Poiché nella vendita di quote o azioni l'oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale, qualora le parti non abbiano espressamente previsto specifiche clausole di garanzia, non possono trovare applicazione le garanzie dovute dal venditore ex art. 1490 c.c. in riferimento al valore del patrimonio sociale in quanto, da un lato, (altro…)
In caso di duplice e reciproco inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto a prestazione corrispettive, al fine di comprendere, nell'ambito del giudizio di risoluzione, a quale delle parti debba essere imputato l'inadempimento, il Giudice dovrà (altro…)
Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il loro agire va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede. (altro…)
Lo schema del negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo. L'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale (altro…)
L’accordo con il quale due soggetti stabiliscono l’ingresso di uno dei due nell’assetto proprietario di una società già controllata interamente dall’altro è da ritenersi validamente concluso con il semplice consenso delle parti, in ragione del principio di libertà delle forme. (altro…)
Alla violazione da parte del mandante dell’impegno assunto anche nell’interesse del mandatario (c.d. mandato in rem propriam) può conseguire esclusivamente la tutela risarcitoria (altro…)
Non è legittimata ex art. 563 c.c. a far valere l'azione di simulazione con riferimento ad atti di disposizione del proprio futuro dante causa la mera futura legittimaria, poiché non è configurabile una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto, dovendosi escludere, a norma dell’art. 1415, co. 2, c.c., che il coniuge sia legittimato a far valere in quanto legittimario la simulazione di una compravendita intercorsa tra l’altro coniuge e un figlio (nel caso di specie, l’attrice allegava che il coniuge e i figli avrebbero simulato la cessione di quote di varie s.r.l., ponendo in realtà in essere un atto di donazione). (altro…)
La causa del contratto nel negotium mixtum cum donatione ha natura onerosa ma ha lo scopo di raggiungere in via indiretta l'arricchimento di una delle due parti in ragione della sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il reale valore del bene. Tuttavia, il corrispettivo non può risolversi in un valore meramente simbolico. Invero, in questo caso difetterebbe una effettiva volontà delle parti di dar vita a una compravendita e sarebbe necessaria la forma dell'atto pubblico a tutela del donante.
L’art. 2470 c.c. disciplina la forma del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata affinché lo stesso sia opponibile alla società, mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”. (altro…)
Qualora una situazione di crisi societaria risulti (fin dagli esercizi precedenti al fallimento) così grave da poter essere qualificata come “grave crisi di liquidità” (cioè l'impossibilità della società di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni correnti), gli amministratori che siano consapevoli della situazione e che decidano di proseguire l’attività d’impresa in continuità – senza provvedere ad accedere tempestivamente agli strumenti di risoluzione della crisi o ad un’adeguata ricapitalizzazione – configurano una condotta negligente indirizzata all’aggravio del dissesto e sono dunque responsabili in solido ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2476 e 2486 c.c.
Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
E' inammissibile l'istanza cautelare svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e non (anche) dell'art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la "revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale". Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell'inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole - ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). (altro…)