L’azione individuale di responsabilità spettante al singolo socio per il risarcimento dei danni a esso derivati nei casi previsti dall'art. 2476, commi 6 e 7 cod. civ., rientra nello schema della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda, incombe sul socio attore l’onere di allegare e di provare, in modo specifico e circostanziato, (i) l'illiceità delle condotte, attive od omissive, imputabili agli amministratori (e, in solido con gli amministratori, ai soci che ne abbiano intenzionalmente deciso o autorizzate il compimento ex art. 2476, comma 7, cod. civ.), (ii) i pregiudizi patrimoniali direttamente subiti dal socio per effetto delle suddette condotte e (iii) il nesso causale tra le condotte e i danni prospettati.
Ai sensi dell’art. 2486 cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e in caso di violazioni, essi sono chiamati a rispondere degli eventuali danni arrecati alla società e ai creditori per aver aggravato il dissesto.
È valida la modifica di una transazione che sia intervenuta dopo la scadenza dell’originario termine a condizione che le parti nell'atto di modifica diano espressa evidenza della loro concorde volontà di considerare, alla data originaria di scadenza, la transazione ancora valida ed efficace.
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio moroso e/o inadempiente alle obbligazioni contratte con la cooperativa edilizia, è da escludere in radice la sussistenza del periculum in mora riconnesso alle condizioni di età e di salute del socio escluso se la società abbia ribadito il proprio impegno a non richiedere lo sloggio dello stesso sino alla decisione della causa nel merito.
Il creditore sociale che intenda far volere la responsabilità risarcitoria ex art.2497 c.c. di un ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società debitrice è gravato dall’onere di provare tutti i seguenti fatti costitutivi della pretesa: l’esercizio da parte della società convenuta di attività di direzione e coordinamento rispetto alla società debitrice; l’essere stato tale esercizio connotato da violazione dei principi di corretta gestione societaria; l’avere siffatto esercizio prodotto una lesione alla integrità del patrimonio della società etero-diretta tale da impedire il soddisfacimento del creditore attore sul patrimonio della etero-diretta.
L’inadempimento della società debitrice etero-diretta di per sé è un fatto dal quale non è possibile inferire in via univoca una diminuzione patrimoniale della controllata posta in diretto nesso causale con la condotta della controllante e che è insufficiente a dimostrare che, in concreto, la pretesa condotta abusiva della controllante abbia prodotto la lesione della integrità del patrimonio sociale della eterodiretta rilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità prevista dall’art.2497 cc.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la diffida ad adempiere ha natura negoziale e, in virtù della disciplina della rappresentanza, deve essere sostenuta da una procura rilasciata nella stessa forma della diffida stessa non può estendersi al regime della clausola risolutiva espressa.
Difatti, mediante la diffida ad adempiere la parte adempiente manifesta una volontà ulteriore rispetto al contenuto del contratto nel quale va ad inserire un termine essenziale, in una situazione di già intervenuto inadempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14292/2010). Al contrario, in presenza di una clausola risolutiva espressa la parte adempiente gode del diritto potestativo di comunicare alla parte inadempiente di volersi avvalere di detta clausola già inserita nel contratto.
In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.
La giusta causa di revoca dell’amministratore è individuabile non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.
La giusta causa di revoca dell’amministratore può essere individuata anche in obblighi ex lege determinanti la necessità di una diversa composizione dell’organo gestorio in ragione dell’equilibrio di genere, o obblighi che, per la loro natura oggettiva, si pongono di per sé quale motivo di una revoca non determinata ad nutum dai soci -e, dunque, senza la ostensione di alcuna giustificazione- ma, appunto, “giustificata” da situazioni delle quali i soci non possono non tener conto nell’ambito dell’ordinamento generale.
In tema di intestazione fiduciaria di quote va considerata ammissibile la prova indiziaria in ossequio all’orientamento di legittimità secondo cui “il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem” (in tal senso Cass. n. 9139/2020 e, analogamente, in tema di pactum fiduciae con oggetto immobiliare, Cass. Sez. Un. n. 6459/2020). Il carattere fiduciario del negozio di cessione delle quote sociali deve risultare da elementi indiziari aventi carattere di univocità e non contraddetti da elementi di segno contrario.
Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l'utilità (altro…)
Il titolare di un diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto, in via cautelare, alla consultazione della documentazione sociale ex art. 2476, secondo comma, c.c. data la ricorrenza: (i) di fumus quanto alla facoltà di esercizio per il creditore pignoratizio del diritto amministrativo di controllo previsto da tale norma, posta la disciplina ex art. 2352, ultimo comma, c.c. (altro…)