In tema di s.r.l. assoggettata a liquidazione giudiziale, sussiste il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria ex art. 2476 c.c. promossa dalla curatela nei confronti dell’ex amministratore quando, sulla base della documentazione acquisita, risultino verosimili condotte di mala gestio consistenti, tra l’altro, nella mancata tenuta e consegna delle scritture contabili, nella infedele rappresentazione della situazione economico-patrimoniale, nell’omesso versamento di imposte e contributi, in operazioni distrattive e nel ritardato accesso alla procedura, con conseguente aggravamento del dissesto.
Ai fini della quantificazione del danno, è legittimo il ricorso, in sede cautelare, al criterio del disavanzo tra attivo realizzato e passivo accertato, ferma restando la possibilità di individuare in sede di merito specifici danni riconducibili a singole condotte.
Il periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. può desumersi sia da elementi soggettivi, quali la gravità e l’apparente intenzionalità delle condotte contestate, l’irreperibilità del resistente e la mancata costituzione in giudizio, sia da elementi oggettivi, quali la consistenza del patrimonio rapportata all’entità del credito vantato dalla curatela.
In tema di s.r.l., in caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale ricostituzione, il socio ha facoltà di esercitare il diritto di opzione anche in misura parziale, sottoscrivendo una quota del nuovo capitale inferiore a quella precedentemente detenuta, previo ripianamento delle perdite nei limiti del capitale di rischio originariamente conferito. Deve escludersi, in assenza di una previsione normativa o statutaria espressa, l’esistenza di un obbligo per il socio di partecipare alla ricostituzione del capitale in misura corrispondente alla quota anteriormente posseduta, poiché ciò comporterebbe una responsabilità per perdite eccedente il conferimento, in contrasto con il principio della responsabilità limitata. È pertanto illegittimo il diniego della società volto a non riconoscere come valido l’esercizio parziale dell’opzione, con conseguente esclusione del socio dalla compagine sociale. In presenza di una controversia sulla titolarità della quota e del rischio di sua circolazione nelle more del giudizio di merito, è ammissibile e giustificato il sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1, c.p.c., sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, inteso quale esigenza di custodia e gestione temporanea del bene conteso.
La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può essere adottata anche in assenza di giusta causa, senza che ciò ne determini l’invalidità, rilevando l’eventuale difetto di giustificazione unicamente ai fini di una tutela risarcitoria o indennitaria.
La sospensione cautelare della delibera ex artt. 2479-ter e 2378 c.c. presuppone la dimostrazione, gravante sull’impugnante, di un uso distorto del potere di voto, idoneo a integrare abuso di maggioranza o conflitto di interessi del socio determinante.
In difetto di elementi oggettivi e circostanziati a supporto del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
L'opposizione alla fusione, ai sensi dell'art. 2503, comma 2, c.c., è uno strumento preventivo concesso ai creditori sociali per impedire che questi possano ricevere dalla fusione un pregiudizio alla loro aspettativa di soddisfazione del credito. Sono legittimati a opporsi alla fusione i titolari di un diritto di credito, la cui fonte risiede in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione, ex art. 2501ter, comma 3, c.c.
In fase cautelare, il pregiudizio alle ragione creditorie del creditore opponente deve essere bilanciato con l'eventuale: a) incertezza del credito stesso; b) esistenza di altri debitori solidali; c) maturazione di eccedenze finanziarie, sulla base delle proiezioni dei flussi di cassa, ritenute idonee a fronteggiare i vari debiti della società derivanti dalla fusione.
Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Invero, la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce a escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo de quo: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria.
Il meccanismo alternativo può correttamente essere individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.
Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale seconda questione assume carattere preliminare posto che ogni pronuncia, compresa quella sulla giurisdizione, presuppone un giudice competente sotto il profilo interno.
Non è competente la Sezione Specializzata in materia di impresa nell'ipotesi di controversia che trae origine da un negozio avente ad oggetto la partecipazione in una società straniera estranea ai tipi sociali richiamati dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 168/2003.
Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.
Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.
Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di "gravi irregolarità gestionali" dotate di carattere attuale e di non scemata potenzialità lesiva per la società, non essendo sufficiente la deduzione di fatti remoti ove risulti che gli effetti pregiudizievoli siano cessati o siano stati rimossi.
Non giustifica la revoca degli amministratori l’allegazione di operazioni anomale qualora le somme distratte risultino integralmente rientrate nelle casse sociali e non permanga un pregiudizio patrimoniale attuale per la società.
Le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria se non nei limiti della business judgement rule, dovendosi escludere l’intervento giudiziale quando, pur in presenza di criticità riscontrate in precedenti fasi gestionali, le modalità di conduzione attuali non risultino irragionevoli né produttive di un danno attuale.
Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione, consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione né ammette limiti, salvo quelli tradizionali del rispetto del canone generale di buona fede e del necessario contemperamento con diritti parimenti meritevoli di tutela.
Il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, integri un’ipotesi di abuso del diritto ovvero contrasti con un preminente diritto altrui; tuttavia, la richiesta di accesso alla documentazione sociale non può essere rifiutata per il solo fatto di essere sorretta dall’esigenza del socio di valutare il valore della partecipazione ai fini di una eventuale cessione o di verificare possibili profili di mala gestio, trattandosi di interessi patrimoniali qualificati che giustificano la facoltà di accesso a tutela delle aspettative liquidatorie.
L’esercizio del diritto di informazione non può tradursi in un aggravio ingiustificato dell’operato dell’amministratore, il quale non è tenuto a redigere bozze di bilancio prima del termine previsto per il deposito né a trasmettere periodicamente la documentazione sociale, ma è tenuto a consentirne l’ispezione e l’estrazione di copia, a spese del socio, a seguito di richiesta avente ad oggetto la specifica individuazione dei documenti di interesse.
In ragione della natura strumentale del diritto di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. rispetto all’esercizio degli ulteriori diritti sociali, sussiste il periculum in mora qualora la sua attuazione non avvenga nell’immediatezza o nell’assoluta prossimità temporale della vicenda che il socio necessita di conoscere, poiché il differimento alla definizione del giudizio di cognizione piena ne comprometterebbe l’effettività con un pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.
La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.
In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della business judgement rule, non può ritenersi in contrasto con l’obbligo dell’“agire informato”, men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l’operato dell’amministratore che abbia fatto ricorso all’ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa.
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.