esercizi sociali di anni diversi.
Il diritto al compenso dell'amministratore è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., rispetto al quale non opera la decorrenza dalla cessazione del rapporto, trattandosi di regola che vale solo rispetto a prestazioni lavorative che rientrino nell'ambito di tutela di cui all'art. 36 Cost.
Non può ritenersi sussistente una violazione degli obblighi imposti agli amministratori dall’art. 2394 c.c. per il solo fatto che essi abbiano ceduto la propria partecipazione nella società e siano cessati dalla carica: il trasferimento delle quote e la modifica dell’organo di rappresentanza, infatti, non integrano comportamenti contrari alla legge o allo statuto [nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dall’attrice – quale concedente l’azienda in forza di un contratto d’affitto stipulato con la società amministrata dai convenuti – che aveva imputato automaticamente l’integrale perdita di valore del ramo d’azienda al mutamento della proprietà e della gestione dell’affittuaria, senza fornire alcuna prova al riguardo].
Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., da parte di quest’ultimo, dell’amministratore subentrante è irragionevole e legittima il diniego del giudice allo spostamento della prima udienza, essendo tale scelta motivata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
L’omesso versamento di tributi non costituisce inadempimento imputabile all’amministratore, se il relativo termine di versamento è scaduto dopo la cessazione di quest’ultimo dalla carica. Quando, invece, l’omesso versamento di tributi è imputabile all’amministratore, il danno subito dalla società non comprende l’ammontare dell’imposta, trattandosi di una somma che essa avrebbe dovuto comunque versare, ma è limitato agli importi di sanzioni e interessi di mora applicati dall’amministrazione finanziaria.
L’irregolare assunzione di lavoratori, in favore dei quali sia stata corrisposta una retribuzione, non determina, di per sé, alcun danno per la società. L’inadempimento dell’amministratore è piuttosto da ravvisarsi nell’omesso versamento di contributi e imposte sulle retribuzioni, talché il danno è pari agli importi di sanzioni e interessi applicati alla società, a fronte dell’omessa regolarizzazione dei lavoratori.
Quando, a causa dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, non è possibile ricostruire la situazione contabile della società, il danno da indebita prosecuzione dell’attività può essere liquidato in via equitativa, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali. Al fine di applicare correttamente tale criterio, occorre individuare (i) il bilancio a partire dal quale risulta la perdita del capitale, rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5) e (ii) il momento in cui è stato deliberato lo scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione o, in mancanza, il momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento. Individuata la perdita incrementale pura, occorre sottrarre i costi ineliminabili e/o non imputabili, che la società avrebbe ugualmente sostenuto, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di attività svolta, della possibile durata della liquidazione e dell’eventuale circostanza della cessazione dell’amministratore dalla carica prima della dichiarazione di fallimento [nel caso di specie, in mancanza di puntuali indicazioni, l’importo della perdita è stato ridotto dal Collegio in via prudenziale ed equitativa del 50%].
La competenza per la causa di garanzia proposta nei confronti di una società con sede all’estero, anche se dotata di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, nell’ambito di un giudizio rientrante nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, è regolata dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003, e resta pertanto radicata presso la sezione specializzata competente per la causa principale, senza che operi l’art. 4, comma 1 bis, del medesimo decreto. Quest’ultima norma richiama unicamente l’art. 33 c.p.c. (cumulo soggettivo), omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall’art. 32 c.p.c.; tale omissione è indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo, perché nelle materie devolute alle sezioni specializzate la connessione, sussistente in particolare tra la causa di garanzia, propria o impropria, e la causa principale, è espressamente e separatamente regolata dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003.
Non è ravvisabile alcuna violazione di legge o di statuto, idonea a fondare la responsabilità dell’amministratore, nella distribuzione di una quota degli utili [ai dipendenti] in difformità dalla clausola statutaria che ne fissa i criteri di ripartizione [facendo salva una diversa determinazione dell’assemblea], quando la distribuzione sia stata consapevolmente approvata dall’assemblea e, prima di essa, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.
Una volta sorto, con l’approvazione del bilancio, il diritto dei soci [e, in forza di clausola statutaria, dei dipendenti] alla distribuzione degli utili eccedenti la quota da destinare a riserva legale o statutaria, soltanto gli aventi diritto sono legittimati a dolersi dell’eventuale illegittimità, iniquità o arbitrarietà dei criteri di distribuzione adottati, e non la società, perché quegli utili sono comunque destinati a fuoriuscire dal patrimonio sociale. La società può dolersi soltanto dell’eventuale erronea determinazione della quota di utili da destinare a riserva; in difetto, manca l’allegazione di una lesione del patrimonio sociale quale conseguenza della condotta dell’amministratore.
Nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c., anche nel testo anteriore alla riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis, comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata. La decisione di distribuire gli utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che può anche legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra infatti nei poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro impiego o di differirne la distribuzione.
Nelle società di capitali il diritto del singolo socio a percepire la propria quota di utili sorge a seguito della deliberazione assembleare che decide la devoluzione ai soci, in tutto o in parte, dell’utile accertato in sede di approvazione del bilancio. Prima di tale deliberazione il socio vanta soltanto una semplice aspettativa, la cui realizzazione può essere sacrificata dalla maggioranza, che può impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell’interesse della società, fermo restando il diritto del socio di pretendere, nella determinazione dei dividendi, un comportamento aderente agli scopi sociali e conforme a correttezza e buona fede.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. [lamentato dalla società come lesione della propria reputazione] presuppone la prova, anche presuntiva, dell’esistenza certa del danno, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna attribuzione patrimoniale, perché il giudizio equitativo attiene soltanto all’entità del pregiudizio, quando ne sia impossibile o molto difficile la dimostrazione nella sua precisa misura.