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Successione dell’incorporante nell’obbligo di pagare il prezzo di cessione delle proprie quote
In caso di fusione inversa, con incorporazione della società acquirente nella società le cui quote le erano state cedute, l’incorporante...

In caso di fusione inversa, con incorporazione della società acquirente nella società le cui quote le erano state cedute, l'incorporante succede ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. nell'obbligazione dell'incorporata di pagare al cedente il residuo prezzo della cessione [determinato secondo la formula contrattuale sulla base del bilancio alla data della cessione].

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Sequestro conservativo contro l’amministratore di fatto licenziante del marchio e criterio del passivo ammesso
Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità promossa dal curatore, è verosimile la qualifica di amministratore di fatto...

Ai fini del sequestro conservativo strumentale all'azione di responsabilità promossa dal curatore, è verosimile la qualifica di amministratore di fatto del licenziante del marchio e del metodo commerciale utilizzati dalle società in liquidazione giudiziale che [, in forza dei contratti di licenza, si era riservato il gradimento sul personale e il veto sulle modifiche organizzative e] abbia esercitato un'ingerenza sistematica e non occasionale nella gestione finanziaria, organizzativa e del personale, senza che rilevi l'assenza di deleghe o procure formali, perché la responsabilità deriva dalla gestione di fatto.

L'importo del sequestro conservativo strumentale all'azione di responsabilità del curatore contro l'amministratore può essere determinato facendo riferimento al criterio di cui all'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., e quindi, in mancanza di attivo liquidabile, al passivo ammesso nella procedura, ferma la più precisa quantificazione del danno nel giudizio di merito; il credito verso la procedura di una società riconducibile all'amministratore non può essere opposto in compensazione, per l'alterità soggettiva tra i due.

Quando il sequestro conservativo cade su quote di s.r.l., il giudice può nominare un custode per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2352 c.c., richiamato dall'art. 2471-bis c.c., e individuarlo nel curatore della procedura che ha chiesto il sequestro, in ragione del rilievo pubblicistico delle sue funzioni e della maggiore garanzia di affidabilità rispetto al titolare delle quote.

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Tutela cautelare contro l’esclusione del socio di s.a.s. prima della costituzione del collegio arbitrale
In presenza di clausola compromissoria statutaria, la domanda di sospensione della delibera [di esclusione del socio di società in accomandita...

In presenza di clausola compromissoria statutaria, la domanda di sospensione della delibera [di esclusione del socio di società in accomandita semplice] può essere proposta al giudice ordinario finché il collegio arbitrale non sia costituito, anche se il giudizio arbitrale sia già stato promosso, perché la salvezza dell'art. 818 c.p.c. contenuta nell'art. 838-ter, comma 4, c.p.c. rende applicabile la regola per cui, prima della costituzione del collegio, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c., unica interpretazione idonea a evitare un vuoto di tutela; la costituzione del collegio arbitrale successiva alla proposizione della domanda cautelare è irrilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.c.

L'esclusione del socio di società di persone ai sensi dell'art. 2287 c.c. non richiede una deliberazione adottata con metodo assembleare e previa convocazione, potendo la volontà dei soci essere raccolta anche separatamente con mezzi idonei, e la maggioranza si calcola per capi; la decisione di esclusione deve tuttavia indicare puntualmente le condotte addebitate, perché nel giudizio di opposizione rilevano solo gli addebiti indicati, la cui prova grava sulla società.

Costituiscono gravi inadempienze idonee a giustificare l'esclusione ai sensi dell'art. 2286 c.c. i prelievi dalle casse sociali effettuati dal socio accomandatario a titolo di acconto sugli utili in misura sensibilmente superiore a quella praticata dagli altri soci e privi di giustificazione, perché la ripartizione degli utili è consentita, salvo patto contrario, solo dopo l'approvazione del rendiconto e per utili realmente conseguiti ai sensi degli artt. 2262 e 2303 c.c., e tali prelievi rendono meno agevole il perseguimento dei fini sociali.

Nella sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di società di persone si applica la valutazione comparativa dei pregiudizi prevista dall'art. 2378 c.c., autonoma rispetto al fumus boni iuris, sicché la sospensione va negata quando il pregiudizio che la società subirebbe dalla riammissione provvisoria del socio [esposta al rischio di ulteriori prelievi, proseguiti anche dopo l'esclusione] prevalga su quello del socio escluso [privo di introiti alternativi], la cui tutela resta affidata ai rimedi risarcitori.

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Diritto di controllo del socio e pendenza del giudizio di impugnazione del bilancio
Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale...

Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale fa valere le medesime questioni oggetto delle richieste di documenti e informazioni, le ulteriori istanze di esibizione vanno rivolte al giudice del merito ai sensi dell'art. 210 c.p.c., perché il diritto di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. relativo a tali questioni è ormai sfociato nel giudizio contenzioso.

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Diritto di controllo del socio di s.r.l. in via d’urgenza e doveri di buona fede
Il socio di s.r.l. che esercita il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. è tenuto, in...

Il socio di s.r.l. che esercita il diritto di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. è tenuto, in forza dei doveri di buona fede e correttezza, a porre la società in condizione di adempiere mediante una richiesta precisa prima di agire in via d'urgenza, sicché, pur essendo il periculum in mora connaturato all'esigenza di controllo, la tutela cautelare va negata quando la società abbia dato progressivo riscontro alle richieste e la richiesta specifica dei documenti ancora mancanti sia stata inviata solo dopo il deposito del ricorso.

In sede cautelare non può essere ordinata alla società l'esibizione di documenti inesistenti che essa non è tenuta a redigere [business plan, situazione patrimoniale infrannuale], e la richiesta di dati evincibili dalla documentazione già fornita è sovrabbondante.

Le richieste di chiarimenti rivolte dal socio agli amministratori esorbitano dalle informazioni ottenibili in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., e gli eventuali inadempimenti degli amministratori vanno fatti valere nel giudizio di merito.

Quando la società consegna parte dei documenti dopo la notificazione del ricorso cautelare, la parziale cessazione della materia del contendere impone di valutare la soccombenza virtuale alla stregua dei presupposti originari, e le spese gravano sul socio se la società non era inadempiente prima del ricorso.

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Prelazione impropria non attuabile per mancata nomina dell’esperto e revoca del sequestro delle quote
Quando la clausola di prelazione impropria rimette la determinazione del prezzo, in difetto di accordo, a un esperto nominato dal...

Quando la clausola di prelazione impropria rimette la determinazione del prezzo, in difetto di accordo, a un esperto nominato dal Presidente del Tribunale e l'istanza di nomina sia stata respinta [per incompetenza, con provvedimento confermato in sede di reclamo], la clausola non può essere attuata, perché la parte ha consumato il potere di chiedere la nomina, che non può essere reiterata senza elementi nuovi, perché gli artt. 1349 e 1473 c.c. non si applicano analogicamente alla prelazione e perché il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. non consente al giudice di sostituirsi alla volontà delle parti accertando direttamente il valore delle partecipazioni; ne consegue il difetto di fumus boni iuris del sequestro giudiziario delle quote cedute al terzo chiesto dal socio che abbia esercitato la prelazione contestando il prezzo.

La clausola statutaria di prelazione cosiddetta impropria, che attribuisce al socio prelazionario anche la facoltà di contestare il prezzo offerto dal terzo e di ottenerne la rideterminazione per accordo o, in difetto, mediante stima di un esperto, è meritevole di tutela entro limiti temporali o di determinazione del corrispettivo analoghi a quelli previsti dall'art. 2469 c.c., sicché è valida sia la clausola che riconosca al socio uscente un prezzo anche irrisorio per non più di due anni, sia quella che, senza limiti di durata, gli attribuisca un corrispettivo non inferiore a quello spettante in caso di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Nel reclamo cautelare le domande rimaste assorbite in primo grado possono essere riproposte ed esaminate, mentre il riesame di quelle respinte o dichiarate improponibili richiede la proposizione di reclamo incidentale, che, anche ammettendone la proposizione tardiva, deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione del reclamo principale.

Il giudice ordinario provvede sulle spese del procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio arbitrale anche nella fase di reclamo.

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Sequestro giudiziario delle quote cedute in violazione della prelazione statutaria in pendenza di arbitrato
Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in...

Il socio titolare del diritto di prelazione statutario può chiedere il sequestro giudiziario delle quote cedute a un terzo in violazione della clausola, perché sussiste una controversia sulla proprietà o sul possesso delle partecipazioni quantomeno sotto il profilo dello ius ad rem, in particolare quando [lo statuto prevede che l'acquirente in violazione della prelazione non abbia diritto di voto né diritti amministrativi e non possa alienare le partecipazioni con efficacia verso la società e] il socio pretermesso abbia chiesto nel giudizio di merito il trasferimento delle quote a proprio favore, anche ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Ai fini del fumus boni iuris del sequestro giudiziario è sufficiente che il socio abbia dichiarato tempestivamente di esercitare la prelazione alle condizioni offerte dal terzo, contestandone soltanto il prezzo e invocando il meccanismo statutario di determinazione, quando la mancata operatività di tale meccanismo [per il rigetto dell'istanza di nomina dell'esperto rivolta al Presidente del Tribunale] non gli sia imputabile; l'eventuale nullità della previsione sulla determinazione del prezzo non comporta necessariamente la nullità dell'intera clausola di prelazione, in applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c.

Il periculum in mora del sequestro giudiziario delle quote può consistere nel rischio che, nelle more del giudizio arbitrale, la nuova compagine sociale compia atti di straordinaria amministrazione idonei ad alterare l'oggetto o il valore delle partecipazioni di cui il socio pretermesso chiede il trasferimento.

Nel disporre il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. il giudice nomina, ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c., un custode che esercita il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, e può limitarne i poteri all'ordinaria amministrazione, subordinando alla propria autorizzazione il voto su modifiche statutarie, operazioni sul capitale non imposte dalla legge, cessioni di asset strategici, cessioni delle quote e costituzione di diritti di terzi su di esse.

Nel regime dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003, applicabile ratione temporis, quando la clausola compromissoria statutaria consente la devoluzione in arbitrato delle controversie sulla validità delle delibere assembleari e il giudizio arbitrale è stato instaurato, la domanda di sospensione dell'efficacia delle delibere proposta al giudice ordinario è improponibile, perché il relativo potere compete agli arbitri.

Il giudice ordinario che decide sulla domanda cautelare proposta in pendenza del giudizio arbitrale provvede anche sulle spese della fase cautelare, perché l'art. 669-quinquies c.p.c. esclude interferenze del giudizio arbitrale sul procedimento cautelare e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulle spese provvede il giudice che ha trattato il processo.

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