Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Invero, la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce a escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo de quo: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria.
Il meccanismo alternativo può correttamente essere individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.
Qualora siano eccepiti, al contempo, il difetto di giurisdizione e quello di competenza del giudice adito, la decisione di tale seconda questione assume carattere preliminare posto che ogni pronuncia, compresa quella sulla giurisdizione, presuppone un giudice competente sotto il profilo interno.
Non è competente la Sezione Specializzata in materia di impresa nell'ipotesi di controversia che trae origine da un negozio avente ad oggetto la partecipazione in una società straniera estranea ai tipi sociali richiamati dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 168/2003.
Nella s.r.l. contratta a tempo determinato, il diritto di recesso del socio – o dell’erede subentrato nella partecipazione – può essere esercitato solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del termine di durata della società. In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, lo stato di liquidazione non si determina automaticamente con la scadenza del termine, ma solo con l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., non potendo la prosecuzione di fatto dell’attività integrare una revoca implicita dello stato di liquidazione.
Il socio che, a seguito dell’azzeramento del capitale per perdite e del contestuale aumento deliberato ex art. 2482-ter c.c., ometta di sottoscrivere la quota di propria spettanza perde la qualità di socio e, con essa, anche la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso.
Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di "gravi irregolarità gestionali" dotate di carattere attuale e di non scemata potenzialità lesiva per la società, non essendo sufficiente la deduzione di fatti remoti ove risulti che gli effetti pregiudizievoli siano cessati o siano stati rimossi.
Non giustifica la revoca degli amministratori l’allegazione di operazioni anomale qualora le somme distratte risultino integralmente rientrate nelle casse sociali e non permanga un pregiudizio patrimoniale attuale per la società.
Le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria se non nei limiti della business judgement rule, dovendosi escludere l’intervento giudiziale quando, pur in presenza di criticità riscontrate in precedenti fasi gestionali, le modalità di conduzione attuali non risultino irragionevoli né produttive di un danno attuale.
Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione, consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione né ammette limiti, salvo quelli tradizionali del rispetto del canone generale di buona fede e del necessario contemperamento con diritti parimenti meritevoli di tutela.
Il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, integri un’ipotesi di abuso del diritto ovvero contrasti con un preminente diritto altrui; tuttavia, la richiesta di accesso alla documentazione sociale non può essere rifiutata per il solo fatto di essere sorretta dall’esigenza del socio di valutare il valore della partecipazione ai fini di una eventuale cessione o di verificare possibili profili di mala gestio, trattandosi di interessi patrimoniali qualificati che giustificano la facoltà di accesso a tutela delle aspettative liquidatorie.
L’esercizio del diritto di informazione non può tradursi in un aggravio ingiustificato dell’operato dell’amministratore, il quale non è tenuto a redigere bozze di bilancio prima del termine previsto per il deposito né a trasmettere periodicamente la documentazione sociale, ma è tenuto a consentirne l’ispezione e l’estrazione di copia, a spese del socio, a seguito di richiesta avente ad oggetto la specifica individuazione dei documenti di interesse.
In ragione della natura strumentale del diritto di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. rispetto all’esercizio degli ulteriori diritti sociali, sussiste il periculum in mora qualora la sua attuazione non avvenga nell’immediatezza o nell’assoluta prossimità temporale della vicenda che il socio necessita di conoscere, poiché il differimento alla definizione del giudizio di cognizione piena ne comprometterebbe l’effettività con un pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.
La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.
In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della business judgement rule, non può ritenersi in contrasto con l’obbligo dell’“agire informato”, men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l’operato dell’amministratore che abbia fatto ricorso all’ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa.
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali.
Quando l’efficacia del preliminare avente ad oggetto la cessione delle azioni (o delle quote) è subordinata a condizione sospensiva, la dichiarazione della parte interessata circa l’avveramento della condizione e la conseguente conferma dell’efficacia del vincolo negoziale escludono che la stessa possa successivamente fondare il recesso o l’inadempimento della controparte su circostanze (già note o conoscibili) incompatibili con tale riconoscimento, in difetto di specifiche garanzie contrattuali.
Qualora all’atto del recesso di un socio da una società semplice si conviene “l’accollo” delle passività, tale accordo non costituisce un trasferimento di passività dalla società al socio receduto ma una mera regolamentazione dei rapporti tra soci all’atto del recesso. Le passività della società, pur se maturate in epoca precedente il recesso, rimangono in capo alla società semplice, sicché quest’ultima è tenuta ad adempiere al pagamento di un debito con conseguente estinzione. La responsabilità degli ex soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi è una responsabilità sussidiaria, mentre gli accordi conclusi tra gli ex soci in sede di recesso hanno meramente valenza interna.
In tema di impugnazione del bilancio di una società di capitali, l’interesse sotteso all’azione è di tipo informativo, riguardando non solo i soci, ma anche i terzi interessati a una chiara e corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Ne consegue che l’attore non è tenuto a dedurre la sussistenza di conseguenze negative di tipo “patrimoniale” in senso stretto, essendo sufficiente la mera violazione dell’interesse ad una completa informazione in merito alle poste di bilancio.
Inoltre, è irrilevante, in sede di impugnativa, la circostanza che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o su iniziativa del socio che ha poi impugnato il bilancio. Né rileva fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che si dia conto nella relazione degli amministratori che si adottano metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, ma non giustifica il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.
La redazione del bilancio disciplinata da puntuali norme codicistiche e integrata da principi contabili nazionali e internazionali non costituisce attività di gestione dell’impresa sottoposta alla regola della c.d. “business judgement rule”.
La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a terzi, non può qualificarsi come attività meramente conservativa qualora si protragga per un arco temporale significativo e determini un aggravamento del dissesto patrimoniale, in assenza dell’adozione tempestiva dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c.
Ai fini della conferma del sequestro conservativo, il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione degli obblighi gestori può essere determinato, in via prudenziale, applicando il criterio della differenza tra i netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 4, prima parte, c.c., tenendo conto dei costi normalmente sostenuti.
Sussiste il periculum in mora quando il patrimonio dell’ex amministratore risulti incapiente rispetto all’entità del danno complessivamente cagionato e risultino compiuti atti di disposizione idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale, anche in favore di soggetti che non abbiano ancora formalmente accettato l’eredità.