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Responsabilità dell’amministratore per concorso nella condotta illecita anticoncorrenziale
Dell’illecito di concorrenza sleale può essere chiamato a rispondere anche l’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 6,  se...

Dell'illecito di concorrenza sleale può essere chiamato a rispondere anche l'amministratore di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, co. 6,  se risultano provati la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati.

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Inadempimento del compratore tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte...

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto (conf. Cass Sez. Un. 13533/2001).

Anche se astrattamente l’inadempimento della parte (il compratore) può costituire causa di un danno patito dall’altra parte (il venditore), è necessario dedurre elementi idonei a fornire anche solo indizi valutabili ai fini di una valutazione equitativa del pregiudizio in ipotesi subito e costituente un maggior danno rispetto all’indennizzo ottenuto con l’equo compenso secondo le disposizioni pattizie.

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Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza ed onere della prova
Nonostante il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017 stabilisca una presunzione relativa circa l’esistenza del nesso causale tra...

Nonostante il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017 stabilisca una presunzione relativa circa l’esistenza del nesso causale tra intesa o pratica vietata dalle norme UE sulla concorrenza e danno, rimane a carico dell’attore l’onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno subito,

A fronte della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica, è esclusa la legittimazione attiva del socio di una società di capitali per la domanda di risarcimento danni nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale dei singoli soci. In caso di danni sociali, il risarcimento compete solo alla società, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio. Se, al contrario, si ammettesse che i soci di una società di capitali potessero agire per il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti su diritti derivanti dalla partecipazione sociale, si configurerebbe un duplice risarcimento per lo stesso danno, non potendosi negare un uguale diritto alla società.

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La nullità di singole clausole contrattuali si estende all’intero contratto di fideiussione solo ove sia data prova dell’inscindibile correlazione con il resto del contratto
In tema di invalidità delle clausole mutuate dal modello ABI 2003, seguendo un rilevante orientamento di legittimità (Cass. Civ. n....

In tema di invalidità delle clausole mutuate dal modello ABI 2003, seguendo un rilevante orientamento di legittimità (Cass. Civ. n. 29810/2017 e n. 4175/2020), il Giudice è legittimato a valutare autonomamente la nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., in relazione all’art. 2 Legge Antitrust, del contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale stipulato anteriormente al provvedimento di censura dell’autorità amministrativa indipendente tenendo in ogni caso in considerazione quanto da questa – successivamente –
accertato in punto di violazione della Legge Antitrust. Ciò, sempre che l’intesa sia stata materialmente posta in essere prima della conclusione del contratto indiziato di nullità.

Inoltre, la nullità parziale della clausola pedissequa ad altra clausola di cui all’intesa ABI non importa la nullità dell'intero contratto di fideiussione in quanto non è stata fornita specifica allegazione del valore della clausola invalida all’interno del regolamento negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 24044/2019, Tribunale di Milano n. 7093/2020, Corte appello Venezia, n. 1063/2021).

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Compravendita di azioni e carenza di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012
L’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all’art. 4 co. 1 e deve...

L'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 costituisce eccezione al principio generale di cui all'art. 4 co. 1 e deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di diverse convenzioni, la persona che abbia il domicilio in uno stato membro, possa essere convenuta in un altro stato membro da individuare, ove si verta in materia di compravendita di beni, con riferimento al "luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio", individuato, a sua volta in modo cogente, nel "luogo, situato in uno stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto". [In tema di compravendita di azioni, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del prezzo pendente tra due società domiciliate in Lussemburgo, il Tribunale ha escluso che, in difetto di pattuizioni, il luogo di consegna dei beni rilevante ai sensi dell'art. 7 let. b) possa identificarsi con il luogo di conclusione del contratto - nel caso di specie, Milano, e quindi l'Italia -, dovendo invece coincidere con il luogo della consegna materiale (cfr. Cass., sez. un., n. 32362/2018). Considerato che, pure in assenza di previsioni, in base al contratto, sulle azioni doveva costituirsi pegno a garanzia del pagamento integrale del prezzo, con consegna delle stesse ad un notaio lussemburghese e, in ogni caso, che, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - i.e. il pagamento del prezzo -, rilevante ai sensi dell'art. 7 let. a), era il Lussemburgo, avendo le società ivi la propria sede e domicilio, il Tribunale ha negato l'esistenza di un collegamento idoneo a fissare la giurisdizione italiana].

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Sulla natura aquiliana della responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali ex art. 2495 c.c. e sul relativo riparto dell’onere probatorio
In aderenza con Cass. 521/2020, in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista...

In aderenza con Cass. 521/2020, in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

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Sui limiti alla proposizione di domande riconvenzionali da parte del ricorrente per decreto ingiuntivo e sulla responsabilità solidale di ciascuna società partecipante alla scissione per i crediti rimasti insoddisfatti
Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all’esito dell’introduzione del giudizio di opposizione il...

Il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all'esito dell'introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non può proporre domande riconvenzionali, con l'unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall'opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto ( in aderenza con Cass., Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128 ).

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la posizione sostanziale di attore l'opposto non può dunque avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che per effetto di domande riconvenzionali o eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c. il medesimo venga a trovarsi a sua volta nella posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso al medesimo negarsi il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la (eventuale) proposizione di una reconventio reconventionis, che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" ( in aderenza con Cass., 25/2/2019, n. 5415 ).

L'art 2506 quater comma 3 c.c. subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura bensì sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.

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Il mancato pagamento delle royalties integra giusta causa di recesso dal contratto di licenza per l’uso del nome e del relativo marchio
Nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta...

Nell'ambito di un contratto di licenza per l'uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta causa di recesso il mancato pagamento delle royalties maturate (e non contestate) secondo quanto previsto dalle parti. Integrano giusta causa di recesso anche l'inadempimento degli obblighi di rendicontazione delle royalties maturate e degli obblighi di trasmissione della documentazione fiscale.

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L’istituto della convalidazione integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità e deve essere interpretato in senso stretto
La rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale del marchio ha un immediato riflesso sulla domanda volta ad ottenere...

La rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale del marchio ha un immediato riflesso sulla domanda volta ad ottenere la convalidazione del medesimo marchio. Infatti, l’istituto della convalidazione ex art 28 c.p.i non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità.

L’articolo 28 c.p.i deve essere interpretato in modo ristretto, stante il suo carattere eccezionale e non può essere applicato in via analogica. Dunque, il possibile effetto della convalidazione può essere invocato soltanto per il marchio posteriore registrato e non anche per altri titoli di proprietà industriale, come ad esempio nomi a dominio

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Responsabilità dell’amministratore per disinteresse nella gestione sociale e distrazione del denaro sociale
L’amministratore che si disinteressa completamente della gestione sociale prestandosi a fornire copertura alla gestione di fatto da parte di un...

L’amministratore che si disinteressa completamente della gestione sociale prestandosi a fornire copertura alla gestione di fatto da parte di un soggetto non investito della carica o che non reagisce ai comportamenti prevaricatori di colui che si ingerisce nella gestione viene, per ciò solo, gravemente meno ai doveri derivanti dall’incarico che gli impongono una condotta coerente con le esigenze di tutela dell’integrità del patrimonio sociale. Né le condotte distrattive compiute da uno degli amministratori sono estranee al dovere di vigilanza sulla gestione complessiva dell’impresa gravante sull’altro, in modo tale da esonerarlo dalla responsabilità per la perdita subita dal patrimonio sociale. 

Con riguardo alla responsabilità dell’amministratore per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a
favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro nella contabilità e documentazione sociale della loro causa, deve ritenersi dimostrata per presunzioni la distrazione del denaro sociale da parte dell’amministratore ove non provi la riferibilità alla società delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali.

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Assegnazione di azioni in altre società e qualifica di emittente
L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come...

L’operazione con cui una società assegni liberalmente ai dipendenti parte delle azioni detenute in una s.p.a. non è qualificabile come «collocamento» e, pertanto, non è idonea a configurare la società le cui azioni siano così assegnate quale emittente azioni diffuse in misura rilevante fra il pubblico. Infatti, perché si possa parlare di «collocamento», è necessario che quest'ultimo sia posto in essere o dalla stessa società emittente o da chi ne detenga il controllo e, comunque, per un corrispettivo; solo in questo caso si può ritenere effettivamente perseguito quel ricorso al mercato dei capitali di rischio che – esso solo – può rendere il titolo dell’emittente «diffuso» fra il pubblico degli investitori.

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Abuso del diritto di voto della maggioranza e invalidità della delibera di accantonamento degli utili
Sussiste un abuso del diritto di voto della maggioranza che sulla base di un interesse extra-sociale abbia portato a nuovo...

Sussiste un abuso del diritto di voto della maggioranza che sulla base di un interesse extra-sociale abbia portato a nuovo l’utile netto di esercizio. Infatti, si configura una condotta abusiva qualora la decisione non trovi giustificazione nell’interesse della società ed è il risultato di una intenzionale attività dei soci a provocare una lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

In merito alla ripartizione degli utili va osservato che dalla natura del contratto di società discende l’aspettativa legittima di ciascuno socio ad un riparto degli utili come compenso adeguato all’investimento.

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