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Revoca per giusta causa del liquidatore
Ai sensi dell’art. 2487, co. 4, c.c. i liquidatori possono essere revocati dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci...

Ai sensi dell'art. 2487, co. 4, c.c. i liquidatori possono essere revocati dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussiste una giusta causa, la quale può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minano il c.d. pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità del soggetto. [Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca in ragione dell'insieme delle seguenti condotte: (i) la ritardata predisposizione e presentazione dei bilanci di esercizio; (ii) l'irregolare convocazione dei soci di minoranza all'assemblea soci; (iii) il mancato esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex organo amministrativo; (iv) l'autoliquidazione di un compenso spropositato a fronte dell'assenza di una delibera assembleare di attribuzione del compenso; (v) la presentazione della domanda di cancellazione antecedentemente allo scadere del termine per l'impugnazione del bilancio finale di liquidazione].

La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non può essere automaticamente estesa alle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori o sindaci, essendo necessario a tal fine che vi sia una espressa estensione dell’ambito di operatività di detta clausola.

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Sequestro conservativo e azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali
Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere...

Il presupposto per l’applicabilità della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali è che i primi abbiano posto in essere delle condotte che siano state inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che quest’ultimo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. [Nel caso di specie, il tribunale ha considerato costituire condotte contrarie all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: (i) l'acquisto della totalità delle quote di una società già partecipata nella misura del cinquanta per cento, (ii) la cessione di rami aziendali in una condizione di crisi conclamata, operata poco prima dell'accesso a un concordato preventivo e (iii) il rinnovo di alcuni contratti di leasing].

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. occorre, da un lato, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall’altro, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, oppure soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. Infatti, ove si chieda la disposizione di sequestro conservativo, il ricorrente deve dimostrare che la garanzia del proprio credito si sia ridotta quantomeno a livello presuntivo, concetto che non può ridursi alla mera oggettiva sproporzione tra il credito ed il patrimonio del debitore già ab origine esistente, senza che sussistano ragioni specifiche per temere condotte di sottrazione o dispersione patrimoniale.

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Illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e quantificazione del danno in caso di fallimento
In caso di violazione dei doveri imposti all’amministratore ex artt. 2842 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e successivo fallimento...

In caso di violazione dei doveri imposti all'amministratore ex artt. 2842 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e successivo fallimento della società, il danno deve essere ravvisato nell’aumento del passivo determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, detratti i costi di liquidazione e aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della sentenza di fallimento. Tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali sull'importo del risarcimento del danno e della relativa rivalutazione monetaria, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla data della sentenza di fallimento se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi.

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Società cooperativa e dies a quo del termine di prescrizione ex art. 2536 c.c.
Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati...

Nelle società cooperative, il termine annuale di prescrizione (o decadenza) del diritto della società al versamento dei conferimenti non versati da parte del socio recedente, previsto all'art. 2536 c.c., decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso ex 2532, comma 3, c.c.

Non può invece recepirsi la diversa interpretazione che ravvisa il dies a quo del termine prescrizionale (o decadenziale) di cui all'art. 2536 c.c. nel momento di liquidazione della quota del socio receduto, sia perché il dato letterale della norma fa riferimento alla verificazione del recesso, dell'esclusione o della cessazione, portando a ritenere che si debba fare riferimento al momento di efficacia di tali eventi; sia perché la richiesta del conferimento e la liquidazione della quota sociale a seguito di risoluzione del rapporto sono eventi diversi e non riconducibili ad un unica fattispecie, sicché non può essere accolta l’interpretazione che àncori il dies a quo della prescrizione (o decadenza) riferita ai conferimenti al momento della liquidazione della quota sociale.

L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.

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Qualificazione delle representation and warranties e termine di prescrizione
Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle...

Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.

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Impugnazione delibera di aumento di capitale sociale. Difetto di informativa e abuso di maggioranza
Diversamente dall’ipotesi di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, per le altre delibere cui è chiamata a decidere l’assemblea dei...

Diversamente dall’ipotesi di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, per le altre delibere cui è chiamata a decidere l’assemblea dei soci è richiesto un minus di informazione rappresentato dalla comunicazione –nella convocazione dei soci– dell’ordine del giorno e, quindi, degli argomenti da trattare in sede assembleare. In caso di delibera di aumento del capitale sociale, può ritenersi sussistente una piena e corretta informativa qualora nella convocazione assembleare sia indicato, tra gli argomenti all'ordine del giorno, la proposta di aumento di capitale e in sede assembleare il Presidente esponga le ragioni poste a fondamento di tale proposta.

Il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza si estrinseca nell’esame di aspetti all’evidenza sintomatici della violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, non potendosi spingere a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione e programma dell’attività comune sottese alla delibera adottata. Ciò in quanto la discrezionalità della maggioranza trova fondamento nella maggiore entità del rischio che corre nell’esercizio dell’attività imprenditoriale comune, sì che un sindacato sulle sue scelte può aversi soltanto quando sia palese l’utilizzo di un potere lecito per ottenere un fine distorto quale il danneggiamento della posizione del socio o dei soci di minoranza.

La diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, dunque, costituisce l’effetto naturale del legittimo esercizio del potere discrezionale della maggioranza di deliberare l’aumento di capitale nell’interesse della società e della libera scelta di non sottoscriverlo degli altri soci. Alla base della delibera può sussistere anche un interesse sociale neutro –potendo la decisione non essere necessariamente volta a soddisfare particolari interessi imprenditoriali o strategici della società–, purché non si ponga però in contrasto con l’interesse della società, dovendosi in prima battuta verificare la riconoscibilità di una forma di abuso e quindi di una intenzionale attività fraudolenta della maggioranza a danno dei soci di minoranza.

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Responsabilità dell’amministratore di diritto per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore di fatto
La responsabilità del rappresentante formale dell’ente non è esclusa dalla circostanza che la società era gestita di fatto da altri...

La responsabilità del rappresentante formale dell’ente non è esclusa dalla circostanza che la società era gestita di fatto da altri soggetti. Infatti, l’assunzione del ruolo di amministratore di una società espone a tutte le responsabilità connesse, senza che rilevi nei confronti della società l’eventuale posizione di prestanome allegata dall’amministratore e supportata dalla presenza di ulteriori e diversi amministratori di fatto della società stessa.

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Il criterio di liquidazione del danno della differenza dei netti patrimoniali
La quantificazione del danno effettuata con applicazione del criterio dell’incremento del deficit patrimoniale è finalizzata a quantificare il danno risarcibile...

La quantificazione del danno effettuata con applicazione del criterio dell’incremento del deficit patrimoniale è finalizzata a quantificare il danno risarcibile nelle ipotesi di violazione dell’obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. In applicazione di detto criterio, il danno è calcolato come differenza tra valore del patrimonio netto individuato nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e quello calcolato nel momento della liquidazione della società, ovvero della dichiarazione di liquidazione giudiziale. In tal modo, dunque, si addebita all’amministratore l’aggravamento del dissesto patrimoniale determinatosi tra il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il momento in cui la stessa è stata acclarata, in seguito alla liquidazione, ovvero con la liquidazione giudiziale, quantificandosi, pertanto, il pregiudizio derivato dall’aggravamento del dissesto che, se la causa di scioglimento fosse stata tempestivamente acclarata dall’amministratore, non si sarebbe verificato. All’amministratore è, dunque, imputata la sola perdita incrementale, essendo il pregiudizio per la società configurabile come incremento del deficit patrimoniale.

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Gli amministratori devono monitorare le condizioni patrimoniali della società. L’art. 2486, co. 3, c.c. è applicabile a condotte anteriori al 2019
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nella parte in cui persegue gli interessi del ceto creditorio deve inquadrarsi nel regime...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nella parte in cui persegue gli interessi del ceto creditorio deve inquadrarsi nel regime della responsabilità extracontrattuale, mentre in quella in cui persegue gli interessi della società fallita soggiaccia, invece, al regime della responsabilità contrattuale. Ne consegue che il curatore, quale rappresentante della massa creditoria, risulta gravato della prova della condotta degli amministratori asseritamente lesiva dell’integrità del patrimonio sociale. Al contrario, quale soggetto legittimato ad agire nell’interesse della società fallita, il medesimo soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell’attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento – incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l’allegazione dell’inadempimento ex adverso perpetrato. Con l’ulteriore precisazione per cui, peraltro, al cospetto dell’allegazione non già dell’inadempimento rispetto a un individuato dovere previsto dalla legge o dallo statuto, bensì, più ampiamente, della violazione di un’obbligazione c.d. di mezzi – qual è il generale dovere di diligenza nell’espletamento dell’incarico gestorio gravante sull’amministratore ex art. 2392 c.c. (dettato per le s.p.a., ma da ritenersi enunciativo di principi estensibili alle s.r.l.): - l’onere di allegazione dell’inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti cc.dd. qualificati, intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato; - l’onere della prova del titolo imporrà la dimostrazione della ricorrenza in concreto dei presupposti di insorgenza delle specifiche obbligazioni qualificate asseritamente inadempiute, ossia degli elementi di contesto da cui desumere la violazione di quei doveri.

L’erronea redazione di scritture contabili non costituisce, di per sé, una causa di danno, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale; di conseguenza, salva l’ipotesi che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale, la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l’irregolarità contabile, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi e dimostri che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società, tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione.

All’indomani del verificarsi di una causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato alla realizzazione dello scopo sociale, sicché gli amministratori non possono più utilizzarlo a tale fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando agli stessi inibito il compimento di nuovi atti di impresa suscettibili di porre a rischio, da un lato, il diritto dei creditori della società a trovare soddisfacimento sul patrimonio sociale, e, dall’altro, il diritto dei soci a una quota, proporzionale alla partecipazione societaria di ciascuno, del residuo attivo della liquidazione. Devono essere qualificate come nuove operazioni vietate tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali – in quanto il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori – siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di mera liquidazione della società.

Posto che le condizioni di cui all’art. 2482 bis c.c. possono verificarsi, e normalmente si verificano, non già al termine dell’esercizio, bensì nel corso di esso, gli amministratori sono ritenuti obbligati a monitorare la consistenza del patrimonio sociale anche nei periodi infra-esercizio, in ragione del livello di diligenza minimo cui sono tenuti; diligenza che impone loro, proprio allorquando il patrimonio netto stia per raggiungere i minimi di legge, o addirittura subisca oscillazioni tali da condurlo a un valore negativo, di effettuare controlli più frequenti ed accurati.

La conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento costituisce oggetto di una presunzione connaturata alla posizione rivestita dagli amministratori nell’organizzazione societaria.

I criteri liquidatori di cui all’art. 2486, co. 3, c.c. ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore, poiché, da una parte, l’art. 2486 c.c., lungi dall’avere modificato la nozione di danno da indebita prosecuzione societaria, si è limitato a positivizzarne i criteri di liquidazione alla luce del previgente diritto vivente e, dall’altra, fino alla liquidazione del danno non possono considerarsi esauriti gli effetti della condotta illecita.

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Presunta ritardata messa in liquidazione della società e abusivo ricorso al concordato preventivo
La tendenza che caratterizza gli ultimi interventi legislativi è caratterizzata da una sempre maggiore attenzione alla continuità aziendale, essendo possibile...

La tendenza che caratterizza gli ultimi interventi legislativi è caratterizzata da una sempre maggiore attenzione alla continuità aziendale, essendo possibile riconoscervi un chiaro favor alle procedure concorsuali che garantiscono il mantenimento dell’assetto produttivo rispetto a quelle che si basano sulla sua atomizzazione e conseguente liquidazione. Pertanto, in astratto, il ricorso allo strumento del concordato preventivo in luogo di altre procedure concorsuali di natura liquidatoria non è certamente deprecabile. La scelta di ricorrere a procedure concorsuali alternative a quelle liquidatorie non può, di per sé, essere considerata fonte di responsabilità da ritardata dichiarazione di fallimento costituendo, invece, una legittima modalità di soluzione della crisi messa a disposizione dall’ordinamento.

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Ricade su ciascun consigliere l’obbligo di agire informato, così come espressamente previsto anche per le s.r.l. a seguito della modifica dell’art. 2475 c.c. apportata dalla riforma del codice della crisi, che rimanda espressamente all’art. 2381 c.c., in base al quale gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

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Revoca dell’amministrazione senza giusta causa
Se potenzialmente qualsiasi situazione sopravvenuta, anche estranea all’operato degli amministratori, è suscettibile di elidere e far venir meno il patto...

Se potenzialmente qualsiasi situazione sopravvenuta, anche estranea all’operato degli amministratori, è suscettibile di elidere e far venir meno il patto fiduciario tra soci e consiglio di amministrazione, le cause della rottura del pactum devono comunque poter essere chiaramente dedotte dalla delibera assembleare di revoca dell’amministratore. La facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova infatti un limite nel presupposto della giusta causa, le cui ragioni devono essere, quindi, esposte nella delibera. L’indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell’assemblea e in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione. Occorre l’enunciazione esplicita a verbale in ordine alle ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere ivi riportate in modo adeguatamente specifico; mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.

Nel caso di revoca dell’incarico di amministratore senza giusta causa, il danno consiste nel lucro cessante, cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca.

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