Ricerca Sentenze
L’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore di una società estinta
È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente)...

È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente) un’azione di responsabilità nei confronti di tale soggetto per la violazione dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c., alla ripartizione tra i soci delle somme risultanti dalla liquidazione ex art. 2491, 3 co, c.c. e/o alla redazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 co. 2.

Nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe comunque attribuibile al liquidatore che, non avendo ricoperto carica alcuna nella società estinta nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato causa al presunto altrui diritto di credito, informato di detti fatti (dal presunto creditore) in modo generico dopo la propria nomina e avendo tempestivamente dato contezza della lacunosità della comunicazione, nonché dell’imminente chiusura della liquidazione, abbia poi provveduto a quest’ultima. Del resto, una volta terminati gli adempimenti e approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo- ex art. 2495 c.c. - di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la quale, una volta regolarmente pubblicata, è peraltro conoscibile dai terzi, che non possono invocare l’ignoranza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2193 co. 2, c.c..

Leggi tutto
Azione di responsabilità degli amministratori e chiamata in causa di terzi
In tema di responsabilità civile costituisce principio generale l’estensione della domanda svolta contro il convenuto nei confronti del terzo, che...

In tema di responsabilità civile costituisce principio generale l’estensione della domanda svolta contro il convenuto nei confronti del terzo, che il convenuto abbia chiamato in corresponsabilità.

Tale principio tuttavia non opera laddove l’attore abbia esplicitamente dichiarato che non intende estendere la domanda nonché qualora in sede di formazione dello stato passivo il credito sia stato ammesso dal giudice delegato.

Leggi tutto
Opzione put e divieto di patto leonino. Validità dell’opzione anche in caso di perdita totale di valore della quota
L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia...

L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’'esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela. Non viola dunque il divieto di patto leonino una opzione put che preveda l’esclusione dalle perdite non assoluta (riguardando soltanto una parte della quota di capitale sociale acquistata) e che non sia costante (dovendosi esercitare l’opzione all'interno di un limitato arco temporale) (vedi Cass., n. 2927/1994, n. 642/2000; Trib. Milano, n. 9301/2015 del 6 agosto 2015).
Non sussiste la nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto di un’'opzione put per effetto della totale perdita di valore della quota, in quanto neppure il fallimento di una società determina lo scioglimento per impossibilità sopravvenuta del contratto di compravendita delle azioni o quote della stessa società, essendo la dichiarazione di fallimento causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell’ente e della sua organizzazione sociale conferisce, di per sé, natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione, con conseguente liceità dei negozi che abbiano ad oggetto il loro trasferimento (vedi Cass., n. 12831/2013, n. 11361/1999, n. 4584/1999; n. 7693/1998).

Leggi tutto
Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale e responsabilità di amministratori e sindaci di s.r.l.
Quando, verificatasi la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 2484, n. 4, c.c.), gli amministratori omettono gli adempimenti...

Quando, verificatasi la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 2484, n. 4, c.c.), gli amministratori omettono gli adempimenti imposti dall’art. 2485, comma 1, c.c. e proseguono l’attività d’impresa in modo del tutto ordinario, accumulando perdite, rispondono verso la società del danno da illecita prosecuzione dell’attività. In presenza di innumerevoli nuove operazioni, che rendono difficile ricostruire ex post il risultato netto delle singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, depurando i valori dai costi che la società avrebbe comunque dovuto sostenere anche se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

Il sindaco che non rilevi le irregolarità del bilancio [insufficienza degli accantonamenti per sanzioni su debiti erariali e previdenziali, contabilizzazione di un’operazione fittizia], dalle quali emergerebbe la perdita del patrimonio netto, e ne raccomandi l’approvazione con una relazione favorevole contraddittoria rispetto alle riserve espresse nelle sue premesse, consentendo così la protrazione dell’attività, risponde in concorso con gli amministratori del danno da illecita prosecuzione per il periodo in cui ha ricoperto la carica.

Costituisce voce di danno risarcibile dagli amministratori il rimborso del finanziamento dei soci effettuato in violazione dell’art. 2467 c.c., stante la situazione patrimoniale e finanziaria in cui la società già versava.

Non opera la garanzia della polizza di responsabilità professionale stipulata dal sindaco dopo la cessazione dalla carica né, comunque, quella che escluda espressamente le perdite inerenti all’attività svolta dall’assicurato quale componente di organi di controllo di società.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e ha carattere unitario e inscindibile; rientra pertanto nella legittimazione del curatore l’azione volta all’accertamento di un danno cagionato al patrimonio sociale, con conseguenti riflessi sulle posizioni creditorie dei terzi.

Sull’attore, società o curatore fallimentare, grava esclusivamente l’onere di dimostrare, anche solo mediante allegazione, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori, trattandosi di obbligazioni di mezzi, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, quali il danno e il nesso di causalità; incombe invece sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

I doveri imposti agli amministratori dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto sono in parte puntualmente specificati e si identificano in determinati comportamenti, quali la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci, gli adempimenti fiscali e previdenziali e il divieto di concorrenza; per il resto derivano dalla preposizione dell’amministratore all’impresa sociale e dal conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza quanto occorre per la corretta gestione, sicché il loro contenuto non è sempre specificabile a priori. Anche le conseguenze dannose della loro violazione, dovendo essere in rapporto di causalità con essa, variano a seconda dell’obbligo di volta in volta violato. Tra tali doveri rientrano l’obbligo generale di corretta e diligente gestione e gli obblighi specifici di verificare la corretta formazione e conservazione del capitale sociale e di monitorare la situazione patrimoniale della società, per rispettare gli adempimenti previsti in caso di perdite rilevanti (artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.) o di cause di scioglimento.

L’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, co. 2, c.c. è integrata quando risulti che essi non hanno rilevato una macroscopica violazione o non hanno in alcun modo reagito di fronte ad atti palesemente illegittimi e irregolari, omettendo la doverosa diligenza, correttezza e buona fede, anche mediante la segnalazione all’assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate o la denuncia dei fatti ai sensi dell’art. 2409 c.c.; a tal fine è superflua l’individuazione di specifici comportamenti dei sindaci che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e diritto/obbligo di informazione ex art. 2476, co. 2 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene...

In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica altresì nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In relazione all'onere assertivo incombente sull’attore, non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve fin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione di comportamenti assertivamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Resta, comunque, preclusa al giudice la valutazione della ragionevolezza e convenienza delle decisioni prese dagli amministratori (discrezionalità imprenditoriale), in ragione della regola generale del “business judgment rule”, secondo cui non sono sindacabili le valutazioni di opportunità e di convenienza fatte dall’organo di amministrazione.

Il mero riferimento ad un generico esito infausto della gestione sociale non è, di per sé, sufficiente all’accertamento e all’affermazione della responsabilità degli amministratori per omesso adempimento dell’obbligo di diligenza, atteso che essi non sono di certo tenuti a garantire in ogni caso la realizzazione di utili.

Il cumulo di cariche gestorie in più società non configura, di per sé, una posizione di conflitto di interessi contrapposti. Il disposto di cui all'art. 2390 c.c., estensibile in via analogica anche agli amministratori di s.r.l., comporta che in ogni caso, ai fini dell’utile esercizio dell’azione sociale di responsabilità, vi sia la dimostrazione che l’asserito conflitto di interessi abbia provocato concreto danno alla società nel cui interesse l'amministratore agisce. La mera costituzione, da parte degli amministratori di s.r.l., di una società, pur dotata di oggetto sociale almeno in parte sovrapponibile a quello della società in cui i medesimi amministratori operano, non può, da sola, rappresentare un atto di mala gestio, in difetto di elementi valutazione da cui poter desumere la dannosità di siffatta operazione per la menzionata società.

Sebbene l'art. 2476 non ponga espressamente limiti all’esercizio del diritto/obbligo di informazione e controllo a favore dei soci, lo stesso non deve essere utilizzato in modo strumentale e patologico, perpetrando un vero e proprio abuso del diritto. In particolare, la tutela approntata al socio dall’art. 2476 c.c. deve necessariamente compenetrarsi con la tutela degli interessi della società, in quanto un diritto di indagine così penetrante può avere effetti devastanti con inevitabili conseguenze negative derivanti dalle pregnanti, maliziose intromissioni dei soci non amministratori e dei loro professionisti di fiducia.

Il diritto del socio ex art. 2476, co. 2, non può ricevere tutela laddove si concretizzi in un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità turbativa o laddove la richiesta di informazioni possa cagionare un pregiudizio alla società, risultando per l’effetto legittimo il rifiuto degli amministratori di divulgare alcuni documenti, se sussistono plausibili timori circa un possibile uso distorto delle informazioni ricavabili dai documenti. Anzi, in tal caso gli amministratori hanno non solo la facoltà, ma addirittura l’obbligo di non divulgare determinate informazioni.

Deve realizzarsi un contemperamento del diritto ex 2476, co.2 rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione (attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori) laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale (cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. co.2) si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

Leggi tutto
Improcedibilità dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. sopravvenuto il fallimento della s.r.l.
Sopravvenuto il fallimento della società [s.r.l.], l’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. già promossa dal singolo...

Sopravvenuto il fallimento della società [s.r.l.], l’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. già promossa dal singolo creditore nei confronti di amministratori e sindaci diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, ai sensi degli artt. 2394 bis c.c. e 146 l. fall., perché in caso di fallimento tutte le azioni di responsabilità confluiscono nell’unica azione prevista dall’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., di cui è titolare il curatore; con la legittimazione di quest’ultimo non può concorrere quella dei creditori sociali, la cui azione è assorbita, in costanza della procedura, dall’azione di massa e non può sopravvivere a essa, ancorché il curatore rimanga inerte.

In caso di fallimento della società spetta in via esclusiva al curatore la legittimazione a esercitare nei confronti di amministratori e sindaci sia l’azione sociale di responsabilità, per il ristoro dei danni arrecati alla società, sia le c.d. azioni di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali. L’azione di cui all’art. 2394 c.c., applicabile in via analogica alla s.r.l., è un’azione di massa, perché tutela l’integrità del patrimonio sociale accertando le condotte degli amministratori in relazione all’obbligo di conservarlo.

Esula dalle azioni riservate al curatore l’azione risarcitoria individuale del creditore che lamenti un danno proprio e diretto, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. Anche il creditore di s.r.l., in applicazione di un principio generale desumibile in via estensiva o analogica dall’art. 2395 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 2043 e 2476, comma 6, c.c., è legittimato a esperire tale azione nei confronti degli amministratori anche dopo il fallimento della società.

L’azione individuale del terzo creditore sociale nei confronti di amministratori e sindaci presuppone l’esistenza di un credito dell’attore verso la società, il compimento da parte dei convenuti di atti dolosi o colposi di cattiva gestione o comunque di condotte in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, la lesione del diritto di credito dell’attore e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e gli illeciti contestati. Le condotte, attive e omissive, devono essere allegate in modo specifico e riferite a ciascun amministratore e sindaco, così da consentire l’individuazione e la graduazione delle singole responsabilità.

L’azione individuale del creditore o del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali è esperibile solo se il danno lamentato sia stato cagionato direttamente al loro patrimonio, perché il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. Qualora il pregiudizio allegato dal creditore consista nell’impoverimento del patrimonio sociale, che costituisce la garanzia generica dei creditori, la pretesa si configura come azione per danno indiretto o riflesso, estranea all’ambito dell’azione individuale.

Il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’atto di citazione al solo fine di fondare la legittimazione ad agire del creditore non è sufficiente a introdurre in giudizio un’azione aquiliana per danno diretto, i cui elementi costitutivi, allegati per la prima volta negli scritti conclusionali, sono tardivi.

Leggi tutto
Compensi degli amministratori non deliberati dall’assemblea e irrilevanza dell’approvazione del bilancio che li riporta
Qualora la misura del compenso degli amministratori non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, autonoma rispetto a...

Qualora la misura del compenso degli amministratori non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, autonoma rispetto a quella di approvazione del bilancio, sicché l’approvazione da parte dei soci del bilancio di esercizio nel quale risultano annotati i compensi corrisposti agli amministratori è insufficiente a ritenere che l’assemblea li abbia implicitamente deliberati. L’attribuzione di compensi in totale mancanza di delibera assembleare costituisce condotta contraria alla legge e fonte di responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti della società.

L’illegittimità dei compensi che gli amministratori si siano attribuiti in assenza di delibera assembleare lascia salvo il loro diritto soggettivo al compenso per l’attività di amministrazione effettivamente svolta, che su loro domanda riconvenzionale può essere accertato e liquidato in misura ragionevole, tenuto conto dell’impegno speso nel tempo, della prassi aziendale e del numero di amministratori effettivamente necessario alla gestione.

Nell’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., il socio gode di una legittimazione straordinaria nell’interesse della società, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., e la società, quale titolare del credito risarcitorio, è litisconsorte necessaria. Essa può assumere posizioni antagonistiche rispetto a quelle del socio, qualora non ravvisi in concreto i presupposti dell’azione, sicché è ammissibile l’attività difensiva svolta dal curatore speciale della società anche in contrasto con le domande e le eccezioni degli attori [ad esempio riducendo la pretesa risarcitoria].

Integra inadempimento degli amministratori l’inerzia nella riscossione dei crediti sociali [omettendo di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto contro il debitore e di chiedere l’ammissione al passivo del suo fallimento]. Attesa la natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità, grava sugli amministratori l’onere di provare di avere impiegato la diligenza richiesta; quando sia incerto che una più solerte attivazione avrebbe consentito l’integrale recupero, il danno può essere liquidato in via equitativa in misura inferiore all’importo del credito non riscosso, tenuto conto delle concrete possibilità di recupero.

Il prelievo di somme sociali operato dall’amministratore senza giustificazione causale costituisce un illecito fonte di obbligo risarcitorio; la successiva restituzione parziale lascia l’amministratore tenuto al risarcimento della parte residua, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati sulla somma restituita dalla data del prelievo a quella della restituzione.

Il rimborso ai soci di finanziamenti postergati in violazione del vincolo di postergazione, stabilito principalmente nell’interesse dei creditori sociali, cagiona alla società un danno pari alle somme che essa abbia dovuto sborsare per il soddisfacimento dei creditori sociali per non avere a disposizione le somme a tal fine vincolate; la restituzione in sé determina soltanto una riduzione del debito sociale; in mancanza di prova di tali esborsi nessun danno è quantificabile.

In assenza di prova di un reale conflitto di interessi con danno per la società, gli esiti negativi di un’operazione strategica [quale il progressivo trasferimento dell’attività caratteristica a una società consortile partecipata, nel cui consiglio di amministrazione sedevano in minoranza alcuni amministratori della società], proposta nell’interesse della società e non contrastata dai soci, sono l’effetto di un errore strategico che esula dalla mala gestio.

La presenza di amministratori nel consiglio di amministrazione di altra società della quale la società amministrata è socia può interpretarsi come rappresentanza degli interessi di quest’ultima e, quando il rapporto concorrenziale sia soltanto potenziale, esclude la violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori rimane sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., per tutto il periodo in cui essi rimangono in carica.

Leggi tutto
Azione di responsabilità promossa dal socio di S.r.l., nei confronti dell’amministratore, in veste di sostituto processuale
Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e...

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2476 c.c.

È pacifico che in caso di contestazioni dell’operato di un amministratore in merito ad erogazioni in danaro da lui disposte, egli sia onerato dell’obbligo di fornire la prova dell’interesse sociale che ne giustifichi la disposizione. La mera registrazione nella contabilità sociale delle erogazioni non è sufficiente a dimostrarne la ragion d’essere.

Quanto alla responsabilità del socio in solido con l’amministratore, in ordine agli atti dannosi, il presupposto necessario ai fini della sua configurabilità è insito nella decisione o autorizzazione intenzionale, sicché, risulta necessaria la sussistenza della prova del deliberato concorso del socio.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è promossa dal socio in nome proprio, ma per conto della società, titolare del patrimonio leso dagli atti dell’amministratore, pertanto la condanna al risarcimento dei danni deve avvenire in favore della società.

Leggi tutto
Violazione della postergazione dei finanziamenti dei soci e validità della delibera di ricapitalizzazione
L’asserita violazione del principio di postergazione dei finanziamenti dei soci non costituisce di per sé motivo di invalidità della deliberazione...

L’asserita violazione del principio di postergazione dei finanziamenti dei soci non costituisce di per sé motivo di invalidità della deliberazione assembleare [di azzeramento e ricostituzione del capitale, sottoscritto dal socio di maggioranza mediante rinuncia al credito da finanziamento]. Il principio è posto a tutela dei creditori eventualmente pregiudicati, ovvero della società a fronte della richiesta di rimborso di crediti non ancora esigibili, e la sua violazione può dare luogo a una tutela risarcitoria del creditore pregiudicato, a un’azione di responsabilità verso l’organo che ha disposto il rimborso illegittimo e, in sede concorsuale, all’inefficacia del rimborso e alla restituzione alla società; essa attiene alla successiva fase esecutiva della deliberazione, e resta perciò estranea all’iter di formazione e manifestazione della volontà assembleare.

La valenza antielusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c. è espressione di un principio generale di corretto finanziamento dell’impresa, volto a evitare il trasferimento del rischio d’impresa sui creditori; esplicitato per le s.r.l., in quanto tendenzialmente più esposte al rischio di sottocapitalizzazione, esso è applicabile in via analogica alle s.p.a. il cui assetto consenta al socio finanziatore di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di s.r.l., in particolare in presenza di base azionaria familiare o ristretta, di coincidenza tra soci e amministratori e della conseguente possibilità per il socio di apprezzare compiutamente la situazione di capitalizzazione della società. L’estensione richiede una valutazione in concreto delle dimensioni della società e dell’assetto dei rapporti sociali, ed è confermata dall’art. 2497 quinquies c.c., che estende la regola ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da chi vi esercita attività di direzione e coordinamento, nonché dall’art. 182 quater l. fall., che non distingue tra tipi societari.

La ratio della postergazione consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale nelle società chiuse, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. La qualificazione dell’apporto del socio come capitale di rischio o come mutuo deve fondarsi sulla volontà negoziale e sulle modalità con cui il socio ha posto in essere l’operazione, avendo particolare riguardo alla presenza di un diritto incondizionato al rimborso ovvero alla postergazione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali.

La postergazione di cui all’art. 2467, comma 1, c.c. riguarda soltanto i finanziamenti concessi nelle circostanze anomale descritte dal secondo comma della norma, e non si estende a quelli concessi in condizioni fisiologiche, senza che rilevino successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società; chi intende far valere la postergazione ha quindi l’onere di provare che, al momento del finanziamento, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, sussisteva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L’omessa pubblicazione dell’offerta di opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c. attiene a una fase successiva alla deliberazione di aumento del capitale e resta estranea alla sua forma, al suo contenuto e al procedimento di formazione della volontà assembleare; essa può legittimare il socio pretermesso a recedere, ad agire per il risarcimento del danno o, ricorrendone i presupposti, a impugnare l’atto di sottoscrizione dell’aumento, e non anche a impugnare la deliberazione. Il socio che lamenti la lesione del diritto di opzione deve comunque allegare e provare che, se le formalità fossero state adempiute, avrebbe voluto e potuto esercitare l’opzione e la prelazione.

La sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della l. n. 742/1969 si applica anche al termine di novanta giorni previsto dall’art. 2377 c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni assembleari di s.p.a., perché l’azione in giudizio rappresenta l’unico strumento a disposizione del socio per ottenere la declaratoria di illegittimità della deliberazione.

Ai fini dell’annullamento della deliberazione per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c. occorre che la deliberazione abbia ricadute opposte, anche mediate ma dirette e determinate, in termini di danno emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa, sul patrimonio dei soggetti in conflitto (socio e società), e che tali ricadute siano specificamente individuate da chi agisce per l’annullamento, con l’allegazione e la prova del danno, anche potenziale, per la società.

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è limitata ai casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette a impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società; la violazione di norme di legge in materia societaria, anche imperative, comporta pertanto la mera annullabilità della deliberazione. Si può discorrere di deliberazione inesistente soltanto quando esista materialmente un atto astrattamente qualificabile come tale, ma lo scostamento dal modello legale sia così marcato da impedire di ricondurlo alla categoria stessa della deliberazione assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale.

La deliberazione adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ai sensi dell’art. 2352 c.c. non è inesistente, perché non presenta un’inadeguatezza strutturale e funzionale rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non sussumibile nella categoria delle deliberazioni assembleari; quando vi sia una parvenza di deliberazione, cioè la sua formale ed esteriore provenienza dall’organo competente, essa è tutt’al più invalida.

I vizi di verbalizzazione e quelli relativi al mancato aggiornamento della qualifica o della carica dei soggetti presenti in assemblea costituiscono mere irregolarità, inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della deliberazione al paradigma legale e suscettibili di rettifica endosocietaria; essi non integrano vizi deducibili come causa di annullabilità né, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 2379 c.c., di nullità.

Leggi tutto
Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori in presenza di bilanci non veritieri
La prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali [esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.] decorre dal...

La prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali [esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.] decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i crediti diviene manifesta e oggettivamente conoscibile per i creditori. Quando i bilanci, redatti in violazione dei principi di corretta predisposizione, impediscono ai creditori di avere notizia della reale condizione patrimoniale della società, e mancano altri indici esterni di segno diverso dalle risultanze contabili pubblicate, il termine inizia a decorrere solo con l’emersione dell’insolvenza e della reale situazione patrimoniale e finanziaria.

L’acquisto da parte della società di beni provenienti dai soci [o da parti correlate] senza la relazione di stima di un esperto nominato dal tribunale viola l’art. 2343 bis c.c., posto a tutela contro operazioni di annacquamento del capitale sociale. L’amministratore che compie tale acquisizione sulla base di una stima redatta da professionista non indipendente e inattendibile nei criteri, senza verificare che oggetto del trasferimento fossero le intere aziende con i relativi debiti ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c., viola la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ai sensi dell’art. 2392 c.c.

Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale [ai sensi dell’art. 2447 c.c.] può essere quantificato in via equitativa nell’aggravamento del patrimonio netto negativo, come rettificato in sede di consulenza tecnica, verificatosi nel periodo di indebita prosecuzione; ciascun amministratore ne risponde soltanto per il periodo in cui è stato in carica e nei limiti in cui in tale periodo l’aggravamento si è effettivamente prodotto.

I sindaci rispondono in solido con l’amministratore del danno da aggravamento della perdita quando, pur disponendo delle competenze e dei poteri incisivi attribuiti dalla legge, omettano di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla corretta contabilizzazione delle poste di bilancio [avviamenti delle aziende acquisite e svalutazione dei crediti verso società cedenti con patrimonio netto negativo]. A fronte di un’operazione di particolare rilevanza per la società, il collegio sindacale deve pretendere di essere preventivamente informato e vigilare sull’operato degli amministratori, anche quando l’organo amministrativo coincida con il soggetto economico di riferimento delle controparti.

A seguito della riforma del diritto societario gli amministratori privi di deleghe (c.d. non operativi) sono esenti da un generale obbligo di vigilanza tale da trasmodare in una responsabilità sostanzialmente oggettiva per le condotte dannose degli altri amministratori, e rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi dei quali abbiano acquisito conoscenza, o che avrebbero dovuto conoscere in forza del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., in presenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

L’amministratore privo di deleghe e di specifiche competenze contabili, nominato dopo l’operazione dannosa, non risponde dell’erronea valutazione dei beni acquisiti in precedenza; né gli è imputabile, secondo un giudizio ex ante, la prosecuzione dell’attività in presenza di una perdita rilevante ex art. 2447 c.c. quando, in assenza di complete informazioni dell’amministratore delegato sulla reale situazione patrimoniale, abbia ragionevolmente confidato nella ricapitalizzazione promessa dal socio di riferimento e si sia dimesso appena divenuta chiara la sua intenzione di non adempiere.

Ai fini dei rapporti interni tra coobbligati solidali e dell’operatività della garanzia assicurativa limitata alla quota del singolo assicurato, la quota di responsabilità dell’amministratore che, quale soggetto economico di riferimento, conosceva meglio di altri la situazione delle società coinvolte e aveva promesso il sostegno finanziario può essere determinata in misura superiore a quella dei sindaci, le cui quote, in mancanza di elementi di differenziazione, vanno determinate in misura uguale.

Nell’assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, opera l’esclusione convenzionale dei danni derivanti da circostanze già note all’assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione quando il sindaco, al momento del rinnovo della polizza, conosceva il fallimento della società in cui aveva ricoperto la carica; la dichiarazione resa in sede di rinnovo di non avere ricoperto cariche in società fallite integra inoltre una reticenza rilevante ai sensi dell’art. 1892 c.c. L’eccezione di decadenza dell’assicuratore dall’azione di annullamento va sollevata dall’assicurato nella prima udienza di trattazione, perché la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è destinata soltanto alla precisazione o modificazione delle domande e delle eccezioni già proposte.

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire documenti costituenti dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni delle parti, indicandone la fonte per consentire alle parti di verificarne l’esatto e pertinente prelievo; può quindi acquisire, ove lo reputi necessario, documenti in genere pubblici [bilanci depositati presso il registro delle imprese] non prodotti dalle parti, ma necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico la correttezza delle affermazioni delle parti.

Leggi tutto
Responsabilità della società conferitaria per i debiti dell’azienda conferita e annotazione nei libri contabili obbligatori
Il conferimento di un’azienda in una società realizza un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 ss. c.c.: il...

Il conferimento di un’azienda in una società realizza un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 ss. c.c.: il conferente, salvo che risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento, mentre la corresponsabilità della società conferitaria nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. Data la natura eccezionale della norma, l’annotazione non può essere surrogata dalla prova che l’acquirente conosceva comunque l’esistenza dei debiti.

L’art. 2560, comma 2, c.c. tutela, oltre ai creditori, l’esigenza del cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti; tale specificità manca quando i dati riportati nelle scritture contabili sono parziali e carenti nell’indicazione del titolare del credito, e un’annotazione generica delle operazioni non può essere integrata mediante il ricorso ad elementi esterni di riscontro.

L’onere di provare l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente grava sul creditore che agisce nei confronti dell’acquirente dell’azienda. I bilanci non rientrano nella nozione di scritture contabili obbligatorie richiamata dall’art. 2560, comma 2, c.c. [e comunque è irrilevante il bilancio relativo a un esercizio chiuso dopo il conferimento].

Quando il convenuto autorizzato alla chiamata del terzo, indicato come vero responsabile, non contesta la propria legittimazione sostanziale e chiede soltanto di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale soccombenza, si versa in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Se il terzo chiamato in garanzia fallisce in corso di causa, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti diviene improcedibile ai sensi degli artt. 24 e 52 l.fall. e va coltivata esclusivamente mediante insinuazione al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum; le domande proposte contro gli altri condebitori e garanti in bonis restano estranee al foro fallimentare.

Leggi tutto
Illegittimità degli atti gestori non impugnati e validità della delibera di approvazione del bilancio
L’eventuale illegittimità di atti gestori non impugnati dal socio non determina l’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio che ne...

L’eventuale illegittimità di atti gestori non impugnati dal socio non determina l’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio che ne recepisce i risultati economici, perché non è configurabile una sorta di invalidità derivata del bilancio. L’impugnazione del bilancio non costituisce pertanto lo strumento mediante il quale il socio può contestare gli atti di gestione compiuti nel corso dell’esercizio, dovendo il bilancio fotografare il risultato dell’attività di gestione indipendentemente dagli eventuali profili di illegittimità delle singole operazioni.

Le decisioni dei soci di s.r.l. adottate con la partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi sono impugnabili ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c. soltanto qualora possano recare danno alla società; il socio che impugna la deliberazione di approvazione del bilancio deve quindi chiarire in quali termini sussista il conflitto rispetto alla specifica deliberazione e quale danno essa possa arrecare alla società.

Gli asseriti vizi della fase di liquidazione [mancata specificazione dei poteri e del compenso del liquidatore, omessa consegna dei conti e del rendiconto degli amministratori] non incidono sulla validità della deliberazione di approvazione del bilancio, perché non ne costituiscono condizioni di validità. In mancanza di diversa specificazione il liquidatore è investito, ai sensi dell’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, e l’art. 2487-bis c.c. prescrive soltanto la pubblicità delle eventuali limitazioni deliberate in deroga alla previsione di legge.

L’eventuale difetto di poteri del rappresentante del socio intervenuto in assemblea attiene esclusivamente al rapporto interno tra il socio e il suo rappresentante, e non può essere fatto valere da un altro socio per invalidare la deliberazione; la delega conferita «con pieni poteri» per partecipare all’assemblea di approvazione del bilancio si estende a tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

Il recesso del socio di s.r.l. perde efficacia, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., se è successivamente deliberato lo scioglimento della società; il socio riacquista così, nella pienezza delle relative facoltà, la propria qualità e la legittimazione a impugnare le decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2479-ter c.c.

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollega alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile; a tal fine non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, occorrendo che l’effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente collegato al reato oggetto dell’imputazione. La sospensione va pertanto esclusa quando le parti dei due giudizi sono diverse e il processo penale riguarda atti gestori che si collocano a monte del bilancio impugnato.

Alla cessazione dell’affitto d’azienda la differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine del rapporto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine, ai sensi dell’art. 2561, comma 4, c.c., richiamato dall’art. 2562 c.c.; il credito che ne deriva all’affittuario non esprime il valore del patrimonio aziendale complessivamente considerato.

Accertata la validità della deliberazione impugnata, va rigettata la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta dal socio impugnante.

Leggi tutto
logo